Art. 6 Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11, del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; e' consentito altresi' al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito. 3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente puo' consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b). 5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t. 7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attivita' presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.». 2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 8. (Insegnanti ed istruttori). - 1. L'autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o piu' insegnanti di teoria e uno o piu' istruttori di guida oppure uno o piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati. 2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente. 3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione puo' consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione gia' autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. 4. L'autoscuola puo' utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonche' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di piu' autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita' presso le diverse sedi. 5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attivita', sono autorizzati dalle province, che al riguardo provvedono a verificare: a) per gli insegnanti di teoria: 1) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) per gli istruttori di guida: 1) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D; 2) certificato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.". Per il testo dell'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 115, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. v. nelle 285: «(Omissis) 2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento; (Omissis).». Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 9. (Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285/1992 occorre essere in possesso dei requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: a) per gli insegnanti di teoria: 1) diploma di istituto medio di secondo grado; 2) patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale; b) per gli istruttori di guida: 1) licenza della scuola dell'obbligo; 2) patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o di tipo b), art. 335, comma 10. 2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso prova pratica, cosi' come previsto al successivo art. 10, comma 2, purche' in possesso di patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera b), punto 2. 3. » «Art. 10. (Programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti ed istruttori). - 1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed E dei certificati di abilitazione professionale integrato con una conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti: a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonche' conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale; b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale. 2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza piu' vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma precedente. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresi', dimostrata l'attitudine ad istruire allievi. 3. La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.» «Art. 11. (Corsi di insegnamento). - 1. I corsi di insegnamento sono i seguenti: 1) corsi normali: per la preparazione di candidati al conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) per la preparazione di candidati al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP); b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A gia' in possesso di una patente di guida di altra categoria; c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B gia' in possesso di una patente di guida della categoria A; d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria C; e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria gia' in possesso di patente di categoria E; f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente. 2. I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 123 del codice della strada.».