Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10  ed  11,
                 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 8 (Personale docente). - 1. Per  ciascuna  sede  l'autoscuola
deve  avere  in  organico  almeno  un  insegnante  di  teoria  ed  un
istruttore di  guida,  abilitati,  ovvero  un  soggetto  titolare  di
entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni  possono  essere
svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico
di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  2. Presso il centro di istruzione  automobilistica,  al  quale  sia
stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione  teorica  dei
conducenti, deve essere in organico almeno un  insegnante  di  teoria
abilitato; qualora sia stata demandata la  formazione  pratica,  deve
essere in organico almeno un istruttore di guida  abilitato;  qualora
siano state  demandate  entrambe  le  formazioni,  devono  essere  in
organico almeno un insegnante di teoria ed  un  istruttore  di  guida
abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe  le  abilitazioni.
Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del
centro di  istruzione  automobilistica;  e'  consentito  altresi'  al
centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che
lo hanno costituito. 
  3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere
a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto
ai commi 1 ed  2,  qualora  risulti  che  siano  stati  iscritti  nei
registri e direttamente presentati  agli  esami,  allievi  in  numero
superiore  a  160  nel  corso  dell'anno  ad  esclusione  di   quelli
eventualmente inviati al  centro  di  istruzione,  dei  candidati  ai
certificati  di  abilitazione  professionale  e  delle  revisioni  di
patente. 
  4. Se un'autoscuola  o  un  centro  di  istruzione  automobilistica
rimangono  sprovvisti  dell'unico  insegnante  o  istruttore  di  cui
dispongono e non hanno, per accertate difficolta' di reperimento,  la
possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia
territorialmente  competente  puo'   consentire   che   il   titolare
dell'autoscuola  o  il  responsabile   del   centro   di   istruzione
automobilistica possano utilizzare, quale supplente  temporaneo,  per
non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra  autoscuola
o centro di istruzione gia' autorizzati, in  modo  da  assicurare  il
regolare funzionamento della stessa  in  relazione  al  numero  degli
allievi. Il predetto termine puo' essere prorogato, anche piu' di una
volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di  proroga,
per motivate e documentate esigenze, qualora  trattasi  del  titolare
dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo  123,
comma 4, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  o  del
responsabile  del  centro  di  istruzione  automobilistica,  di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b). 
  5. L'autoscuola o il centro di istruzione  automobilistica  possono
utilizzare a tempo parziale  insegnanti  ed  istruttori  regolarmente
abilitati  nonche'   lavoratori   autonomi   anch'essi   regolarmente
abilitati. Al personale docente di piu' autoscuole,  appartenenti  ad
un titolare o ad una societa', e' consentita la mobilita'  presso  le
diverse sedi. 
  6. Gli istruttori abilitati e autorizzati  che  hanno  superato  il
limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  possono
continuare a svolgere le  proprie  funzioni,  purche'  mantengano  la
titolarita' della patente di guida della categoria C o  CE,  con  gli
autoveicoli per i quali e' valida la patente di  cui  sono  titolari,
purche'  la  massa  autorizzata,   se   trattasi   di   autotreni   o
autoarticolati, non sia superiore a 20t. 
  7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati  ad  esercitare
l'attivita'  presso  un'autoscuola  o   un   centro   di   istruzione
automobilistica  dalla  provincia  territorialmente   competente   in
ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.». 
  2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17  maggio  1995,  n.  317,
sono abrogati. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317: 
              «Art. 8. (Insegnanti ed istruttori). - 1.  L'autoscuola
          o il centro di istruzione deve avere uno o piu'  insegnanti
          di teoria e uno o piu' istruttori di  guida  oppure  uno  o
          piu' soggetti abilitati che cumulino entrambe  le  funzioni
          in relazione  all'abilitazione  posseduta  dal  titolare  o
          legale  rappresentante  o  socio  amministratore  i   quali
          possono,  peraltro,  cumulare  le  suddette   funzioni   se
          abilitati. 
              2. L'autoscuola o il centro d'istruzione deve  avere  a
          disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a  quanto
          previsto al  comma  1,  qualora  risulti  che  siano  stati
          iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami,
          allievi in numero superiore a 160 nel  corso  dell'anno  ad
          esclusione di quelli eventualmente  inviati  al  centro  di
          istruzione, dei candidati ai  certificati  di  abilitazione
          professionale e delle revisioni di patente. 
              3.  Se  un'autoscuola  rimane   sprovvista   dell'unico
          insegnante o istruttore di cui dispone  e  non  abbia,  per
          accertate difficolta' di reperimento,  la  possibilita'  di
          sostituirlo immediatamente con un altro,  l'amministrazione
          competente al rilascio dell'autorizzazione puo'  consentire
          che il titolare medesimo possa utilizzare, quale  supplente
          temporaneo, per non piu'  di  sei  mesi,  un  insegnante  o
          istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione  gia'
          autorizzati,   in   modo   da   assicurare   il    regolare
          funzionamento della stessa in  relazione  al  numero  degli
          allievi. 
              4.  L'autoscuola  puo'  utilizzare  a  tempo   parziale
          insegnanti ed  istruttori  regolarmente  abilitati  nonche'
          lavoratori autonomi anch'essi  regolarmente  abilitati.  Al
          personale insegnante di piu' autoscuole, appartenenti ad un
          titolare o ad una  societa',  e'  consentita  la  mobilita'
          presso le diverse sedi. 
              5.  Gli  insegnanti  e   istruttori,   per   esercitare
          l'attivita',  sono  autorizzati  dalle  province,  che   al
          riguardo provvedono a verificare: 
                a) per gli insegnanti di teoria: 
              1) patente di guida almeno della categoria B normale  o
          B speciale; 
              2) certificato di idoneita'  tecnica  rilasciato  dalla
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione; 
                b) per gli istruttori di guida: 
              1) patente di guida della categoria A e DE ovvero  A  e
          D; 
              2) certificato di idoneita'  tecnica  rilasciato  dalla
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione.". 
              Per il testo dell'articolo 123, comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 115, comma 2, lettera
          a), del citato decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  v.
          nelle 285: 
              «(Omissis) 
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
                a) anni  sessantacinque  per  guidare  autotreni,  ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento; 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo degli  articoli  9,  10  e  11  del
          citato  decreto  del  Ministro  dei   trasporti   e   della
          navigazione 17 maggio 1995, n. 317: 
              «Art. 9. (Requisiti morali e  titoli  per  l'ammissione
          agli esami di insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere
          gli  esami  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  alla
          professione  di  insegnante  o  di  istruttore   ai   sensi
          dell'art. 123 del decreto legislativo n.  285/1992  occorre
          essere in possesso dei requisiti morali analoghi  a  quelli
          richiesti per i titolari di autoscuola e dei  requisiti  di
          idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: 
                a) per gli insegnanti di teoria: 
              1) diploma di istituto medio di secondo grado; 
                  2)  patente  di  guida  almeno  della  categoria  B
          normale oppure B speciale; 
                b) per gli istruttori di guida: 
              1) licenza della scuola dell'obbligo; 
              2) patente di guida della categoria A e DE ovvero  A  e
          D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) o  di  tipo
          b), art. 335, comma 10. 
              2.  Gli  insegnanti  di  teoria  gia'  abilitati  dalla
          motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono
          gli esami per istruttori di guida esclusivamente attraverso
          prova pratica, cosi' come previsto al successivo  art.  10,
          comma 2, purche' in possesso di patente di  guida  indicata
          nel precedente comma 1, lettera b), punto 2. 
              3. » 
              «Art. 10. (Programmi di esame per l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti ed istruttori). - 1. Gli
          esami per  gli  insegnanti  di  teoria  sono  basati  sugli
          argomenti che fanno parte del programma  di  esame  per  il
          conseguimento di patente delle categorie A, C, D ed  E  dei
          certificati di abilitazione professionale integrato con una
          conoscenza piu' approfondita di nozioni tecniche, e su  una
          parte complementare riguardante i seguenti argomenti: 
                a) sommarie  cognizioni  sulla  portata  sociale  dei
          trasporti  automobilistici:  doveri  sociali,  giuridici  e
          morali da adempiere nell'uso della strada e dei  veicoli  a
          trazione  meccanica,   nonche'   conseguenze   delle   loro
          violazioni;  il  sinistro  stradale:   statistiche,   cause
          oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati
          nella circolazione stradale; propaganda  per  la  sicurezza
          stradale; 
                b) nozioni elementari di  psicologia  applicata  alla
          circolazione  stradale;  cenni  sui  metodi   sperimentali;
          educazione stradale. 
              2. Gli esami per gli istruttori di guida devono  essere
          basati sugli argomenti che fanno  parte  del  programma  di
          esame per il conseguimento di patente  della  categoria  B,
          con una conoscenza piu' vasta di  nozioni,  e  sulla  parte
          complementare di cui al comma precedente. 
              Durante  la  prova  pratica   deve   essere   accertata
          l'esperienza di guida dei  veicoli  relativi  alla  patente
          posseduta e deve essere, altresi', dimostrata  l'attitudine
          ad istruire allievi. 
              3. La prova  scritta  verte  unicamente  sul  programma
          fondamentale con esclusione degli argomenti compresi  nella
          parte complementare.» 
              «Art. 11. (Corsi di insegnamento).  -  1.  I  corsi  di
          insegnamento sono i seguenti: 
              1) corsi normali: per la preparazione di  candidati  al
          conseguimento delle partenti di guida di categoria A, B, C,
          D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale; 
              2) corsi speciali: 
              a) per la preparazione di  candidati  al  conseguimento
          del certificato di abilitazione professionale (CAP); 
              b) per i candidati al conseguimento  della  patente  di
          categoria A gia' in possesso di una  patente  di  guida  di
          altra categoria; 
              c) per i candidati al conseguimento  della  patente  di
          categoria B gia' in possesso di una patente di guida  della
          categoria A; 
              d) per i candidati al conseguimento  della  patente  di
          categoria C; 
              e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra
          categoria gia' in possesso di patente di categoria E; 
              f)  per  i  candidati  che   non   abbiano   conseguito
          l'idoneita' in una prova d'esame o che siano stati respinti
          alla seconda prova  definitiva  o  all'esame  di  revisione
          della patente. 
              2. I corsi di cui al presente articolo sono  effettuati
          esclusivamente  dalle  autoscuole  autorizzate   ai   sensi
          dell'art. 123 del codice della strada.».