Art. 7 Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore. 2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida: a) di categoria BE; b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneita' in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti. 3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore. 4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora. 5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 12. (Durata e modalita' dei corsi). - 1. Ogni corso ha uno svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni teoriche di almeno 1 ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna: 1) corsi normali: a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A e A speciale; b) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale; c) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale, D speciale; 2) corsi speciali: a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria e almeno 10 ore per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP). 2. La determinazione del numero e delle ore di lezioni di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita' alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».