Art. 7 
 
    Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art.  12  (Durata  minima   delle   lezioni   teoriche   e   delle
esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione  teorica  per  il
conseguimento delle patenti di categoria AM,  anche  speciale,  hanno
durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per
il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1,  C,
D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore. 
  2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi  di  formazione
teorica per sostenere l'esame di revisione  della  patente  posseduta
ovvero per il conseguimento di una patente di guida: 
    a) di categoria BE; 
    b) da parte di un candidato che non abbia conseguito  l'idoneita'
in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda  prova  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti. 
  3. I corsi per il conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore. 
  4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2  e
3 ha durata non inferiore ad un'ora. 
  5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317: 
              «Art. 12. (Durata e modalita' dei  corsi).  -  1.  Ogni
          corso ha uno svolgimento non inferiore  alla  durata  sotto
          indicata e comprende  lezioni  teoriche  di  almeno  1  ora
          ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore  a
          quanto appresso  indicato,  ed  esercitazioni  pratiche  di
          almeno 30 minuti ciascuna: 
                1) corsi normali: 
              a)  almeno  20  ore  di  lezioni  di  teoria   per   la
          preparazione di candidati al conseguimento della patente di
          guida per veicoli della categoria A e A speciale; 
              b)  almeno  20  ore  di  lezioni  di  teoria   per   la
          preparazione di candidati al conseguimento della patente di
          guida per veicoli della categoria B e B speciale; 
              c)  almeno  20  ore  di  lezioni  di  teoria   per   la
          preparazione di candidati al conseguimento della patente di
          guida per veicoli della categoria C, D, E,  C  speciale,  D
          speciale; 
              2) corsi speciali: 
                  a) almeno  5  ore  di  lezioni  di  teoria  per  la
          preparazione di candidati al conseguimento della patente di
          guida  di  ogni  categoria  e  almeno   10   ore   per   il
          conseguimento del certificato di abilitazione professionale
          (CAP). 
              2. La determinazione del numero e delle ore di  lezioni
          di guida sono lasciate al giudizio  dell'istruttore  e  del
          titolare dell'autoscuola i quali prima della  presentazione
          all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al
          successivo articolo, che l'allievo ha raggiunto un'abilita'
          alla guida sufficiente per sostenere l'esame.».