Art. 8 
 
    Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo 13  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta
la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente
al  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   di
autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  provincia  a  cui
compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e  d)
sono abrogate; 
    c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui  alle  lettere  b),
c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere  redatti  e  tenuti  dal
centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di
cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto  dal  centro
di istruzione automobilistica»; 
    d) al comma 3, le parole: «Tale  centro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole:  «in
apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel  registro  di
cui al comma 1, lettera e)»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il registro di iscrizione  ed  il  registro  degli  allievi
trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono  conformi  ai
modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17  maggio
          1995, n. 317: 
              «Art. 13. (Registri e schede). - 1. Le autoscuole  e  i
          centri  di  istruzione  curano  la  tenuta  dei   documenti
          vidimati    dall'autorita'    competente    al     rilascio
          dell'autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'    di
          autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali  appresso
          indicati: 
              a)  registro  di  iscrizione:   data   di   iscrizione,
          generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per
          esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e  guida
          e relativo esito; 
              b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro
          di iscrizione e generalita' di ogni allievo che frequenta i
          corsi; 
              c)  scheda  per  l'ammissione  all'esame   di   teoria:
          generalita'   di   ogni   singolo   allievo   e    giudizio
          dell'insegnante sull'ammissibilita' alla prova d'esame; 
              d)  scheda  per  l'ammissione   all'esame   di   guida:
          generalita'   di   ogni   singolo   allievo   e    giudizio
          dell'istruttore sull'ammissibilita' alla prova di esame; 
              e) registro degli allievi trasferiti  dalle  autoscuole
          al centro di istruzione; 
              f) libro giornale per il rilascio  di  ricevute,  cosi'
          come previsto dalla legge n.  264/1991,  nel  caso  in  cui
          l'autoscuola svolga anche attivita' di consulenza  riferita
          al conducente di  veicoli  a  motore  cosi'  come  definito
          all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 
              2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e)  di
          cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di
          istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico,
          o solo teorico, o solo pratico  degli  allievi  provenienti
          dalle autoscuole consorziate  che  hanno  costituito  detto
          centro di istruzione. 
              In  tal  caso,  nel  registro   di   iscrizione   delle
          autoscuole che hanno costituito il centro  e'  annotato  il
          trasferimento degli allievi al centro stesso. 
              3.  Tale  centro  provvede  a  riportare  in   apposito
          registro  le  generalita'  degli  allievi   inviati   dalle
          autoscuole consorziate annotando la rispettiva  provenienza
          nonche' tutte le altre indicazioni contenute nella  lettera
          a) del primo comma del presente articolo. 
              4. Il registro  di  iscrizione,  quello  delle  lezioni
          teoriche nonche' le schede per  l'ammissione  all'esame  di
          teoria e di  guida  degli  allievi  delle  autoscuole  sono
          conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7),  8)  e
          9) del presente regolamento.».