Art. 8 Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse; b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» e' aggiunta la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d) sono abrogate; c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica»; d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al comma 1, lettera e)»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317: «Art. 13. (Registri e schede). - 1. Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei documenti vidimati dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati: a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito; b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalita' di ogni allievo che frequenta i corsi; c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilita' alla prova d'esame; d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalita' di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilita' alla prova di esame; e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione; f) libro giornale per il rilascio di ricevute, cosi' come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attivita' di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore cosi' come definito all'art. 1, comma 1, del presente decreto. 2. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro e' annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso. 3. Tale centro provvede a riportare in apposito registro le generalita' degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonche' tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo. 4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonche' le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8) e 9) del presente regolamento.».