Art. 9 
 
    Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo 14  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  20,  comma  6,
della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che,  anteriormente
alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attivita' di formazione  dei
conducenti  per  il  conseguimento  delle  patenti  di  guida   delle
categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi
esami  di  revisione,  ovvero   a   tal   fine   avevano   presentato
dichiarazione di inizio attivita', continuano la  predetta  attivita'
dotate del solo materiale richiesto dalla  normativa  previgente  per
l'espletamento  delle  lezioni  teoriche  e  dei  veicoli   richiesti
dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni  di  guida,
in relazione a tali categorie di patenti.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono  estendere  la
loro attivita' alla formazione dei conducenti per tutte le  categorie
di   patenti   e   documenti   di   abilitazione   e   qualificazione
professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi
dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha  costituito  un
centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono  tenute  alla
presentazione di una dichiarazione di inizio attivita': si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma
non   comporta,   di   per   se',   variazione   della    titolarita'
dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono,  in  ogni  caso,
piu' svolgere attivita' di formazione dei conducenti limitatamente al
solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il testo dell'articolo 14 del  citato  decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio  1995,
          n. 317, si veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  6,  della
          legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni  in  materia  di
          sicurezza stradale): 
              «(Omissis). 
              6. Le autoscuole che esercitano attivita' di formazione
          dei conducenti esclusivamente per  il  conseguimento  delle
          patenti di categoria A e B si adeguano  a  quanto  disposto
          dal comma 7 dell'articolo 123 del  decreto  legislativo  n.
          285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  5  del
          presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della
          titolarita' dell'autoscuola successiva alla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
              Per il testo dell'articolo 123, commi 3  e  7-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si  veda  nelle
          note alle premesse.