IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a semplificare alcune  tipologie  contrattuali  di
lavoro,  al  fine  di  generare  nuova  occupazione,  in  particolare
giovanile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare  le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la  domanda  e
l'offerta di lavoro; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle  imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva; 
  Ritenuta, in  fine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento  della  riduzione
contributiva per i  datori  di  lavoro  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  che  prevedono  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
nonche'  di  incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate   alla
medesima finalita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di  lavoro
                              a termine 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: le parole da «a  fronte»  a  «di  lavoro.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di
mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di  lavoro  costituiti  da
ciascun datore di lavoro ai sensi del  presente  articolo,  non  puo'
eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 
      2) il comma 1-bis e' abrogato; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma  1  e'  priva  di  effetto  se  non  risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le  parole  da:  «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle  seguenti:  «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione
che si riferiscano». 
  2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al  terzo  periodo
dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite  le  seguenti:
«di lavoro».