IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di
lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare
giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare le
modalita' attraverso cui viene favorito l'incontro tra la domanda e
l'offerta di lavoro;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese
in relazione alla verifica della regolarita' contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessita' ed urgenza di
individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione
contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di
solidarieta' che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro,
nonche' di incrementare le risorse finanziarie destinate alla
medesima finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro
a termine
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo'
eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione
che si riferiscano».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo
dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti:
«di lavoro».