Art. 2 
 
 
Semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  contratto   di
                            apprendistato 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
forma scritta del contratto e del patto di prova;»; 
      2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata; 
      3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
    b) all'articolo 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione  collettiva,  in
considerazione  della   componente   formativa   del   contratto   di
apprendistato per la qualifica e per  il  diploma  professionale,  al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche'  delle  ore  di  formazione
nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; 
    c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.