Art. 2 Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»; 2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata; 3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». 2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.