Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di
apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in
considerazione della componente formativa del contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione
nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono
sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.