Art. 4 Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera 1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformita' ai principi di universalita', di accesso alle cure di elevata qualita', di equita' e di solidarieta', nonche' ai sensi: a) della legislazione nazionale in vigore; b) degli standard e degli orientamenti di qualita' e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale; c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.