Art. 4 
 
    Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera 
 
  1.  L'assistenza  sanitaria  transfrontaliera  e'   prestata,   nel
territorio nazionale, nel rispetto delle scelte  etiche  fondamentali
dello Stato italiano ed in conformita' ai principi di  universalita',
di  accesso  alle  cure  di  elevata  qualita',  di  equita'   e   di
solidarieta', nonche' ai sensi: 
    a) della legislazione nazionale in vigore; 
    b) degli standard e degli orientamenti di  qualita'  e  sicurezza
definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale; 
    c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard  di
sicurezza.