IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  100,  recante
attuazione  delle  direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,   83/29/CEE,
89/428/CEE  in  materia  di  inquinamento   provocato   dai   rifiuti
dell'industria del biossido di titanio; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,  recante
attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento  di
rifiuti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.
157, recante regolamento di esecuzione del regolamento  (CE)  n.  166
del 2006  relativo  all'istituzione  di  un  registro  europeo  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e  che  modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  96,  recante  interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate  e  degli  impianti  igienico-sanitari  nei  centri
storici  e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di   Chioggia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  le  lettere  i-quater),  i-quinquies)   e   i-sexies),   sono
sostituite dalle seguenti: 
      "i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,  in  cui
sono svolte una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  VIII  alla
Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra  attivita'  accessoria,  che  sia
tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel  luogo  suddetto  e
possa influire sulle emissioni e  sull'inquinamento.  E'  considerata
accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore; 
      i-quinquies)     'installazione     esistente':     ai     fini
dell'applicazione  del  Titolo  III-bis  alla   Parte   Seconda   una
installazione  che,  al  6  gennaio  2013,  ha  ottenuto   tutte   le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale o per la quale,  a  tale  data,
sono state presentate richieste complete per tutte le  autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa
entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti
si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
      i-sexies) 'nuova  installazione':  una  installazione  che  non
ricade nella definizione di installazione esistente"; 
    b) alla lettera l-bis) le parole: "e'  sostanziale  una  modifica
che dia luogo ad un incremento  del  valore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' sostanziale  una  modifica  all'installazione  che  dia
luogo ad un incremento del valore"; 
    c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      "l-ter)   migliori   tecniche   disponibili   (best   available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo  di
attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di  emissione  e  delle  altre  condizioni  di
autorizzazione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove  cio'   si   riveli
impossibile, a ridurre in modo  generale  le  emissioni  e  l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare  degli  elementi  di
cui all'allegato XI. Si intende per: 
        1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
        2) disponibili: le tecniche sviluppate su una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
        3) migliori:  le  tecniche  piu'  efficaci  per  ottenere  un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti: 
      "l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o  'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
      l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
      l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
      l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una  tecnica  innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti;"; 
    e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "o-bis) autorizzazione integrata ambientale:  il  provvedimento
che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio;"; 
    f) alla lettera p) le parole: " il  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti;"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;"; 
    g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "r-bis) gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi;"; 
    h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti: 
      "v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
      v-ter) 'acque sotterranee': acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
      v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
      v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le  azioni,  ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
      v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
      v-septies)  'combustibile':  qualsiasi   materia   combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta
per utilizzare l'energia liberata dal processo; 
      v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee)."; 
    i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo degli articoli 1, 2  e  3  e  dell'allegato  B
          della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20  agosto
          2013, n. 194 cosi' recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee) 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183." 
              "Art.  2.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea) 
              1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,  e'
          delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare   o   amministrativa,   o   in    regolamenti
          dell'Unione europea pubblicati alla  data  dell'entrata  in
          vigore della presente legge, per le  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative." 
              "Art. 3. Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva 2010/75/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
          industriali 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2010/75/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativa  alle  emissioni
          industriali, il Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art.  1,  comma  1,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a) fermi restando quanto  disposto  dall'art.  191  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea   e   le
          competenze  statali  semplificate  per  gli  impianti   con
          potenza superiore a 300  MW,  di  cui  al  decreto-legge  7
          febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino  delle  competenze  in
          materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; 
              b)   previsione,   per   determinate    categorie    di
          installazioni e  previa  consultazione  delle  associazioni
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  degli
          operatori delle  installazioni  interessate,  di  requisiti
          autorizzativi  sotto   forma   di   disposizioni   generali
          vincolanti; 
              c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
          autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria,  anche  in
          relazione con  altri  procedimenti  volti  al  rilascio  di
          provvedimenti aventi  valore  di  autorizzazione  integrata
          ambientale; 
              d) utilizzo dei proventi delle sanzioni  amministrative
          per finalita' connesse  al  potenziamento  delle  ispezioni
          ambientali   straordinarie   previste    dalla    direttiva
          2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare il rispetto
          degli  obblighi  autorizzatori  per   gli   impianti   gia'
          esistenti e privi di autorizzazione,  in  deroga  a  quanto
          indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 gennaio 2008; 
              e)   revisione   e   razionalizzazione   del    sistema
          sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia
          nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni." 
              "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              La direttiva 2010/75/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa alle emissioni industriali  (prevenzione
          e  riduzione  integrate  dell'inquinamento)  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,   n.   100
          (Attuazione   delle   direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,
          83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento  provocato
          dai rifiuti dell'industria  del  biossido  di  titanio)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  1992,  n.
          38, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  11  marggio  2005,   n.   133
          (Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE,  in  materia  di
          incenerimento dei rifiuti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O.. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          2011, n. 157 (Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento
          (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione  di  un  Registro
          europeo delle emissioni e  dei  trasferimenti  di  sostanze
          inquinanti  e  che  modifica  le  direttive  91/689/CEE   e
          96/61/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   26
          settembre 2011, n. 224, S.O.. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita') e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2004, n. 25, S.O.. 
              Il decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  96  (Interventi
          urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei  sistemi  di
          smaltimento   delle   acque   usate   e   degli    impianti
          igienico-sanitari nei centri  storici  e  nelle  isole  dei
          comuni di  Venezia  e  di  Chioggia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n. 77. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 5. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) valutazione ambientale di  piani  e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
              b) valutazione ambientale  dei  progetti,  nel  seguito
          valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
          procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
          individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
          secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
          parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
          delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
          obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); 
              c) impatto ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
          quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
          termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
          positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
          relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
          chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
          culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
          dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
          progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
          gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
          malfunzionamenti; 
              d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai  beni
          culturali  e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al
          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              e) piani e  programmi:  gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
              1) che sono elaborati e/o adottati  da  un'autorita'  a
          livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
          un'autorita' per essere approvati, mediante  una  procedura
          legislativa, amministrativa o negoziale e 
              2)  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
              f) rapporto ambientale: il documento del  piano  o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'art. 13; 
              g)  progetto  preliminare:  gli  elaborati  progettuali
          predisposti  in  conformita'  all'art.   93   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nel  caso  di  opere
          pubbliche; negli  altri  casi,  il  progetto  che  presenta
          almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai
          fini della valutazione ambientale; 
              h)  progetto  definitivo:  gli  elaborati   progettuali
          predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto  n.  163
          del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,  il
          progetto che presenta almeno un livello  informativo  e  di
          dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; 
              i) studio di impatto ambientale: elaborato che  integra
          il  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   alle
          previsioni di cui all'art. 22; 
              i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,
          escluse  le  sostanze  radioattive  di   cui   al   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
              i-ter)   inquinamento:   l'introduzione    diretta    o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
              i-quater) 'installazione': unita'  tecnica  permanente,
          in  cui  sono  svolte  una  o   piu'   attivita'   elencate
          all'allegato VIII alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra
          attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con  le
          attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire  sulle
          emissioni e sull'inquinamento.  E'  considerata  accessoria
          l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta  da
          diverso gestore; 
              i-quinquies)   'installazione   esistente':   ai   fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
              i-sexies) 'nuova installazione': una installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente"; 
              i-septies) emissione: lo scarico diretto  o  indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
              i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
          in  rapporto  a   determinati   parametri   specifici,   la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
              i-nonies) norma di qualita'  ambientale:  la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
              l) modifica: la  variazione  di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
              l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
          un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
          di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
          superiore al valore della soglia stessa; 
              l-ter) migliori tecniche  disponibili  (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
              1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
          di progettazione, costruzione,  manutenzione,  esercizio  e
          chiusura dell'impianto; 
              2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo   comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
              3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
          elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
          complesso; 
              l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
          documento pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
              l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
          secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5,  della
          direttiva  2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
          di  un  BREF  riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori
          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
              l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori
          tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
          emissione  ottenuti  in  condizioni  di  esercizio  normali
          utilizzando  una  migliore  tecnica   disponibile   o   una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
              l-ter.5) 'tecnica emergente':  una  tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
              m) verifica di assoggettabilita': la verifica  attivata
          allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti  possono
          avere un impatto significativo e negativo  sull'ambiente  e
          devono essere sottoposti alla fase di  valutazione  secondo
          le disposizioni del presente decreto; 
              m-bis) verifica di  assoggettabilita'  di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
              m-ter) parere motivato: il  provvedimento  obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
              n)  provvedimento   di   verifica:   il   provvedimento
          obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
          conclude la verifica di assoggettabilita'; 
              o)   provvedimento    di    valutazione    dell'impatto
          ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
          conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
          provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
          coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
          concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
          assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
          patrimonio culturale secondo le previsioni di cui  all'art.
          26; 
              o-bis)   autorizzazione   integrata   ambientale:    il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
              p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale o  del  provvedimento  comunque  denominato  che
          autorizza l'esercizio; 
              q) autorita' procedente:  la  pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
              r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
              r-bis) gestore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
          medesimi; 
              s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:   le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
              t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
          e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
          pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
          e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 
              u) pubblico: una o piu' persone  fisiche  o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
              v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
          subire gli effetti delle procedure decisionali  in  materia
          ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
          della   presente   definizione   le   organizzazioni    non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 
              v-bis) 'relazione di riferimento':  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo
          2, della direttiva 2010/75/UE; 
              v-ter) 'acque  sotterranee':  acque  sotterranee  quali
          definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
              v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
              v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte  le  azioni,
          ivi compresi visite in loco, controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
              v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'art.
          2, comma 2, lettera a), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
              v-septies)    'combustibile':     qualsiasi     materia
          combustibile  solida,  liquida  o  gassosa,  che  la  norma
          ammette possa  essere  combusta  per  utilizzare  l'energia
          liberata dal processo; 
              v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele,
          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'art. 237-ter.".