Art. 11 
 
         Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie 
 
  1. All'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "salvo che  il  fatto  costituisca
reato" sono inserite le seguenti: "e fuori  dai  casi  sanzionati  ai
sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3,"; 
    b) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di  cui
al comma 1"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies, comma 2,". 
  2. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'inizio del comma 1,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo  29-quattuordecies,
comma 1,"; 
    b) al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "e
dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro"; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di  cui
al comma 5"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  di  cui  all'articolo
29-quattuordecies, comma 3,"; 
    d) all'inizio del comma 5,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 
  3. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'inizio del comma 1,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo  29-quattuordecies,
comma 1,"; 
    b) all'inizio del comma 3,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo  29-quattuordecies,
comma 1,": 
  4. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'inizio del comma 1,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo  6,  comma  13,
cui  eventuali  sanzioni  sono  applicate  ai   sensi   dell'articolo
29-quattuordecies,"; 
    b) all'inizio del comma 3,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo  29-quattuordecies,
comma 7,"; 
    c) all'inizio del comma 4,  sono  inserite  le  seguenti  parole:
"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo  29-quattuordecies,
comma 8,". 
  5. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, all'inizio del comma 1 sono  inserite  le
seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati  ai  sensi  dell'articolo
29-quattuordecies, comma 4,". 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 133. (Sanzioni amministrative) 
              1. Chiunque, salvo che il  fatto  costituisca  reato  e
          fuori   dai   casi   sanzionati    ai    sensi    dell'art.
          29-quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione  di  uno
          scarico superi i valori limite di emissione  fissati  nelle
          tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
          decreto, oppure i diversi  valori  limite  stabiliti  dalle
          regioni a norma dell'art. 101, comma 2,  o  quelli  fissati
          dall'autorita' competente a norma dell'art. 107, comma 1, o
          dell'art.  108,  comma  1,  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa  da  tremila  euro  a  trentamila  euro.  Se
          l'inosservanza  dei   valori   limite   riguarda   scarichi
          recapitanti  nelle  aree  di  salvaguardia  delle   risorse
          idriche destinate al consumo  umano  di  cui  all'art.  94,
          oppure in corpi idrici posti nelle  aree  protette  di  cui
          alla   vigente   normativa,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa non inferiore a ventimila euro. 
              2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di  acque
          reflue domestiche o di reti fognarie,  servite  o  meno  da
          impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di
          cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere
          detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata  sospesa
          o revocata, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di  scarichi
          relativi ad edifici isolati adibiti  ad  uso  abitativo  la
          sanzione e' da seicento euro a tremila euro. 
              3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca  reato,  al
          di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui  all'art.
          29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico
          senza osservare le prescrizioni indicate nel  provvedimento
          di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art.  107,  comma
          1, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          millecinquecento euro a quindicimila euro. 
              4. Chiunque, salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,
          effettui  l'immersione  in  mare  dei  materiali   indicati
          all'art. 109, comma 1,  lettere  a)  e  b),  ovvero  svolga
          l'attivita' di posa in mare cui al  comma  5  dello  stesso
          articolo, senza autorizzazione, e' punito con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
          quindicimila euro. 
              5.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   fino
          all'emanazione della disciplina regionale di  cui  all'art.
          112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni  di  cui
          all'art.  170,  comma  7,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro. 
              6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,  non
          osservi il  divieto  di  smaltimento  dei  fanghi  previsto
          dall'art.  127,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da seimila  euro  a  sessantamila
          euro. 
              7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  tremila  euro  a
          trentamila euro chiunque: 
              a)  nell'effettuazione  delle  operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o
          non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico
          progetto di gestione dell'impianto  di  cui  all'art.  114,
          comma 2; 
              b)    effettui    le    medesime    operazioni    prima
          dell'approvazione del progetto di gestione. 
              8.   Chiunque   violi   le   prescrizioni   concernenti
          l'installazione e la manutenzione dei  dispositivi  per  la
          misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di
          trasmissione  dei  risultati  delle  misurazioni   di   cui
          all'art.  95,  comma  3,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
          seimila euro. Nei casi di particolare tenuita' la  sanzione
          e' ridotta ad un quinto. 
              9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle
          regioni ai sensi dell'art. 113, comma  1,  lettera  b),  e'
          punito  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          millecinquecento euro a quindicimila euro.". 
              Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 137. (Sanzioni penali) 
              1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattordecies,  comma  1,  chiunque  apra   o   comunque
          effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,  senza
          autorizzazione, oppure continui ad effettuare  o  mantenere
          detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata  sospesa
          o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due  anni
          o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 
              2. Quando le condotte descritte al comma  1  riguardano
          gli scarichi di  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
          sostanze indicate nelle tabelle 5  e  3/A  dell'Allegato  5
          alla  parte  terza  del  presente  decreto,  la   pena   e'
          dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000
          euro a 52.000 euro. 
              3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al  comma
          5 o di cui all'art. 29-quattuordecies,  comma  3,  effettui
          uno scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le
          sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
          sostanze indicate nelle tabelle 5  e  3/A  dell'Allegato  5
          alla parte terza del presente decreto  senza  osservare  le
          prescrizioni dell'autorizzazione, o le  altre  prescrizioni
          dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma
          1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni. 
              4.   Chiunque   violi   le   prescrizioni   concernenti
          l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o
          l'obbligo di conservazione dei risultati  degli  stessi  di
          cui all'art. 131 e' punito con la pena di cui al comma 3. 
              5. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato
          chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella
          5 dell'Allegato 5 alla parte terza  del  presente  decreto,
          nell'effettuazione  di  uno   scarico   di   acque   reflue
          industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3
          o,  nel  caso  di  scarico  sul  suolo,  nella  tabella   4
          dell'Allegato 5 alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          oppure i limiti piu' restrittivi fissati  dalle  regioni  o
          dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma
          dell'art. 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a  due
          anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.  Se
          sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
          contenute nella tabella 3/A del  medesimo  Allegato  5,  si
          applica l'arresto da sei mesi a tre  anni  e  l'ammenda  da
          seimila euro a centoventimila euro. 
              6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano  altresi'
          al gestore di impianti di trattamento  delle  acque  reflue
          urbane  che  nell'effettuazione  dello  scarico  supera   i
          valori-limite previsti dallo stesso comma. 
              7. Al gestore del servizio  idrico  integrato  che  non
          ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110,
          comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti  di  cui
          all'art. 110, comma 5, si applica la pena  dell'arresto  da
          tre mesi ad un anno o  con  l'ammenda  da  tremila  euro  a
          trentamila euro se si tratta di rifiuti  non  pericolosi  e
          con la pena dell'arresto da sei  mesi  a  due  anni  e  con
          l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di
          rifiuti pericolosi. 
              8.  Il  titolare  di  uno  scarico  che  non   consente
          l'accesso  agli  insediamenti   da   parte   del   soggetto
          incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi
          3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
          e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
          fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
          del controllo anche ai sensi dell'art. 13  della  legge  n.
          689 del 1981 e degli  articoli  55  e  354  del  codice  di
          procedura penale. 
              9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle
          regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, e' punito  con  le
          sanzioni di cui all'art. 137, comma 1. 
              10. Chiunque non ottempera  al  provvedimento  adottato
          dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 84,  comma  4,
          ovvero dell'art. 85, comma 2, e' punito  con  l'ammenda  da
          millecinquecento euro a quindicimila euro. 
              11. Chiunque non osservi i divieti di scarico  previsti
          dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre
          anni. 
              12. Chiunque  non  osservi  le  prescrizioni  regionali
          assunte a norma dell'art. 88,  commi  1  e  2,  dirette  ad
          assicurare  il  raggiungimento  o   il   ripristino   degli
          obiettivi  di  qualita'  delle  acque  designate  ai  sensi
          dell'art.  87,  oppure  non  ottemperi   ai   provvedimenti
          adottati dall'autorita' competente ai sensi  dell'art.  87,
          comma 3, e' punito con l'arresto sino  a  due  anni  o  con
          l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 
              13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due  mesi
          a due anni se lo scarico nelle acque del mare da  parte  di
          navi od aeromobili contiene  sostanze  o  materiali  per  i
          quali e' imposto il  divieto  assoluto  di  sversamento  ai
          sensi  delle  disposizioni  contenute   nelle   convenzioni
          internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
          salvo  che  siano  in  quantita'  tali   da   essere   resi
          rapidamente  innocui  dai  processi   fisici,   chimici   e
          biologici, che si verificano naturalmente in mare e purche'
          in  presenza  di   preventiva   autorizzazione   da   parte
          dell'autorita' competente. 
              14. Chiunque  effettui  l'utilizzazione  agronomica  di
          effluenti di  allevamento,  di  acque  di  vegetazione  dei
          frantoi oleari, nonche'  di  acque  reflue  provenienti  da
          aziende agricole e piccole aziende  agroalimentari  di  cui
          all'art. 112, al di fuori dei casi e  delle  procedure  ivi
          previste, oppure non ottemperi al divieto o  all'ordine  di
          sospensione  dell'attivita'  impartito  a  norma  di  detto
          articolo, e' punito con l'ammenda da euro  millecinquecento
          a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa
          pena  si  applica  a  chiunque   effettui   l'utilizzazione
          agronomica al di fuori dei casi e delle  procedure  di  cui
          alla normativa vigente.". 
              Il testo dell'art. 256 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.  256.  (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata) 
              1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attivita'
          di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
          intermediazione di rifiuti  in  mancanza  della  prescritta
          autorizzazione, iscrizione  o  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: 
              a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
          l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
          tratta di rifiuti non pericolosi; 
              b) con la pena dell'arresto da sei mesi a  due  anni  e
          con l'ammenda da duemilaseicento euro a  ventiseimila  euro
          se si tratta di rifiuti pericolosi. 
              2. Le pene di cui al comma 1 si applicano  ai  titolari
          di imprese ed ai responsabili di  enti  che  abbandonano  o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono  nelle  acque  superficiali  o   sotterranee   in
          violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. 
              3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattuordecies, comma 1, chiunque  realizza  o  gestisce
          una  discarica  non  autorizzata  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto da sei mesi a due  anni  e  con  l'ammenda  da
          duemilaseicento euro a ventiseimila  euro.  Si  applica  la
          pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da  euro
          cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la  discarica
          e' destinata, anche in parte, allo smaltimento  di  rifiuti
          pericolosi. Alla  sentenza  di  condanna  o  alla  sentenza
          emessa ai sensi  dell'art.  444  del  codice  di  procedura
          penale, consegue  la  confisca  dell'area  sulla  quale  e'
          realizzata  la   discarica   abusiva   se   di   proprieta'
          dell'autore o del compartecipe al reato,  fatti  salvi  gli
          obblighi di  bonifica  o  di  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi. 
              4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte  della
          meta' nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni
          contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche'  nelle
          ipotesi  di  carenza  dei  requisiti  e  delle   condizioni
          richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 
              5. Chiunque, in violazione del divieto di cui  all'art.
          187, effettua attivita' non consentite di  miscelazione  di
          rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma  1,  lettera
          b). 
              6. Chiunque effettua il deposito temporaneo  presso  il
          luogo di produzione di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1,
          lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre  mesi
          ad un anno o con la pena  dell'ammenda  da  duemilaseicento
          euro  a  ventiseimila  euro.   Si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro  per   i   quantitativi   non
          superiori a duecento litri o quantita' equivalenti. 
              7. Chiunque viola gli obblighi  di  cui  agli  articoli
          231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,  comma  14,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 
              8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e  236
          che non  adempiono  agli  obblighi  di  partecipazione  ivi
          previsti  sono  puniti  con  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  ottomila  euro  a  quarantacinquemila  euro,
          fatto  comunque  salvo   l'obbligo   di   corrispondere   i
          contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di  cui
          all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma
          non sono applicabili ai soggetti di cui  al  medesimo  art.
          234. 
              9. Le sanzioni di cui al comma  8  sono  ridotte  della
          meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
          giorno  dalla  scadenza  del  termine  per  adempiere  agli
          obblighi di partecipazione  previsti  dagli  articoli  233,
          234, 235 e 236.". 
              Il testo dell'art. 279 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 279. (Sanzioni) 
              1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'art.  6,
          comma 13, cui eventuali sanzioni sono  applicate  ai  sensi
          dell'art. 29-quattuordecies,  chi  inizia  a  installare  o
          esercisce uno  stabilimento  in  assenza  della  prescritta
          autorizzazione    ovvero    continua    l'esercizio     con
          l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o  revocata  e'
          punito con la pena dell'arresto da due mesi a  due  anni  o
          dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la  stessa  pena
          e' punito chi sottopone uno stabilimento  ad  una  modifica
          sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art.  269,
          comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non
          sostanziale  senza  effettuare  la  comunicazione  prevista
          dall'art. 269, comma 8, e'  assoggettato  ad  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria  pari  a  1.000  euro,  alla  cui
          irrogazione provvede l'autorita' competente. 
              2. Chi, nell'esercizio di  uno  stabilimento,  viola  i
          valori limite di  emissione  o  le  prescrizioni  stabiliti
          dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II,  III  o  V  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  dai  piani  e   dai
          programmi o dalla  normativa  di  cui  all'art.  271  o  le
          prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente
          ai sensi del presente titolo e' punito con  l'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se  i  valori
          limite   o   le   prescrizioni   violati   sono   contenuti
          nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le
          sanzioni  previste  dalla  normativa  che  disciplina  tale
          autorizzazione. 
              3.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattuordecies, comma  7,  chi  mette  in  esercizio  un
          impianto o inizia ad esercitare un'attivita'  senza  averne
          dato  la  preventiva  comunicazione  prescritta  ai   sensi
          dell'art. 269, comma 6, o ai sensi dell'art. 272, comma  1,
          e' punito con l'arresto fino ad un  anno  o  con  l'ammenda
          fino a milletrentadue euro. 
              4.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica  all'autorita'
          competente  i  dati  relativi  alle  emissioni   ai   sensi
          dell'art. 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino a  sei
          mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 
              5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica  sempre  la
          pena dell'arresto fino ad un anno  se  il  superamento  dei
          valori limite di emissione determina anche  il  superamento
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. 
              6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma  1,  non
          adotta tutte le misure necessarie  ad  evitare  un  aumento
          anche temporaneo delle emissioni  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto  fino  ad  un  anno  o  dell'ammenda  fino   a
          milletrentadue euro. 
              7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art.  276,
          nel caso in cui la stessa non sia  soggetta  alle  sanzioni
          previste dai commi da 1 a 6,  e  per  la  violazione  delle
          prescrizioni  dell'art.  277  si   applica   una   sanzione
          amministrativa                pecuniaria                 da
          quindicimilaquattrocentonovantatre          euro          a
          centocinquantaquattromilanovecentotrentasette         euro.
          All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai  sensi  degli
          articoli 17 e seguenti della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
          regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
          sempre disposta in caso di recidiva.". 
              Il testo dell'art. 296 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 296. (Controlli e sanzioni) 
              1.  Fuori  dai  casi  sanzionati  ai  sensi   dell'art.
          29-quatuordecies, comma 4, chi effettua la  combustione  di
          materiali o sostanze in difformita' alle  prescrizioni  del
          presente titolo, ove gli stessi non  costituiscano  rifiuti
          ai sensi della vigente normativa, e' punito: 
              a)  in  caso  di  combustione  effettuata  presso   gli
          impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
          decreto, con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda  da
          duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; 
              b)  in  caso  di  combustione  effettuata  presso   gli
          impianti di cui al titolo II della  parte  quinta,  inclusi
          gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
          valore  di  soglia,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale  sanzione,
          da irrogare ai sensi dell'art. 288, comma 6, non si applica
          il pagamento in misura ridotta di  cui  all'art.  16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
          la  sanzione  non  si  applica  se,  dalla   documentazione
          relativa  all'acquisto  di  tali  materiali   o   sostanze,
          risultano caratteristiche merceologiche conformi  a  quelle
          dei combustibili consentiti nell'impianto,  ferma  restando
          l'applicazione dell'art. 515  del  codice  penale  e  degli
          altri reati previsti dalla vigente normativa. 
              2. I controlli  sul  rispetto  delle  disposizioni  del
          presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
          titolo I della parte quinta, dall'autorita' di cui all'art.
          268, comma 1, lettera p), e per  gli  impianti  di  cui  al
          titolo  II  della  parte  quinta,  dall'autorita'  di   cui
          all'art. 283, comma 1, lettera i). 
              3. In caso di mancato rispetto  delle  prescrizioni  di
          cui all'art. 294, il gestore  degli  impianti  disciplinati
          dal titolo I della parte quinta  e'  punito  con  l'arresto
          fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue  euro.
          Per gli impianti disciplinati dal  titolo  II  della  parte
          quinta si applica la sanzione prevista dall'art. 288, comma
          2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni  di  cui   all'art.   294,   si   applica   al
          responsabile per l'esercizio e la manutenzione  se  ricorre
          il caso previsto dall'ultimo periodo dell'art.  284,  comma
          2. 
              4. In caso di mancata  trasmissione  dei  dati  di  cui
          all'art. 298, comma 3, nei termini prescritti, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650  del  codice
          penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere. 
              5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  sono  puniti
          con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  15.000  a
          150.000 euro coloro che immettono sul mercato  combustibili
          per uso marittimo aventi un tenore di  zolfo  superiore  ai
          limiti previsti nell'art. 295 e l'armatore o il  comandante
          che, anche in concorso tra  loro,  utilizzano  combustibili
          per uso marittimo aventi un tenore  di  zolfo  superiore  a
          tali limiti. In caso di recidiva e in  caso  di  infrazioni
          che, per l'entita' del tenore di zolfo  o  della  quantita'
          del  combustibile  o  per  le  caratteristiche  della  zona
          interessata,    risultano     di     maggiore     gravita',
          all'irrogazione segue, per un periodo  da  un  mese  a  due
          anni: 
              a) la sospensione dei titoli professionali marittimi  o
          la  sospensione  dagli  uffici  direttivi   delle   persone
          giuridiche  nell'esercizio  dei   quali   l'infrazione   e'
          commessa, ovvero, se  tali  sanzioni  accessorie  non  sono
          applicabili; 
              b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani  per  il
          comandante che ha  commesso  l'infrazione  o  per  le  navi
          dell'armatore che ha commesso l'infrazione. 
              6. In caso di violazione dell'art. 295,  comma  10,  il
          comandante  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          prevista dall'art. 1193 del codice della navigazione. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza
          commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna  il
          bollettino o il campione di cui all'art. 295, comma  11,  o
          consegna un bollettino in cui  l'indicazione  ivi  prevista
          sia assente  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la  stessa  sanzione
          e' punito chi, senza  commettere  l'infrazione  di  cui  al
          comma 5, non conserva a bordo il bollettino o  il  campione
          previsto dall'art. 295, comma 11. 
              8. I fornitori di combustibili che  non  comunicano  in
          termini i dati  previsti  dall'art.  295,  comma  12,  sono
          puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
          a 30.000 euro. 
              9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
          da  5  a  8,   provvedono,   con   adeguata   frequenza   e
          programmazione e nell'ambito delle  rispettive  competenze,
          ai sensi degli  articoli  13  e  seguenti  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
          la Guardia costiera, gli altri  soggetti  di  cui  all'art.
          1235 del codice della navigazione e  gli  altri  organi  di
          polizia   giudiziaria.   All'irrogazione   delle   sanzioni
          previste da tali commi provvedono  le  autorita'  marittime
          competenti  per  territorio  e,  in  caso   di   infrazioni
          attinenti alla immissione sul  mercato,  le  regioni  o  le
          diverse autorita' indicate dalla legge  regionale.  Restano
          ferme, per  i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze
          attribuite alle autorita' consolari. 
              10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
          all'utilizzo dei combustibili,  possono  essere  effettuati
          anche con le seguenti modalita': 
              a)  mediante   il   campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo al  momento  della  consegna
          alla nave; il campionamento deve essere effettuato  secondo
          le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili; 
              b)  mediante   il   campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della
          nave o,  ove  cio'  non  sia  tecnicamente  possibile,  nei
          campioni sigillati presenti a bordo; 
              c) mediante controlli sui  documenti  di  bordo  e  sui
          bollettini di consegna dei combustibili. 
              11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal
          comma  5  l'autorita'  competente  all'applicazione   delle
          procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno,
          ed assicurando il preventivo  prelievo  di  campioni  e  la
          conservazione degli altri  elementi  necessari  a  fini  di
          prova, che il combustibile fuori norma  sia  reso  conforme
          alle prescrizioni violate mediante apposito  trattamento  a
          spese del responsabile. A tale fine la  medesima  autorita'
          impartisce le opportune prescrizioni circa  i  tempi  e  le
          modalita' del trattamento.".