Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 196, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d)  ed  e)  sono
sostituite dalle seguenti: 
    "d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti  esistenti,  fatte  salve  le  competenze  statali  di   cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma
4-bis; 
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;". 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 196. (Competenze delle regioni) 
              1. Sono di competenza delle regioni, nel  rispetto  dei
          principi previsti dalla normativa  vigente  e  dalla  parte
          quarta del presente decreto, ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 195: 
              a) la predisposizione,  l'adozione  e  l'aggiornamento,
          sentiti le province, i comuni e le Autorita' d'ambito,  dei
          piani regionali di gestione dei rifiuti,  di  cui  all'art.
          199; 
              b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei
          rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
          urbani, anche pericolosi, secondo un criterio  generale  di
          separazione dei rifiuti di provenienza alimentare  e  degli
          scarti di prodotti vegetali e animali o  comunque  ad  alto
          tasso di umidita' dai restanti rifiuti; 
              c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
          piani  per  la  bonifica  di  aree  inquinate  di   propria
          competenza; 
              d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
          gestione di rifiuti, anche pericolosi,  e  l'autorizzazione
          alle modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le
          competenze statali di cui all'art. 195,  comma  1,  lettera
          f), e di cui all'art. 7, comma 4-bis; 
              e) l'autorizzazione all'esercizio delle  operazioni  di
          smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi,  fatte
          salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis; 
              f)   le   attivita'   in    materia    di    spedizioni
          transfrontaliere dei rifiuti che il  regolamento  (CEE)  n.
          259/93 del 1°  febbraio  1993  attribuisce  alle  autorita'
          competenti di spedizione e di destinazione; 
              g) la delimitazione, nel  rispetto  delle  linee  guida
          generali di cui all'art. 195, comma 1,  lettera  m),  degli
          ambiti territoriali ottimali per la  gestione  dei  rifiuti
          urbani e assimilati; 
              h) la redazione di linee guida  ed  i  criteri  per  la
          predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e
          di  messa  in  sicurezza,  nonche'  l'individuazione  delle
          tipologie di progetti non soggetti ad  autorizzazione,  nel
          rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1,  lettera
          r); 
              i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 
              l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei
          rifiuti ed al recupero degli stessi; 
              m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da
          allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e
          216,  nel  rispetto  di  linee  guida  elaborate  ai  sensi
          dell'art. 195, comma 2, lettera b); 
              n) la definizione di criteri per  l'individuazione,  da
          parte  delle  province,  delle   aree   non   idonee   alla
          localizzazione degli impianti di smaltimento e di  recupero
          dei rifiuti, nel rispetto  dei  criteri  generali  indicati
          nell'art. 195, comma 1, lettera p); 
              o) la definizione dei criteri per l'individuazione  dei
          luoghi  o   impianti   idonei   allo   smaltimento   e   la
          determinazione, nel rispetto delle norme  tecniche  di  cui
          all'art. 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali
          per rifiuti di tipo particolare; 
              p) l'adozione, sulla base di metodologia di  calcolo  e
          di criteri  stabiliti  da  apposito  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri delle attivita' produttive e  della
          salute, sentito il Ministro per gli  affari  regionali,  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  parte  quarta  del  presente  decreto,  delle
          disposizioni occorrenti affinche' gli enti  pubblici  e  le
          societa' a prevalente capitale pubblico, anche di  gestione
          dei servizi,  coprano  il  proprio  fabbisogno  annuale  di
          manufatti e beni, indicati nel medesimo  decreto,  con  una
          quota di  prodotti  ottenuti  da  materiale  riciclato  non
          inferiore al 30 per cento del fabbisogno  medesimo.  A  tal
          fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di
          selezione  per  l'aggiudicazione   apposite   clausole   di
          preferenza, a parita' degli altri requisiti  e  condizioni.
          Sino all'emanazione  del  predetto  decreto  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela e del mare  del  territorio  8
          maggio 2003, n. 203, e successive circolari di  attuazione.
          Restano ferme, nel  frattempo,  le  disposizioni  regionali
          esistenti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  le
          regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali  per  la
          protezione dell'ambiente. 
              3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti
          di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree  industriali,
          compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
          incentivando  le  iniziative   di   autosmaltimento.   Tale
          disposizione non si applica alle discariche.".