Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Per  le  installazioni  di  cui  all'articolo  6,  comma   13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di
cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita'  di
smaltimento o di recupero dei rifiuti: 
    a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  stato
gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  ne
riporta gli estremi; 
    b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   o
l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,  prevedendo  invece
nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di
servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a  tutti  i
partecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all'articolo  208,
comma 3; 
    c) la Regione, o  l'autorita'  da  essa  delegata,  specifica  in
conferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensi
dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 
    d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati  con  gli
elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 
    e) le garanzie finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,
sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell'autorita'  da  essa
delegata alla gestione della materia; 
    f) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  18,  e'
effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia   l'autorizzazione
integrata ambientale; 
    g) la  comunicazione  di  cui  all'articolo  208,  comma  19,  e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente."; 
    b)   all'articolo   208,   comma   12,   prima   delle    parole:
"L'autorizzazione di cui al  comma  1"  sono  inserite  le  seguenti:
"Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di
cui all'articolo 6, comma 13,"; 
    c) all'articolo 208, dopo il comma 12, e' inserito il seguente: 
  "12-bis. Per impianti di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti
ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6,  comma  13,  il
rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di  cui  al
presente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda,  previa   estensione   delle   garanzie   finanziarie   gia'
prestate.". 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti) 
              1. I soggetti che intendono realizzare e gestire  nuovi
          impianti di smaltimento o di  recupero  di  rifiuti,  anche
          pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
          competente per territorio, allegando il progetto definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui all'art.  6,  comma  13,
          l'autorizzazione    integrata    ambientale     sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione alla conferenza di servizi di  cui  all'art.
          29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i  partecipanti  alla
          conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie di cui all'art.  208,  comma
          11, sono prestate a favore della Regione, o  dell'autorita'
          da essa delegata alla gestione della materia; 
              f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  18,  e'
          effettuata      dall'amministrazione      che      rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  19,  e'
          effettuata  dal  soggetto  pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita' del progetto con quanto previsto dall'  art.
          177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto  in
          materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'art. 14  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione  dell'art.  29-octies  per  le
          installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione
          di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci  anni
          ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno  centottanta  giorni
          prima  della  scadenza  dell'autorizzazione,  deve   essere
          presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima
          della scadenza dell'autorizzazione  stessa.  In  ogni  caso
          l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla  decisione
          espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
          prestate.  Le  prescrizioni   dell'autorizzazione   possono
          essere modificate, prima del termine  di  scadenza  e  dopo
          almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni  di
          criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle
          migliori  tecnologie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'art.  6,
          comma  13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e   il   riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma  1,
          del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.  190
          ed il divieto di  miscelazione  di  cui  all'art.  187,  le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'art. 189  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all' art. 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              20. ".