Art. 16 
 
Modifiche al Capo I del Titolo VI  della  Parte  Quarta  del  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. Al  Capo  I  del  Titolo  VI  della  Parte  Quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 e' aggiunto il
seguente: 
  "Art. 261-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca  piu'
grave reato,  chiunque  effettua  attivita'  di  incenerimento  o  di
coincenerimento di rifiuti pericolosi in  mancanza  della  prescritta
autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo,  e'  punito  con
l'arresto da uno a due anni e  con  l'ammenda  da  diecimila  euro  a
cinquantamila euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiuti
non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,
lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta  autorizzazione
all'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno  e  con
l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 
  3. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua  lo  scarico  sul  suolo,  nel  sottosuolo  o  nelle   acque
sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento
o coincenerimento e provenienti  dalla  depurazione  degli  effluenti
gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma  5,  e'  punito  con
l'arresto fino ad un  anno  e  con  l'ammenda  da  diecimila  euro  a
trentamila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario
ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di  un  impianto  di
incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto
previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro  a  venticinquemila
euro. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento  di  rifiuti
nelle condizioni di  cui  all'articolo  237-septiesdecies,  comma  3,
superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito
con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila  euro  a
trentamila euro. 
  6. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da
un impianto di incenerimento o coincenerimento  e  provenienti  dalla
depurazione   degli   effluenti   gassosi   di    cui    all'articolo
237-duodecies,  comma  5,  non  rispettando  i  valori  di  emissione
previsti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino  a
sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 
  7. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
effettua  lo  scarico  delle  acque  reflue   di   cui   all'articolo
237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui  al
comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con  l'ammenda  da
cinquemila euro a trentamila euro. 
  8. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
nell'esercizio dell'attivita'  di  incenerimento  o  coincenerimento,
supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da  diecimila
euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati  sono  quelli
di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e'
punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda  da  diecimila
euro a quarantamila euro. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   piu'   grave   reato,   il
professionista che, nel certificato sostitutivo di  cui  all'articolo
237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  con
riferimento agli  impianti  di  coincenerimento,  attesta  fatti  non
corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette
in esercizio  un  impianto  di  incenerimento  o  di  coincenerimento
autorizzato alla  costruzione  ed  all'esercizio,  in  assenza  della
verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7,  o  della  relativa
certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo
237-octies,  comma  8,  e  all'articolo  237-octies,  comma  10,  con
riferimento agli impianti di coincenerimento, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da  tremila  euro  a  venticinquemila
euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo  quanto
previsto  al  comma  12,  chiunque,  nell'esercizio  di  un  impianto
autorizzato  di  incenerimento  o  coincenerimento,  non  osserva  le
prescrizioni  indicate  nell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
237-quinquies,  comma   2,   con   riferimento   agli   impianti   di
incenerimento,  all'articolo  237-quinquies,  comma  3,  all'articolo
237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1,  e'  punito
con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di  autorizzazione  le  parziali  deroghe  di  cui
all'articolo 237-septies, comma 6,  e  all'articolo  237-nonies,  non
rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di
autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa  da  tremila
euro a venticinquemila euro. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,  nell'esercizio
di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo
conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di  cui  all'articolo
237-undecies,  comma  6,  non  rispetta   le   prescrizioni   imposte
dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la
sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a  venticinquemila
euro. 
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei
casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di
incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni  di  cui
al presente decreto, o quelle imposte  dall'autorita'  competente  in
sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione  amministrativa  da
mille euro a trentacinquemila euro. 
  15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,  12,  13,
14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e'  soggetta
alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.".