Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e  le
prescrizioni sono stabiliti, per  gli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11  maggio  2005,
n. 133, e  dei  piani  regionali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale  di  cui
al  Titolo  III-bis  alla  Parte  Seconda.  I  valori  limite  e   le
prescrizioni sono stabiliti, per  gli  impianti  di  incenerimento  e
coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della  Parte  Quarta  e
dei piani regionali."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad  autorizzazione
integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis  della  Parte
Seconda;  per  tali  installazioni  l'autorizzazione  alle  emissioni
prevista dal presente Titolo non e' richiesta  in  quanto  sostituita
dall'autorizzazione integrata ambientale.". 
 
          Note all'art. 18: 
              Il testo dell'art. 267 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 267. (Campo di applicazione) 
              1. Il presente titolo,  ai  fini  della  prevenzione  e
          della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica
          agli impianti, inclusi  gli  impianti  termici  civili  non
          disciplinati dal titolo II, ed alle attivita' che producono
          emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di  campionamento  e  di  analisi
          delle emissioni ed  i  criteri  per  la  valutazione  della
          conformita' dei valori misurati ai valori limite. 
              2. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          e gli altri impianti di trattamento termico dei  rifiuti  i
          valori  limite  di  emissione  e  altre  prescrizioni  sono
          stabiliti  nell'autorizzazione  di  cui  all'art.   208   o
          nell'autorizzazione integrata ambientale di cui  al  Titolo
          III-bis  alla  Parte  Seconda.  I  valori   limite   e   le
          prescrizioni  sono   stabiliti,   per   gli   impianti   di
          incenerimento  e  coincenerimento  sulla  base  del  Titolo
          III-bis  della  Parte  Quarta  e  dei  piani  regionali  di
          qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento
          termico dei rifiuti, sulla base degli articoli  270  e  271
          del  presente  titolo.  Resta  ferma   l'applicazione   del
          presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita'
          presenti  nello  stesso  stabilimento,  nonche'  nei   casi
          previsti dall'art. 214, comma 8. 
              3. Resta fermo,  per  le  installazioni  sottoposte  ad
          autorizzazione integrata  ambientale,  quanto  previsto  al
          Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali  installazioni
          l'autorizzazione  alle  emissioni  prevista  dal   presente
          Titolo   non   e'   richiesta    in    quanto    sostituita
          dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e  di  favorire
          comunque la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  di
          sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte  quinta
          del presente decreto intende  determinare  l'attuazione  di
          tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
          dell'energia elettrica prodotta da impianti  di  produzione
          alimentati da fonti rinnovabili ai  sensi  della  normativa
          comunitaria e nazionale vigente e,  in  particolare,  della
          direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
          In particolare: 
              a) potranno essere promosse dal Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i
          Ministri delle attivita' produttive e per lo sviluppo e  la
          coesione territoriale misure atte a favorire la  produzione
          di  energia  elettrica  tramite  fonti  rinnovabili  ed  al
          contempo  sviluppare  la  base  produttiva  di   tecnologie
          pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno; 
              b) con decreto del Ministro delle attivita'  produttive
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare e dell'economia e delle  finanze,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto,  sono
          determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio  di
          cui all'art. 16 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
          n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel
          limite delle risorse di  cui  all'art.  16,  comma  6,  del
          medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino  nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
              c) i certificati verdi maturati  a  fronte  di  energia
          prodotta ai sensi dell'art. 1, comma  71,  della  legge  23
          agosto  2004,  n.  239,  possono  essere   utilizzati   per
          assolvere  all'obbligo  di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
          annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
          di energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili  cosi'
          come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo n. 387 del 2003; 
              d) al fine di prolungare il periodo  di  validita'  dei
          certificati  verdi,  all'art.  20,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni»
          sono sostituite dalle parole «dodici anni».".