Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 268, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida,  liquida
o gassosa introdotta nell'atmosfera che  possa  causare  inquinamento
atmosferico e, per le attivita' di cui  all'articolo  275,  qualsiasi
scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;"; 
    b) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un  aumento
o  una  variazione  qualitativa  delle  emissioni  o  che  altera  le
condizioni di convogliabilita'  tecnica  delle  stesse  e  che  possa
produrre effetti negativi  e  significativi  sull'ambiente;  per  gli
impianti di cui all'articolo 273 si applica la  definizione  prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21e 22
di tale articolo;"; 
    c) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
      "n) gestore: la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha  potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate  nel  presente  decreto;  per  gli   impianti   di   cui
all'articolo 273 e per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  275  si
applica la definizione prevista  all'articolo  5,  comma  1,  lettera
r-bis);"; 
    d) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
      "o) autorita' competente: la regione o la provincia autonoma  o
la diversa autorita' indicata dalla legge regionale  quale  autorita'
competente  al  rilascio   dell'autorizzazione   alle   emissioni   e
all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente  titolo;
per  gli  stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
ambientale e per  gli  adempimenti  a  questa  connessi,  l'autorita'
competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;"; 
    e) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
      "p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i
controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle  disposizioni
del presente titolo, ferme restando le  competenze  degli  organi  di
polizia  giudiziaria;   in   caso   di   stabilimenti   soggetti   ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo  diversa
indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o);
per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  e
per i controlli a questa  connessi,  l'autorita'  competente  per  il
controllo e' quella prevista  dalla  normativa  che  disciplina  tale
autorizzazione;" 
    f) alla lettera aa) e' aggiunto, in fine il seguente periodo: 
      "Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attivita' di
cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista  all'articolo
5, comma 1, lettera l-ter)."; 
    g) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: 
      "aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore,  durante  il
quale un grande impianto di combustione e', in tutto o in  parte,  e'
in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i  periodi  di
avviamento e di arresto."; 
    h) la lettera gg) e' sostituita dalla seguente: 
      "gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di
potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto  di
combustione e' classificato come: 
        1) anteriore al 2013: il grande impianto di  combustione  che
ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per  cui  e'
stata presentata una domanda completa di  autorizzazione  entro  tale
data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
        2) anteriore al 2002: il grande impianto di  combustione  che
ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui e'
stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale
data, a condizione che sia stato  messo  in  esercizio  entro  il  27
novembre 2003; 
        3) nuovo: il grande impianto di combustione  che  non  ricade
nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);"; 
    i) alla lettera qq) le parole: "al fine  di  essere  alla  stessa
destinati" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 19: 
              Il testo dell'art. 268 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 268. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
          definizioni: 
              a)   inquinamento   atmosferico:   ogni   modificazione
          dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
          di  una  o  di   piu'   sostanze   in   quantita'   e   con
          caratteristiche tali da ledere o da costituire un  pericolo
          per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente  oppure
          tali da ledere i beni materiali  o  compromettere  gli  usi
          legittimi dell'ambiente; 
              b) emissione in atmosfera: qualsiasi  sostanza  solida,
          liquida  o  gassosa  introdotta  nell'atmosfera  che  possa
          causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
          all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto  o  indiretto,  di
          COV nell'ambiente; 
              c) emissione convogliata:  emissione  di  un  effluente
          gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
              d)  emissione  diffusa:  emissione  diversa  da  quella
          ricadente nella lettera  c);  per  le  lavorazioni  di  cui
          all'art. 275 le emissioni diffuse  includono  anche  i  COV
          contenuti  negli  scarichi  idrici,  nei  rifiuti   e   nei
          prodotti, fatte  salve  le  diverse  indicazioni  contenute
          nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del
          presente decreto; 
              e)  emissione  tecnicamente  convogliabile:   emissione
          diffusa  che  deve  essere  convogliata  sulla  base  delle
          migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
          di zone che richiedono una particolare tutela; 
              f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e
          delle emissioni convogliate; 
              g) effluente gassoso: lo  scarico  gassoso,  contenente
          emissioni solide, liquide o gassose;  la  relativa  portata
          volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate  in
          condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del  tenore
          di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
          quinta del presente decreto; 
              h) stabilimento: il complesso unitario e  stabile,  che
          si  configura  come  un   complessivo   ciclo   produttivo,
          sottoposto al potere decisionale di un  unico  gestore,  in
          cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
          o piu' attivita' che producono  emissioni  attraverso,  per
          esempio,   dispositivi    mobili,    operazioni    manuali,
          deposizioni e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
          anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
          o piu' attivita'; 
              i) stabilimento anteriore  al  1988:  uno  stabilimento
          che, alla data del 1°  luglio  1988,  era  in  esercizio  o
          costruito in tutte le sue  parti  o  autorizzato  ai  sensi
          della normativa previgente, e che e' stato  autorizzato  ai
          sensi degli articoli 12 e 13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
              i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento
          che e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 6  o  dell'art.
          11 o dell'art. 15, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche'
          in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; 
              i-ter) stabilimento nuovo:  uno  stabilimento  che  non
          ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
              l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
          dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in  modo
          autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito  di  un
          ciclo piu' ampio; 
              m) modifica dello  stabilimento:  installazione  di  un
          impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
          modifica di un impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno
          stabilimento, la quale comporti una  variazione  di  quanto
          indicato nel progetto o  nella  relazione  tecnica  di  cui
          all'art.  269,  comma  2,  o  nell'autorizzazione  di   cui
          all'art.  269,  comma  3,  o  nella  domanda  di   adesione
          all'autorizzazione  generale  di  cui   all'art.   272,   o
          nell'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei
          documenti previsti dall'art. 12 di tale  decreto;  ricadono
          nella  definizione  anche  le   modifiche   relative   alle
          modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati; 
              m-bis) modifica sostanziale: modifica che  comporta  un
          aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o  che
          altera le  condizioni  di  convogliabilita'  tecnica  delle
          stesse  e   che   possa   produrre   effetti   negativi   e
          significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di   cui
          all'art. 273 si applica la definizione  prevista  dall'art.
          5, comma  1,  lettera  l-bis);  per  le  attivita'  di  cui
          all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai  commi
          21e 22 di tale articolo; 
              n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere
          decisionale  circa  l'installazione  o  l'esercizio   dello
          stabilimento e che e'  responsabile  dell'applicazione  dei
          limiti  e  delle  prescrizioni  disciplinate  nel  presente
          decreto; per gli impianti di cui  all'art.  273  e  per  le
          attivita' di cui all'art. 275  si  applica  la  definizione
          prevista all'art. 5, comma 1, lettera r-bis); 
              o) autorita' competente:  la  regione  o  la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente titolo;  per  gli
          stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa   connessi,
          l'autorita'  competente  e'  quella   che   rilascia   tale
          autorizzazione; 
              p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a
          cui la legge regionale attribuisce il compito  di  eseguire
          in  via   ordinaria   i   controlli   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione; 
              q) valore limite di emissione: il fattore di emissione,
          la concentrazione, la percentuale o il flusso di  massa  di
          sostanze inquinanti nelle emissioni che non  devono  essere
          superati. I valori di limite  di  emissione  espressi  come
          concentrazione   sono   stabiliti   con   riferimento    al
          funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
          piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
          titolo o dall'autorizzazione, si intendono  stabiliti  come
          media oraria; 
              r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza
          inquinante emessa e unita' di misura specifica di  prodotto
          o di servizio; 
              s)  concentrazione:  rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per  gli
          impianti di combustione i valori di emissione espressi come
          concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
          diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del  presente
          decreto, un tenore volumetrico di ossigeno  di  riferimento
          del 3 per cento in  volume  dell'effluente  gassoso  per  i
          combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento  in  volume
          per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume  per
          le turbine a gas; 
              t)  percentuale:  rapporto  tra   massa   di   sostanza
          inquinante emessa e massa della stessa sostanza  utilizzata
          nel processo produttivo, moltiplicato per cento; 
              u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa
          per unita' di tempo; 
              v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa,
          per singolo inquinante o per singola classe di  inquinanti,
          calcolato a monte di eventuali sistemi di  abbattimento,  e
          nelle condizioni di esercizio piu'  gravose  dell'impianto,
          al di sotto del quale non si applicano i valori  limite  di
          emissione; 
              z) condizioni normali: una temperatura di 273,15  K  ed
          una pressione di 101,3 kPa; 
              aa) migliori tecniche disponibili: la  piu'  efficiente
          ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
          di esercizio indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate
          tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile,  a
          ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 
              1)  tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate,   sia   le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita'; 
              2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente valide  nell'ambito  del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
              3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
          elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
          complesso. 
              Per gli impianti di cui all'art. 273 e per le attivita'
          di cui all'art. 275  si  applica  la  definizione  prevista
          all'art. 5, comma 1, lettera l-ter). 
              aa-bis) ore  operative:  il  tempo,  espresso  in  ore,
          durante il quale un grande impianto di combustione  e',  in
          tutto o in parte, e' in esercizio e  produce  emissioni  in
          atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto. 
              bb) periodo di avviamento: salva  diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'erogazione di energia, combustibili  o  materiali,  e'
          portato  da  una  condizione  nella  quale   non   esercita
          l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
          di carico di processo inferiore al minimo tecnico,  ad  una
          condizione nella quale  tale  attivita'  e'  esercitata  in
          situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
          tecnico; 
              cc) periodo  di  arresto:  salva  diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'interruzione dell'erogazione di energia,  combustibili
          o materiali, non dovuta ad un guasto,  e'  portato  da  una
          condizione  nella  quale  esercita  l'attivita'  a  cui  e'
          destinato in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico ad una condizione  nella  quale
          tale funzione e' esercitata  in  situazione  di  carico  di
          processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata; 
              dd) carico  di  processo:  il  livello  percentuale  di
          produzione    rispetto    alla    potenzialita'    nominale
          dell'impianto; 
              ee)  minimo  tecnico:  il  carico  minimo  di  processo
          compatibile con l'esercizio dell'attivita'  cui  l'impianto
          e' destinato; 
              ff)  impianto  di  combustione:  qualsiasi  dispositivo
          tecnico in  cui  sono  ossidati  combustibili  al  fine  di
          utilizzare il calore cosi' prodotto; 
              gg)  grande  impianto  di  combustione:   impianto   di
          combustione di potenza termica  nominale  non  inferiore  a
          50MW. Un grande impianto  di  combustione  e'  classificato
          come: 
              1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione
          che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013
          o per cui e'  stata  presentata  una  domanda  completa  di
          autorizzazione entro tale data, a condizione che sia  messo
          in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
              2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione
          che ha ottenuto un'autorizzazione  prima  del  27  novembre
          2002 o per cui e' stata presentata una domanda completa  di
          autorizzazione prima di tale data,  a  condizione  che  sia
          stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 
              3) nuovo: il grande impianto  di  combustione  che  non
          ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3); 
              hh)   potenza   termica   nominale   dell'impianto   di
          combustione: prodotto del potere calorifico  inferiore  del
          combustibile  utilizzato  e  della   portata   massima   di
          combustibile bruciato al singolo impianto  di  combustione,
          cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in  Watt
          termici o suoi multipli; 
              ii) composto organico:  qualsiasi  composto  contenente
          almeno l'elemento carbonio e  uno  o  piu'  degli  elementi
          seguenti:  idrogeno,  alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,
          silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi  di  carbonio  e
          dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
              ll)  composto  organico   volatile   (COV):   qualsiasi
          composto organico che abbia a 293,15  K  una  pressione  di
          vapore di 0,01  kPa  o  superiore,  oppure  che  abbia  una
          volatilita' corrispondente  in  condizioni  particolari  di
          uso. Ai fini della parte quinta del  presente  decreto,  e'
          considerata come COV  la  frazione  di  creosoto  che  alla
          temperatura  di  293,15  K  ha  una  pressione  di   vapore
          superiore a 0,01 kPa; 
              mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
          combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie
          prime, prodotti  o  rifiuti,  senza  subire  trasformazioni
          chimiche, o usato come agente  di  pulizia  per  dissolvere
          contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione,
          correttore   di   viscosita',   correttore   di    tensione
          superficiale, plastificante o conservante; 
              nn) capacita' nominale: la massa giornaliera massima di
          solventi  organici  utilizzati  per  le  attivita'  di  cui
          all'art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento
          ed in funzione della potenzialita' di prodotto per  cui  le
          attivita' sono progettate; 
              oo) consumo di  solventi:  il  quantitativo  totale  di
          solventi organici utilizzato in  uno  stabilimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 275 per anno  civile  ovvero  per
          qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto  qualsiasi
          COV recuperato per riutilizzo; 
              pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo  di
          solventi calcolato  sulla  base  della  capacita'  nominale
          riferita,      se      non      diversamente      stabilito
          dall'autorizzazione, a trecentotrenta  giorni  all'anno  in
          caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto   l'arco   della
          settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per  le  altre
          attivita'; 
              qq) riutilizzo  di  solventi  organici:  l'utilizzo  di
          solventi   organici   prodotti   da   una    attivita'    e
          successivamente recuperati per qualsiasi finalita'  tecnica
          o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile; 
              rr) soglia di consumo: il consumo di solvente  espresso
          in tonnellate/anno stabilito dalla parte  II  dell'Allegato
          III  alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  per   le
          attivita' ivi previste; 
              ss) ; 
              tt) impianti  di  distribuzione:  impianti  in  cui  il
          carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli  a  motore
          da  impianti  di  deposito;   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 277 si  considerano  esistenti  gli  impianti  di
          distribuzione  di  benzina  gia'   costruiti   o   la   cui
          costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai  sensi
          della vigente normativa prima del  1°  gennaio  2012  e  si
          considerano nuovi gli impianti di distribuzione di  benzina
          la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai
          sensi della vigente normativa dal  1°  gennaio  2012;  sono
          equiparati agli impianti nuovi gli  impianti  distribuzione
          che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto  di  una
          ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo  o
          riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni; 
              tt-bis)  distributore:  ogni  apparecchio   finalizzato
          all'erogazione di benzina; il distributore  degli  impianti
          di distribuzione di benzina deve essere  dotato  di  idonea
          pompa di erogazione in grado  di  prelevare  il  carburante
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; 
              tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
              1)  ai  fini  dell'art.  276,  l'attrezzatura  per   il
          recupero di benzina dai vapori  durante  le  operazioni  di
          caricamento presso i terminali; 
              2)  ai  fini  dell'art.  277,  l'attrezzatura  per   il
          recupero dei vapori di benzina spostati dal  serbatoio  del
          carburante del veicolo durante il  rifornimento  presso  un
          impianto di distribuzione; 
              tt-quater) sistema di recupero di fase II:  sistema  di
          recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
          dei vapori di benzina in un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di distribuzione  o  il  riconvogliamento  degli
          stessi al distributore per la reimmissione in commercio; 
              tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di benzina
          scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'  in  un
          impianto di distribuzione; 
              uu) benzina: ogni derivato del petrolio,  con  o  senza
          additivi, corrispondente ai seguenti  codici  doganali:  NC
          2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710  1151  -
          2710 1159 o che abbia una tensione di vapore  Reid  pari  o
          superiore  a  27,6  kilopascal,  pronto  all'impiego  quale
          carburante per veicoli a motore, ad eccezione  del  gas  di
          petrolio liquefatto (GPL); 
              uu-bis)  vapori  di  benzina:  composti   gassosi   che
          evaporano dalla benzina; 
              vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento  e
          allo  scaricamento  di  benzina   in/da   veicolo-cisterna,
          carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi  gli  impianti
          di deposito presenti nel sito della struttura; 
              zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso  adibito
          allo stoccaggio di combustibile; ai fini  dell'applicazione
          dell'art. 277 si fa riferimento ai serbatoi  fissi  adibiti
          allo  stoccaggio  di  benzina  presso   gli   impianti   di
          distribuzione; 
              aaa) impianto  di  caricamento:  ogni  impianto  di  un
          terminale ove la benzina puo' essere caricata  in  cisterne
          mobili. Gli impianti di caricamento per i  veicoli-cisterna
          comprendono una o piu' torri di caricamento; 
              bbb)  torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di   un
          terminale mediante la quale la benzina puo' essere,  in  un
          dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
              ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori:   il   deposito
          temporaneo di vapori in un impianto  di  deposito  a  tetto
          fisso presso un terminale prima  del  trasferimento  e  del
          successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
          dei vapori da un impianto di deposito  ad  un  altro  nello
          stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo  di
          vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto; 
              ddd)  cisterna  mobile:  una  cisterna   di   capacita'
          superiore ad 1 m³, trasportata su strada,  per  ferrovia  o
          per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
          un terminale ad un altro o da un terminale ad  un  impianto
          di distribuzione di carburanti; 
              eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al  trasporto
          su strada della benzina che comprenda una o  piu'  cisterne
          montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
          una o piu' cisterne rimuovibili.".