Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 13, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  "a)
le installazioni che svolgono attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda;"; 
    b) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: 
  "14. Per le attivita' di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti
svolte nelle installazioni di cui all'articolo  6,  comma  13,  anche
qualora  costituiscano  solo  una  parte   delle   attivita'   svolte
nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale,  ai  sensi
di quanto disposto dall'articolo  29-quater,  comma  11,  costituisce
anche  autorizzazione  alla  realizzazione  o  alla  modifica,   come
disciplinato dall'articolo 208. 
  15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  13,
nonche' per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata
ambientale e' rilasciata nel rispetto  della  disciplina  di  cui  al
presente decreto e dei termini di cui all'articolo  29-quater,  comma
10."; 
    c) al comma 16 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      "c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte
quarta del presente decreto; i  rifiuti  la  cui  produzione  non  e'
prevenibile sono in ordine di priorita' e  conformemente  alla  parte
quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,  ricuperati  o,
ove  cio'  sia  tecnicamente  ed  economicamente  impossibile,   sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;"; 
    d) al comma 16 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      "f) deve essere evitato qualsiasi rischio  di  inquinamento  al
momento della cessazione definitiva delle attivita' e il sito  stesso
deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo
29-sexies, comma 9-quinquies.". 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 6. (Oggetto della disciplina) 
              1. La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i
          piani e i programmi che possono avere impatti significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
              a) che sono elaborati per  la  valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,  III
          e IV del presente decreto; 
              b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
          sulle finalita' di conservazione dei  siti  designati  come
          zone di protezione  speciale  per  la  conservazione  degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso   livello   di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i  programmi,
          diversi da quelli di cui al comma  2,  che  definiscono  il
          quadro di riferimento per  l'autorizzazione  dei  progetti,
          producano impatti significativi sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
              a) i piani e i  programmi  destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni; (44) 
              b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
              c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
          l'incolumita' pubblica; 
              c-bis)  i  piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
              5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  riguarda  i
          progetti che possono avere impatti significativi e negativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene
          effettuata altresi' una valutazione per: 
              a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
          decreto; 
              b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente
          decreto,  relativi  ad  opere   o   interventi   di   nuova
          realizzazione,   che    ricadono,    anche    parzialmente,
          all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in
          base alle disposizioni di cui al  successivo  art.  20,  si
          ritenga  che  possano  produrre  impatti  significativi   e
          negativi sull'ambiente, per: 
              a) i progetti elencati  nell'allegato  II  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
              b) le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e
          negativi sull'ambiente; 
              c) i progetti elencati nell'allegato IV. 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. Le medesime riduzioni  si  applicano  anche  per  le
          soglie dimensionali dei progetti di  cui  all'allegato  II,
          punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli  elettrodotti  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. 
              9. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  possono  definire,   per   determinate   tipologie
          progettuali  o  aree  predeterminate,  sulla   base   degli
          elementi indicati  nell'allegato  V,  un  incremento  nella
          misura massima del trenta  per  cento  o  decremento  delle
          soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai  progetti
          di cui  all'allegato  IV,  qualora  non  ricadenti  neppure
          parzialmente in aree naturali protette,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   possono
          determinare, per  specifiche  categorie  progettuali  o  in
          particolari situazioni  ambientali  e  territoriali,  sulla
          base degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o
          condizioni    di    esclusione    dalla     verifica     di
          assoggettabilita'. 
              10. L'autorita' competente in sede statale valuta  caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati esclusivamente a scopo di  difesa  nazionale  non
          aventi i requisiti di  cui  al  comma  4,  lettera  a).  La
          esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione  del
          decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della  difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              11. Sono esclusi in tutto  o  in  parte  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
          in  alcun  modo  svolgere   la   valutazione   di   impatto
          ambientale, singoli interventi disposti in  via  d'urgenza,
          ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare  l'incolumita'
          delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da  un
          pericolo imminente o a seguito di calamita'. In  tale  caso
          l'autorita' competente,  sulla  base  della  documentazione
          immediatamente trasmessa  dalle  autorita'  che  dispongono
          tali interventi: 
              a)  esamina  se  sia  opportuna   un'altra   forma   di
          valutazione; 
              b) mette  a  disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
              c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
          caso  di  interventi  di  competenza  regionale,  prima  di
          consentire   il   rilascio    dell'autorizzazione,    delle
          motivazioni  dell'esclusione  accludendo  le   informazioni
          messe a disposizione del pubblico. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
              a) le  installazioni  che  svolgono  attivita'  di  cui
          all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 
              b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              14. Per le attivita' di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
          13,  anche  qualora  costituiscano  solo  una  parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione  alla
          realizzazione o alla modifica, come disciplinato  dall'art.
          208. 
              15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
              a)  devono  essere  prese  le   opportune   misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
              b) non si devono verificare  fenomeni  di  inquinamento
          significativi; 
              c) e' prevenuta la  produzione  dei  rifiuti,  a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
              d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
          efficiente; 
              e)  devono  essere  prese  le  misure  necessarie   per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
              f)   deve   essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a quanto previsto all'art.  29-sexies,  comma
          9-quinquies. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree  marine  e  costiere  protette,
          fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli  articoli
          4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 29  giugno  2010,
          n.  128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e   concessori
          conseguenti e  connessi,  nonche'  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla medesima  data,  anche  ai
          fini della esecuzione delle attivita' di ricerca,  sviluppo
          e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei   titoli
          stessi,   delle   eventuali   relative   proroghe   e   dei
          procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti   e
          connessi. Le predette  attivita'  sono  autorizzate  previa
          sottoposizione alla procedura  di  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente
          decreto, sentito il parere degli enti locali  posti  in  un
          raggio di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e  costiere
          interessate dalle attivita' di cui al primo periodo,  fatte
          salve le attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  82-sexies,
          della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  autorizzate,  nel
          rispetto dei vincoli ambientali da  esso  stabiliti,  dagli
          uffici territoriali  di  vigilanza  dell'Ufficio  nazionale
          minerario  per  gli  idrocarburi  e  le   georisorse,   che
          trasmettono  copia   delle   relative   autorizzazioni   al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente comma e' abrogato il comma 81  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  i  titolari
          delle concessioni di coltivazione in  mare  sono  tenuti  a
          corrispondere annualmente l'aliquota  di  prodotto  di  cui
          all'art. 19, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4%  al
          7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di  ciascuna
          concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti  al
          valore dell'incremento dell'aliquota ad  apposito  capitolo
          dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
          interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi
          capitoli istituiti nello stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, per  assicurare  il
          pieno   svolgimento   rispettivamente   delle   azioni   di
          monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
          attivita' di vigilanza e controllo  della  sicurezza  anche
          ambientale degli impianti  di  ricerca  e  coltivazione  in
          mare.".