Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 16 le parole:  "Per  gli  impianti  sottoposti"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per le installazioni sottoposte"; 
    b) al  comma  17,  le  parole:  "delle  autorizzazioni  integrate
ambientali e" sono soppresse; 
    c) al comma 18, le  parole:  "e  delle  autorizzazioni  integrate
ambientali" sono soppresse. 
 
          Note all'art. 21: 
              Il testo dell'art. 271 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 271. (Valori limite di emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita') 
              1.  Il  presente  articolo  disciplina  i   valori   di
          emissione e le prescrizioni da applicare agli  impianti  ed
          alle attivita' degli stabilimenti. 
              2. Con decreto da  adottare  ai  sensi  dell'art.  281,
          comma  5,  sono  individuati,  sulla  base  delle  migliori
          tecniche  disponibili,  i  valori   di   emissione   e   le
          prescrizioni da  applicare  alle  emissioni  convogliate  e
          diffuse degli impianti  ed  alle  emissioni  diffuse  delle
          attivita'  presso  gli  stabilimenti  anteriori  al   1988,
          anteriori  al  2006  e  nuovi,  attraverso  la  modifica  e
          l'integrazione degli allegati I e V alla parte  quinta  del
          presente decreto. 
              3. La normativa delle regioni e delle province autonome
          in materia di  valori  limite  e  di  prescrizioni  per  le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  e  delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o  la
          provincia autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
              4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
          dalla normativa vigente possono stabilire  appositi  valori
          limite di emissione  e  prescrizioni  piu'  restrittivi  di
          quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla  parte
          quinta del presente decreto, anche inerenti  le  condizioni
          di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia  necessario
          al  perseguimento  ed  al  rispetto  dei  valori  e   degli
          obiettivi di qualita' dell'aria. 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
          complesso di tutte le  emissioni  degli  impianti  e  delle
          attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
          e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata.  I
          valori limite di emissione e le prescrizioni fissati  sulla
          base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
          di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
          quinta del presente  decreto  e  di  quelli  applicati  per
          effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
              6. Per le sostanze per cui non sono fissati  valori  di
          emissione,  l'autorizzazione  stabilisce  appositi   valori
          limite con  riferimento  a  quelli  previsti  per  sostanze
          simili sotto il profilo chimico e aventi  effetti  analoghi
          sulla salute e sull'ambiente. 
              7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui  al
          comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti  anteriori  al
          1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire,  per
          effetto  dell'istruttoria  prevista  dal  comma  5,  valori
          limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
          allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, nelle normative di cui al comma 3 e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11.  I  valori  limite  di  emissione   e   il   tenore
          volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono  al
          volume di  effluente  gassoso  rapportato  alle  condizioni
          normali,  previa  detrazione,  salvo  quanto   diversamente
          indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
              12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato  I
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   il   tenore
          volumetrico  dell'ossigeno   di   riferimento   e'   quello
          derivante  dal  processo.  Se  nell'emissione   il   tenore
          volumetrico  di  ossigeno   e'   diverso   da   quello   di
          riferimento,  le  concentrazioni  misurate  devono   essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              14. Salvo quanto  diversamente  stabilito  dalla  parte
          quinta del presente decreto, i valori limite  di  emissione
          si  applicano   ai   periodi   di   normale   funzionamento
          dell'impianto, intesi come i periodi in cui  l'impianto  e'
          in funzione con esclusione dei periodi di avviamento  e  di
          arresto e dei periodi  in  cui  si  verificano  anomalie  o
          guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori
          stessi.   L'autorizzazione   puo'   stabilire    specifiche
          prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto  e
          per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
          gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
          i valori limite di  emissione.  In  caso  di  emissione  di
          sostanze  di  cui  all'art.  272,  comma  4,  lettera   a),
          l'autorizzazione,   ove   tecnicamente   possibile,    deve
          stabilire prescrizioni volte a consentire  la  stima  delle
          quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in  cui
          si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
          transitori e fissare appositi valori limite  di  emissione,
          riferiti a tali periodi,  espressi  come  flussi  di  massa
          annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
          permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
          l'autorita' competente deve essere informata entro le  otto
          ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
          delle  attivita'  o  altre  prescrizioni,  fermo   restando
          l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
          dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo   possibile   e   di
          sospendere l'esercizio dell'impianto  se  l'anomalia  o  il
          guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana. Il
          gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
          opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le
          fasi di avviamento  e  di  arresto.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  disposizioni  contenute  nella  parte  quinta  del
          presente decreto per specifiche tipologie di impianti.  Non
          costituiscono in ogni  caso  periodi  di  avviamento  o  di
          arresto  i  periodi  di  oscillazione  che  si   verificano
          regolarmente    nello    svolgimento     della     funzione
          dell'impianto. 
              15. Il presente articolo si  applica  anche  ai  grandi
          impianti  di  combustione  di  cui  all'art.  273  ed  agli
          impianti e alle attivita' di cui all'art. 275. 
              16. Per le installazioni sottoposte  ad  autorizzazione
          integrata ambientale i valori limite e le  prescrizioni  di
          cui al presente articolo si applicano ai fini del  rilascio
          di  tale   autorizzazione,   fermo   restando   il   potere
          dell'autorita' competente  di  stabilire  valori  limite  e
          prescrizioni piu' severi. 
              17.  L'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto stabilisce  i  criteri  per  la  valutazione  della
          conformita'  dei  valori  misurati  ai  valori  limite   di
          emissione. Con apposito decreto  ai  sensi  dell'art.  281,
          comma  5,  si  provvede  ad  integrare  tale  Allegato  VI,
          prevedendo i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
          emissioni, con l'indicazione di quelli  di  riferimento,  i
          principi di misura e  le  modalita'  atte  a  garantire  la
          qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni.  Fino
          all'adozione  di  tale  decreto  si  applicano   i   metodi
          precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il
          riesame delle autorizzazioni di cui all'art. 269, i  metodi
          stabiliti  dall'autorita'  competente  sulla   base   delle
          pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non  siano
          disponibili, sulla base  delle  pertinenti  norme  tecniche
          nazionali,  oppure,  ove  anche  queste  ultime  non  siano
          disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO
          o di altre norme internazionali  o  delle  norme  nazionali
          previgenti. Nel periodo  di  vigenza  delle  autorizzazioni
          rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto,  i
          controlli, da parte dell'autorita' o degli  organi  di  cui
          all'art. 268, comma  1,  lett.  p),  e  l'accertamento  del
          superamento dei valori limite di emissione sono  effettuati
          sulla   base    dei    metodi    specificamente    indicati
          nell'autorizzazione  o,  se  l'autorizzazione  non   indica
          specificamente i metodi, sulla base di  uno  tra  i  metodi
          sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva
          l'immediata applicazione degli  obblighi  di  comunicazione
          relativi  ai  controlli  di  competenza  del  gestore,   si
          applicano a decorrere dal  rilascio  o  dal  primo  rinnovo
          dell'autorizzazione effettuati successivamente  all'entrata
          in vigore di tale decreto. 
              18. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate,  anche
          in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di
          cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i
          metodi di campionamento e di  analisi,  individuandoli  tra
          quelli elencati nell'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del
          presente decreto, e i sistemi  per  il  monitoraggio  delle
          emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni  relative
          ai  metodi  ed  ai  sistemi  di  monitoraggio   nell'ambito
          dell'autorizzazione,  l'autorita'  competente  provvede   a
          modificare  anche,  ove  opportuno,  i  valori  limite   di
          emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita'
          o degli organi di cui all'art.  268,  comma  1,  lett.  p),
          possono  essere  effettuati  solo  sulla  base  dei  metodi
          elencati nell'Allegato VI alla parte  quinta  del  presente
          decreto, anche se  diversi  da  quelli  di  competenza  del
          gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in  cui,  in
          sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a  metodi
          diversi da quelli  elencati  nell'Allegato  VI  alla  parte
          quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non
          conformi alle prescrizioni di tale  allegato,  i  risultati
          della relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed
          agli effetti del presente titolo.  Il  gestore  effettua  i
          controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei
          sistemi  di  monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e
          mette i risultati a disposizione dell'autorita'  competente
          per il controllo nei modi previsti  dall'Allegato  VI  alla
          parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in
          caso di ricorso  a  metodi  o  a  sistemi  di  monitoraggio
          diversi    o     non     conformi     alle     prescrizioni
          dell'autorizzazione,    i    risultati    della    relativa
          applicazione non sono validi ai sensi ed agli  effetti  del
          presente titolo e si applica  la  pena  prevista  dall'art.
          279, comma 2. 
              19. Se i  controlli  di  competenza  del  gestore  e  i
          controlli dell'autorita' o degli  organi  di  cui  all'art.
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          forniscono risultati diversi,  l'accertamento  deve  essere
          ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In  caso  di
          divergenza tra i risultati ottenuti sulla base  del  metodo
          di riferimento e quelli ottenuti sulla base  dei  metodi  e
          sistemi  di  monitoraggio   indicati   dall'autorizzazione,
          l'autorita'    competente    provvede     ad     aggiornare
          tempestivamente l'autorizzazione nelle  parti  relative  ai
          metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la
          necessita', ai valori limite di emissione. 
              20. Si verifica un superamento  dei  valori  limite  di
          emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma  2,
          soltanto se i controlli effettuati dall'autorita'  o  dagli
          organi di cui all'art. 268, comma 1,  lett.  p),  accertano
          una difformita' tra i valori misurati  e  i  valori  limite
          prescritti, sulla base di  metodi  di  campionamento  e  di
          analisi elencati nell'Allegato  V  alla  parte  quinta  del
          presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle
          prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei
          controlli di competenza del gestore devono essere da costui
          specificamente comunicate all'autorita' competente  per  il
          controllo entro 24 ore dall'accertamento.  Se  i  risultati
          dei controlli di competenza del gestore e i  risultati  dei
          controlli dell'autorita' o degli  organi  di  cui  all'art.
          268,  comma  1,  lett.  p),   simultaneamente   effettuati,
          divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai
          valori limite prescritti, si procede nei modi previsti  dal
          comma 19; i risultati di  tali  controlli,  inclusi  quelli
          ottenuti in  sede  di  ripetizione  dell'accertamento,  non
          possono essere utilizzati ai fini della  contestazione  del
          reato previsto dall'art. 279, comma 2, per  il  superamento
          dei valori limite di emissione. Resta  ferma,  in  tutti  i
          casi,  l'applicazione  dell'art.  279,  comma  2,   se   si
          verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo  del
          comma 18.".