Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  "2.  Ai  grandi  impianti  di  combustione  nuovi  si  applicano  i
pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte  II,  sezioni
da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
  3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti
valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da  1  a  6,
dell'Allegato II alla Parte Quinta si  applicano  a  partire  dal  1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione  che  hanno  ottenuto
l'esenzione prevista all'Allegato II,  Parte  I,  paragrafo  2,  alla
Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio  2016,
i valori limite di emissione previsti dal comma 2  per  gli  impianti
nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data  adeguate  alle
disposizioni  del  presente  articolo  nell'ambito  delle   ordinarie
procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata  dal  gestore  entro  il  1°   gennaio   2015   ai   sensi
dell'articolo 29-nonies. Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  parte
seconda del presente decreto, tali autorizzazioni  continuano,  nelle
more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino  al
1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo  non
possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti  dalle
autorizzazioni soggette  al  rinnovo,  ferma  restando  l'istruttoria
relativa alle domande di modifica degli impianti; 
  4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di
combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore
operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori  limite
di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) il gestore dell'impianto  presenta  all'autorita'  competente,
entro il 30 giugno 2014, nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  di
rinnovo  periodico  dell'autorizzazione  ovvero,  se  nessun  rinnovo
periodico e' previsto entro tale data, nell'ambito di  una  richiesta
di aggiornamento presentata ai  sensi  dell'articolo  29-nonies,  una
dichiarazione scritta  contenente  l'impegno  a  non  far  funzionare
l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed
il  31  dicembre  2023,  informandone  contestualmente  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    b) entro il 31 maggio di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  un  documento
in cui e' riportata la registrazione delle ore  operative  utilizzate
dal 1° gennaio 2016; 
    c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  Titolo  e  del  Titolo
III-bis alla Parte Seconda; 
    d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione  prevista  all'Allegato
II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
  4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa ad  impianti
di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW
alimentati con combustibili solidi, autorizzati per  la  prima  volta
dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  i
valori limite previsti per gli ossidi azoto  all'Allegato  II,  Parte
II, alla Parte Quinta. 
  5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo  compreso  tra
il  1°  gennaio  2016  ed  il  31  dicembre  2023,  gli  impianti  di
combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non
superiore a 200 MW siano  in  esercizio  senza  rispettare  i  valori
limite di emissione di cui al comma  3,  ove  ricorrano  le  seguenti
condizioni: 
    a) almeno il 50  per  cento  della  produzione  di  calore  utile
dell'impianto, calcolata come media  mobile  su  ciascun  periodo  di
cinque anni a partire dal quinto anno  antecedente  l'autorizzazione,
e' fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto  forma  di
vapore  o  di  acqua  calda;  il  gestore  e'  tenuto  a   presentare
all'autorita' competente e, comunque, al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, entro il 31  maggio  di  ogni
anno, a partire  dal  2017,  un  documento  in  cui  e'  indicata  la
percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata  a
tale fornitura; 
    b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31  dicembre
2023 si applicano valori limite  di  emissione  non  meno  severi  di
quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre  2015
ai sensi  dell'autorizzazione,  del  presente  titolo  e  del  Titolo
III-bis della Parte Seconda. 
  6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e  15,  l'autorizzazione
di tutti i grandi  impianti  di  combustione  deve  prevedere  valori
limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla
Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II  e  dei  valori  di  cui
all'Allegato I alla Parte Quinta. 
  7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente
una  o  piu'  canne  di   scarico,   corrisponde,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione."; 
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. Nel  caso  in  cui  un  grande  impianto  di  combustione  sia
sottoposto a  modifiche  sostanziali,  si  applicano  all'impianto  i
valori limite di emissione stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 5,
lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta."; 
    c) al comma 15, la lettera i), e' sostituita dalla seguente: 
      "i) le turbine a gas  e  motori  a  gas  usati  su  piattaforme
off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto off-shore;"; 
      d) al comma 15, dopo la lettera m) e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
        "m-bis)  gli  impianti  che  utilizzano   come   combustibile
qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di
biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta."; 
    e) il comma 16-bis e' sostituito dal seguente: 
  "16-bis. A partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  14  settembre  2011,  n.  162,  ai  fini  del   rilascio
dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli di impianti  di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore  a  300
MW, il gestore presenta una relazione  che  comprova  la  sussistenza
delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita'  di  appropriati  siti  di  stoccaggio  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  14
settembre 2011, n. 162; 
    c) possibilita' tecnica ed economica di installare  a  posteriori
le strutture per la cattura di CO2.". 
 
          Note all'art. 22: 
              Il testo dell'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 273. (Grandi impianti di combustione) 
              1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
          stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
          i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
          multicombustibili,  le  modalita'  di  monitoraggio  e   di
          controllo delle emissioni, i criteri per la verifica  della
          conformita' ai  valori  limite  e  le  ipotesi  di  anomalo
          funzionamento o di guasto degli impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2013
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
          di combustione  che  hanno  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
          applicano, in caso di esercizio  dal  1°  gennaio  2016,  i
          valori limite di emissione previsti dal  comma  2  per  gli
          impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono  entro  tale
          data  adeguate  alle  disposizioni  del  presente  articolo
          nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo  periodico
          ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro  tale
          data,  a  seguito  di  una   richiesta   di   aggiornamento
          presentata dal gestore entro il 1° gennaio  2015  ai  sensi
          dell'art. 29-nonies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dalla
          parte seconda del  presente  decreto,  tali  autorizzazioni
          continuano, nelle more del loro adeguamento,  a  costituire
          titolo  all'esercizio  fino  al   1°   gennaio   2016.   Le
          autorizzazioni rilasciate in sede di  rinnovo  non  possono
          stabilire valori limite  meno  severi  di  quelli  previsti
          dalle autorizzazioni soggette al  rinnovo,  ferma  restando
          l'istruttoria  relativa  alle  domande  di  modifica  degli
          impianti; 
              4. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti  di  combustione  di  cui  al  comma  3  siano  in
          esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
          17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
          al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a)  il  gestore  dell'impianto  presenta  all'autorita'
          competente, entro il  30  giugno  2014,  nell'ambito  delle
          ordinarie     procedure      di      rinnovo      periodico
          dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico  e'
          previsto entro tale data, nell'ambito di una  richiesta  di
          aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 29-nonies,  una
          dichiarazione  scritta  contenente  l'impegno  a  non   far
          funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative  tra
          il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  informandone
          contestualmente il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare; 
              b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
          il gestore presenta all'autorita' competente  e,  comunque,
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un documento in cui e' riportata la  registrazione
          delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; 
              c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; 
              d) l'impianto  non  ha  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
              4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e'  concessa
          ad impianti di combustione  con  potenza  termica  nominale
          totale superiore  a  500  MW  alimentati  con  combustibili
          solidi, autorizzati per la prima volta dopo  il  1°  luglio
          1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre  2023,  i
          valori limite previsti per gli  ossidi  azoto  all'Allegato
          II, Parte II, alla Parte Quinta. 
              5. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti di  combustione  anteriori  al  2002  con  potenza
          termica nominale totale non superiore a  200  MW  siano  in
          esercizio senza rispettare i valori limite di emissione  di
          cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) almeno il 50 per cento della  produzione  di  calore
          utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
          periodo  di  cinque  anni  a  partire   dal   quinto   anno
          antecedente  l'autorizzazione,  e'  fornito  ad  una   rete
          pubblica di teleriscaldamento sotto forma di  vapore  o  di
          acqua  calda;   il   gestore   e'   tenuto   a   presentare
          all'autorita'  competente   e,   comunque,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro il 31 maggio di ogni anno, a  partire  dal  2017,  un
          documento in cui e' indicata la percentuale  di  produzione
          di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; 
              b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda. 
              6.  Ai  sensi  dell'art.  271,  commi  5,  14   e   15,
          l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di  combustione
          deve prevedere valori limite di emissione non  meno  severi
          dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1  a
          7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
          Parte Quinta. 
              7.  Per  i  grandi  impianti  di  combustione,  ciascun
          camino,  contenente  una   o   piu'   canne   di   scarico,
          corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 270,
          ad un punto di emissione. 
              8. In aggiunta a quanto previsto dall'art.  271,  comma
          14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
          impianti di combustione nei casi di  anomalo  funzionamento
          previsti dalla parte I dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto, nel  rispetto  delle  condizioni  ivi
          previste. 
              9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza
          termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati  nello
          stesso  stabilimento  l'autorita'   competente   deve,   in
          qualsiasi caso, considerare tali  impianti  come  un  unico
          impianto ai fini della determinazione della potenza termica
          nominale in base alla quale stabilire i  valori  limite  di
          emissione.  L'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia  sottoposto  a  modifiche  sostanziali,  si   applicano
          all'impianto i valori limite di  emissione  stabiliti  alla
          Parte II, sezioni  da  1  a  5,  lettera  B,  e  sezione  6
          dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli   impianti   di
          combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
          agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
          parte quinta del presente decreto,  facenti  parte  di  una
          raffineria, continuano ad applicarsi,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dalla   normativa   vigente   in   materia    di
          autorizzazione integrata ambientale,  i  valori  limite  di
          emissione calcolati, su un intervallo mensile o  inferiore,
          come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
          emesse e la somma dei volumi delle emissioni di  tutti  gli
          impianti della raffineria,  inclusi  quelli  ricadenti  nel
          campo di applicazione del presente articolo. 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
              a) gli impianti in cui  i  prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
              b) gli impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
              c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori  di
          craking catalitico; 
              d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
          in zolfo; 
              e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
              f) le batterie di forni per il coke; 
              g) i cowpers degli altiforni; 
              h)  qualsiasi  dispositivo   tecnico   usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
              i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
          off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto off-shore; 
              [l) le turbine a  gas  autorizzate  anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto,  fatte   salve   le   disposizioni   alle   stesse
          espressamente riferite; 
              m) gli impianti azionati da motori diesel, a benzina  o
          a gas; 
              m-bis) gli impianti che  utilizzano  come  combustibile
          qualsiasi rifiuto solido  o  liquido  non  ricadente  nella
          definizione di biomassa di cui all'Allegato II  alla  Parte
          Quinta. 
              16. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          alle turbine a gas autorizzate successivamente  all'entrata
          in vigore della parte quinta  del  presente  decreto.  Alle
          turbine a  gas  autorizzate  precedentemente  si  applicano
          esclusivamente  le  disposizioni   alle   stesse   riferite
          dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto  in
          materia  di  monitoraggio  e  controllo  delle   emissioni,
          nonche'  di   anomalie   e   guasti   degli   impianti   di
          abbattimento. 
              16-bis. A partire dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini  del
          rilascio dell'autorizzazione prevista  per  la  costruzione
          degli di impianti di combustione con  una  potenza  termica
          nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
          relazione  che  comprova  la  sussistenza  delle   seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              b) fattibilita' tecnica ed economica  di  strutture  di
          trasporto di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  aa),  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              c) possibilita' tecnica ed economica  di  installare  a
          posteriori le strutture per la cattura di CO2. 
              16-ter.  L'autorita'  competente,  sulla   base   della
          documentazione di cui al comma  16-bis,  stabilisce  se  le
          condizioni di cui allo stesso comma  sono  soddisfatte.  In
          tal  caso  il  gestore   provvede   a   riservare   un'area
          sufficiente  all'interno  del  sito   per   installare   le
          strutture necessarie alla cattura e  alla  compressione  di
          CO2.".