Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. L'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei  dati  sulle  emissioni  dei
grandi impianti di combustione). - 1. Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  trasmette  alla  Commissione
europea, ogni tre  anni,  una  relazione  inerente  le  emissioni  di
biossido di zolfo, ossidi di  azoto  e  polveri  di  tutti  i  grandi
impianti di  combustione  di  cui  alla  parte  quinta  del  presente
decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni  delle
raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta  entro  il
31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre  dal
1° gennaio 2004 e, in  seguito,  entro  dodici  mesi  dalla  fine  di
ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  trasmette
inoltre alla  Commissione  europea,  su  richiesta,  i  dati  annuali
relativi alle emissioni di biossido  di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e
polveri dei singoli impianti di combustione. 
  2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare  presenta  alla  Commissione  europea  ogni
anno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli
impianti  per  i  quali  e'  stata  concessa   l'esenzione   prevista
dall'Allegato II, parte  I,  paragrafo  2,  alla  Parte  Quinta,  con
l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati  che  sono  stati
autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli  impianti.
A  tal  fine  l'autorita'  competente,  se  diversa   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  comunica  a
tale Ministero le predette informazioni. 
  3. Entro il 1° gennaio 2016  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea
gli elenchi di tutti gli impianti di  combustione  cui  si  applicano
rispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273,  comma  5,
specificando, per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale
totale, le tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di
emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto  e  polveri.
Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  presenta
alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire
dal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma  5,  la
registrazione del numero di ore operative utilizzate dal  1°  gennaio
2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo  273,  comma  6,  la
percentuale della produzione di calore utile,  calcolata  come  media
mobile sui  cinque  anni  civili  precedenti,  fornita  ad  una  rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.
L'autorita' competente, se  diversa  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, comunica a tale  Ministero  le  predette
deroghe contestualmente all'applicazione delle  stesse  specificando,
per  ciascun  impianto,  la  potenza  termica  nominale  totale,   le
tipologie di combustibili  usati  e  i  valori  limite  di  emissione
applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. 
  4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,  i  gestori
dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto  superiore
per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le  modalita'
previste alla Parte  III  dell'Allegato  II  alla  Parte  Quinta,  la
tipologia dell'impianto  gestito,  la  data  di  messa  in  esercizio
dell'impianto e, con riferimento all'anno  precedente,  le  emissioni
totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,  determinate
conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II  alla
Parte  Quinta,  la  quantita'  annua  totale  di   energia   prodotta
rispettivamente dal carbone, dalla  lignite,  dalle  biomasse,  dalla
torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal
gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico  netto,
le  ore  operative,  nonche'  la  caratterizzazione  dei  sistemi  di
abbattimento delle emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  dei
dati e delle informazioni di cui  al  presente  comma,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 650 del  codice  penale,  ordina  al
gestore inadempiente di provvedere. 
  5. L'ISPRA, sulla base  delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,
elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di  biossido
di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  di
combustione di cui alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Tale
relazione deve riportare tutti gli elementi  previsti  dal  comma  4.
Almeno due mesi prima della scadenza prevista  dal  comma  1  per  la
trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati  relativi  a  ciascun
impianto. 
  6. I dati di cui al comma 4 sono  raccolti  e  inviati  in  formato
elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le
procedure indicate sul sito internet del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al  comma
5,  nonche'  i  dati  disaggregati  raccolti  dall'ISPRA  sono   resi
disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sul  sito
internet dell'ISPRA. 
  7. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  a  partire  dal  2017,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
comunica  alla  Commissione   europea,   con   riferimento   all'anno
precedente: 
    a) per gli impianti di combustione cui si applica  la  Parte  II,
sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta,  il  tenore
di zolfo del  combustibile  solido  indigeno  usato  e  il  grado  di
desolforazione raggiunto come media mensile; la  prima  comunicazione
indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare
i valori limite di emissione oggetto di deroga; 
    b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti  di
combustione  a  cui  sono  state   concesse   le   deroghe   previste
all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I,  lettera  A,
paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A,
paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3. 
  8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe  di
cui alle lettere  a)  e  b)  contestualmente  all'applicazione  delle
stesse.".