Art. 25 
 
Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' inserita la seguente: 
  "PARTE QUINTA-BIS 
  DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI 
  TITOLO I 
  ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO 
  "Art.  298-bis  (Disposizioni  particolari  per   installazioni   e
stabilimenti che producono biossido di titanio). - 1.  Sono  vietati,
con riferimento alle sostanze relative ai processi di  produzione  di
biossido di  titanio,  l'immersione,  l'iniezione  e  lo  scarico  in
qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: 
    a) rifiuti  solidi,  in  particolare  i  residui  insolubili  del
minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o  dal  cloro
nel procedimento  di  fabbricazione;  il  vetriolo  verde,  ossia  il
solfato ferroso  cristallizzato  (FeSO4H2O;  i  cloruri  metallici  e
idrossidi metallici (stanze  di  filtrazione)  provenienti  in  forma
solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui  di
coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; 
    b)  le  acque  madri  provenienti  dalla  fase   di   filtrazione
successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio  e  da
installazioni  che  utilizzano  il  procedimento  al  solfato;   sono
compresi i rifiuti acidi associati a  tali  acque  madri,  contenenti
complessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido  solforico  libero
nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono
state diluite fino a contenere lo 0,5  per  cento  o  meno  di  acido
solforico libero; 
    c) i rifiuti  provenienti  da  installazioni  che  utilizzano  il
procedimento con cloruro, contenenti piu'  dello  0,5  per  cento  di
acido cloridrico, nonche'  vari  metalli  pesanti;  sono  compresi  i
rifiuti acidi che sono stati diluiti fino  a  contenere  lo  0,5  per
cento o meno di acido cloridrico libero; 
    d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi  ottenuti
dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione)  dei  rifiuti  di
cui alle lettere b) e c) e  contenenti  vari  metalli  pesanti;  sono
esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono
metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi  diluizione,
hanno un valore di pH superiore a 5,5. 
  2. Per le installazioni e gli stabilimenti che  producono  biossido
di  titanio,  le  emissioni  nelle  acque  e  nell'atmosfera   devono
rispettare i valori limite  di  emissione  previsti  all'Allegato  I,
parti 1 e 2,  alla  Parte  Quinta-bis.  Le  autorizzazioni  prevedono
inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di  aerosol  acidi
dalle installazioni. 
  3. Le autorita' competenti  per  il  controllo  possono  effettuare
ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle
acque,  alle  emissioni  nell'atmosfera,  agli  stoccaggi   ed   alle
lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che  producono
biossido di titanio. Tale controllo  comprende  almeno  il  controllo
delle  emissioni  di  cui  all'Allegato  I,  Parte  3.3,  alla  Parte
Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle  norme  CEN
oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO,
nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti  sotto  il
profilo della qualita' scientifica. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma  2,
con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo  le
modalita'  fissate  dalla  normativa  comunitaria  e  sulla  base  di
rapporti di cui al comma 5 che le  regioni  e  le  province  autonome
forniscono entro il 30 aprile di ogni anno. 
  5. Il rapporto  di  cui  al  comma  4,  elaborato  sulla  base  dei
controlli di cui al comma 3 e dei  dati  di  cui  al  comma  6,  deve
contenere almeno,  con  riferimento  a  ciascuna  risorsa  ambientale
interessata, le seguenti informazioni: 
    a) una  descrizione  del  luogo  di  campionamento  e  delle  sue
caratteristiche permanenti,  unitamente  ad  altre  notizie  di  tipo
amministrativo e geografico; 
    b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; 
    c) i risultati delle analisi; 
    d) le modifiche apportate alla frequenza di  campionamento  e  di
analisi ed al luogo di campionamento. 
  6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono
biossido  di  titanio  trasmettono  alle  regioni  e  alla   province
autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente  i
dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle
emissioni, agli stoccaggi e alle  lavorazioni  di  cui  al  comma  3,
indicando anche la tipologia e sui quantitativi di  rifiuti  prodotti
e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.".