Art. 26 Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. L'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA Inquadramento generale A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13. 1. Attivita' energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 1.3. Produzione di coke 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. 3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 4. Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi 4.6. Fabbricazione di esplosivi 5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita': a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg. 6. Altre attivita' 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a; - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con piu' di 40000 posti pollame; b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con piu' di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato." 2. L'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza). 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9) 6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalita' di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).". 3. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Aria" al punto 6 dopo la parola: "Polveri, sono aggiunte le seguenti: ", comprese le particelle sottili" ed al punto 9 la parola: "fitofarmaceutici" e' sostituita dalla seguente: "fitosanitari". 4.All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Acqua" dopo il punto 12 e' aggiunto il seguente: "13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)". 5. All'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 12 e' sostituito dal seguente: "12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche". 6. Dopo l'Allegato XII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente: "ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorita' competente nel corso dell'istruttoria: a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce alcun effetto benefico nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione; b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore; c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL permetterebbe di conseguire benefici effetti ambientali che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina IPPC; d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore; e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno si' che il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento; f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame; g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT; h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' produttive; i) l'installazione, o la parte di installazione, e' utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o processi j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorita' competente".
Note all'art. 26: Il testo dell'allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Allegati alla Parte Seconda Allegato X - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione In vigore dal 26 agosto 2010 Aria: 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 3. Monossido di carbonio. 4. Composti organici volatili. 5. Metalli e relativi composti. 6. Polveri, comprese le particelle sottili. 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 8. Cloro e suoi composti. 9. Fluoro e suoi composti. 10. Arsenico e suoi composti. 11. Cianuri. 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Acqua: 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organici dello stagno. 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e loro composti. 8. Arsenico e suoi composti. 9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 10. Materie in sospensione. 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare). 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). 13. sostanze prioritarie di cui all'art. 74, comma 2, lettera ff).". Il testo dell'allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Allegati alla Parte Seconda Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione. In vigore dal 26 agosto 2010 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 2. Impiego di sostanze meno pericolose. 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale. 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico. 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente. 12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche.".