Art. 27 
 
Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto  legislativo  3
                         aprile 2006, n. 152 
 
  1. Prima dell'Allegato A alla Parte Quarta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la pagina di  riepilogo  degli  allegati  alla
parte quarta e' sostituita dalla seguente: 
  "ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA 
  ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento 
  ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero 
  ALLEGATO D - elenco dei rifiuti 
  ALLEGATO E 
  ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3 
  ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
  ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti". 
  2. All'Allegato L, Parte Quarta, punto 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.  152,  le  parole:  "alla  direttiva  96/61/CE"  sono
sostituite dalle seguenti: "al Titolo III-bis alla Parte Seconda". 
  3. All'Allegato L, Parte Quarta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il punto 7 e' aggiunto il seguente: 
  "7-bis  Introduzione  delle  misure  indicate  nei   documenti   di
riferimento sulle BAT per  prevenire  la  produzione  di  rifiuti  da
installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda.  Sono  a
tal fine pertinenti le operazioni di  riutilizzo,  riciclo,  ricupero
effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si  generano
i materiali". 
  4. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nella pagina  di  riepilogo  degli  allegati  al
Titolo V, l'intestazione: "Allegati al Titolo V" e' sostituita  dalla
seguente: "ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA". 
  5. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, prima della pagina di riepilogo  degli  allegati
al Titolo V della Parte Quarta, son aggiunti i seguenti allegati: 
 
           "Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta 
 
  Norme tecniche e valori limite di emissione  per  gli  impianti  di
incenerimento di rifiuti 
 
  A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 
 
  1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3 
 
    

+------------------------------------------------------------+------+
|Polvere totale                                              |   10 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse     |      |
| come carbonio organico totale (TOC)                        |   10 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Acido cloridrico (HCl)                                      |   10 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Acido fluoridrico (HF)                                      |    1 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Biossido di zolfo (SO2)                                     |   50 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi  |      |
| come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti     |      |
| esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6   |      |
| t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti  |  200 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi  |      |
| come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti     |      |
| esistenti con una capacita' nominale pari o inferiore      |      |
| a 6 t/ora                                                  |  400 |
+------------------------------------------------------------+------+
|Ammoniaca (NH3)                                             |   30 |
+------------------------------------------------------------+------+

    
  2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3 
 
    

---------------------------------------------------------------------
                                                     (100%)   (97%)
                                                        A       B

a) Polveri totali                                       30      10

a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori
   espresse come carbonio organico totale (TOC)         20      10

a) Acido cloridrico (HCl)                               60      10

a) Acido fluoridrico (HF)                                4       2
---------------------------------------------------------------------

a) Biossido di zolfo (SO2)                             200      50

a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2)
   espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento
   dei rifiuti esistenti dotati di una capacita'
   nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti
   di incenerimento dei rifiuti                        400     200

a) Ammoniaca (NH³)                                      60      30
---------------------------------------------------------------------

    
  3.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  di
campionamento minimo di 30 minuti e massimo  di  8  ore  espressi  in
mg/Nm3 
 
  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cui
alla lettera C 
 
  --------- 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
                                                       0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)       0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)      0,5 in totale
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
---------------------------------------------------------------------

    
  I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni  sotto  forma
di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti. 
 
  4.  Valori  limite  di  emissione  medi  ottenuti  con  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore. 
 
  I valori medi  di  concentrazione  degli  inquinanti  si  ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di  cui
alla lettera C. 
 
  a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm3 
 
  b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm3 
 
  c) PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm3 
 
  ----------- 
 
  (1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale di diossine e furani, calcolata come  concentrazione  "tossica
equivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossica
equivalente",   le   concentrazioni   di   massa    delle    seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine   e   policloro-dibenzofurani   misurate
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per  i  fattori  di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  la
somma. 
 
    

+-------------------------------------------------------------+--------+
|                                                             |   FTE  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)                  |    1   |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)            |   0,5  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)           |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)           |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)           |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)         |   0,01 |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|Octaclorodibenzodiossina (OCDD)                              |   0,001|
+-------------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)                  |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)              |   0,5  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)              |   0,05 |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)             |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF              |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)             |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)             |   0,1  |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)         |   0,01 |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)         |   0,01 |
+-------------------------------------------------------------+--------+
|Octaclorodibenzofurano (OCDF)                                |   0,001|
+-------------------------------------------------------------+--------+

    
  (2) Gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA)  sono  determinati
come somma di: 
 
    

--------------------------
Benz[a]antracene
--------------------------
Dibenz[a, h]antracene
--------------------------
Benzo[h]fluorantene
--------------------------
Benzo[j]fluorantene
--------------------------
Benzo[k]fluorantene
--------------------------
Benzo[a]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, e]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, h]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, i]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, l]pirene
---------------------------
Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------

    
  (3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale   di   PCB-Dl,   calcolata   come   concentrazione    "tossica
equivalente". Per la  determinazione  della  concentrazione  "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa dei  seguenti  PCB  misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per  i  fattori  di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire  la
somma. 
 
 
    

=====================================================================
|                                            |  Nome   |            |
|           Congenere                        |  IUPAC  |  WHO-TEF   |
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB                           |  PCB77  |   0,0001   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB                            |  PCB81  |   0,0003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB                          | PCB 105 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB                          | PCB 114 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 118 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB                         | PCB 123 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 126 |    0,1     |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB                        | PCB 156 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB                       | PCB 157 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 167 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 169 |    0,03    |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB                    | PCB 189 |  0,00003   |
+--------------------------------------------+---------+------------+


    
 
  5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) 
 
  I seguenti valori limite di  emissione  per  le  concentrazioni  di
monossido di carbonio (CO) non devono  essere  superati  nei  gas  di
combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto): 
 
  - 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero; 
 
  - 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti; 
 
  - il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti. 
 
  L'autorita' competente puo' concedere deroghe per gli  impianti  di
incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido,  purche'
l'autorizzazione  preveda  un  valore  limite  di  emissione  per  il
monossido di carbonio (CO) non superiore  a  100  mg/m³  come  valore
medio orario. 
 
  B. NORMALIZZAZIONE 
 
  Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis  della
Parte IV: 
 
  - pressione 101,3 kPa; 
 
  - gas secco, 
 
  nonche' un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula 
 
    

         21 - Os
Es. = ----------- x Em
         21 - Om

    
  nella quale: 
 
  Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento; 
 
  Em = concentrazione di emissione misurata; 
 
  Os = tenore di ossigeno di riferimento; 
 
  Om = tenore di ossigeno misurato. 
 
  Nel caso di incenerimento unicamente di oli  usati,  come  definiti
all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,  l'ossigeno  di  riferimento  negli  effluenti  gassosi
secchi e' pari al 3%. 
 
  Se i  rifiuti  sono  inceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  di
ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigeno
di riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristiche
dell'incenerimento. 
 
  Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione
in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se  il  tenore
di ossigeno misurato supera  il  pertinente  tenore  di  ossigeno  di
riferimento. 
 
  C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE  DI  EMISSIONE  IN
ATMOSFERA 
 
  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni 
 
  Per le misurazioni in continuo i  valori  limite  di  emissione  si
intendono rispettati se: 
 
  a) nessuno dei valori medi giornalieri  supera  uno  qualsiasi  dei
valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1; 
 
  b) per il monossido di carbonio (CO): 
 
  - almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non
supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto  5,
primo trattino; 
 
  - almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi
periodo di 24 ore oppure tutti i  valori  medi  su  30  minuti  nello
stesso periodo non superano i valori limite di emissione  di  cui  al
paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino"; 
 
  c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera  uno  qualsiasi  dei
valori limite di emissione di cui alla colonna  A  del  paragrafo  A,
punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il
parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su  30  minuti  nel
corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione  di
cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2; 
 
  d) nessuno dei valori medi  rilevati  per  i  metalli  pesanti,  le
diossine e i furani,  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici,  e  i
policlorobifenili  (PCB-DL),  durante  il  periodo  di  campionamento
supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo
A, punti 3 e 4; 
 
  I valori medi su 30 minuti e  i  valori  medi  su  10  minuti  sono
determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi  i
periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti  rifiuti)  in
base ai valori misurati, previa  sottrazione  del  rispettivo  valore
dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. 
 
  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e
la loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimento
devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181 
 
  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentuali
dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: 
 
    

+-------------------------------+----+
|Polveri totali                 | 30%|
+-------------------------------+----+
|Carbonio organico totale       | 30%|
+-------------------------------+----+
|Acido cloridrico               | 40%|
+-------------------------------+----+
|Acido fluoridrico              | 40%|
+-------------------------------+----+
|Biossido di zolfo              | 20%|
+-------------------------------+----+
|Biossido di azoto              | 20%|
+-------------------------------+----+
|Monossido di carbonio          | 10%|
+-------------------------------+----+
|Ammoniaca                      | 30%|
+-------------------------------+----+

    
  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  medi
convalidati. 
 
  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  essere
scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni  di  manutenzione  del
sistema di misurazione in continuo, piu'  di  5  valori  medi  su  30
minuti in un giorno qualsiasi. Non piu' di 10 valori medi giornalieri
all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. 
 
  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenza
delle misurazioni ai valori limite di  emissione  si  effettua  sulla
base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate: 
 
 
    


   ===================================================
   |       Parametro       |         Metodo          |
   +=======================+=========================+
   |Temperatura            |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Pressione              |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Velocita'              |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Portata                |UNI EN ISO 16911:2013    |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Umidita'               |UNI EN 14790:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ossigeno (O2)          |UNI EN 14789:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Acido Cloridrico (HCl) |UNI EN 1911:2010         |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Acido Fluoridrico (HF) |ISO15713 :2006           |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ossidi Di Azoto (NOx)  |                         |
   |Espressi Come NO2      |UNI EN 14792 : 2006      |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Ammoniaca (NH3)        |EPA CTM-027 :1997        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Biossido Di Zolfo (SO2)|UNI EN 14791:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Monossido Di Carbonio  |                         |
   |(CO)                   |UNI EN 15058:2006        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |TOC Espresso Come C    |UNI EN 12619 : 2013      |
   +-----------------------+-------------------------+
   |PCDD/PCDF Come (Teq)   |UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 |
   +-----------------------+-------------------------+
   |PCB-Dl come (Teq)      |UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010|
   +-----------------------+-------------------------+
   |IPA                    |ISO 11338 -1 e 2 : 2003  |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Polveri                |UNI EN 13284-1: 2003     |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Mercurio (Hg)          |UNI EN 13211:2003        |
   +-----------------------+-------------------------+
   |Metalli Pesanti (As,Cd,|                         |
   |Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,|                         |
   |Sb, Tl, V)             |UNI EN 14385:2004        |
   +-----------------------+-------------------------+

    
 
  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'
delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  la
concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  tre
campionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   di
campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto. 
  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO 
  1. Valori limite  di  emissione  negli  scarichi  di  acque  reflue
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi 
  Sono  di  seguito  riportati  i  valori  limite  di  emissione   di
inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione
degli effluenti gassosi, espressi  in  concentrazioni  di  massa  per
campioni non filtrati. 
 
    

+===================================+=========+=============+
|                                   |   95%   |    100%     |
+===================================+=========+=============+
|a) Solidi sospesi totali           |30 mg/l  |45 mg/l      |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|b) Mercurio e suoi composti,       |         |             |
|espressi come mercurio (Hg)        |         |0,03 mg/l    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|c) Cadmio e suoi composti, espressi|         |             |
|come cadmio (Cd)                   |         |0,05 mg/l    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|d) Tallio e suoi composti, espressi|         |             |
|come tallio (TI)                   |         |0,05 mg/l    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|e) Arsenico e suoi composti,       |         |             |
|espressi come arsenico As          |         |0,15 mg/l    |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|f) Piombo e suoi composti, espressi|         |             |
|come piombo (Pb)                   |         |0,2 mg/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|g) Cromo e suoi composti, espressi |         |             |
|come cromo (Cr)                    |         |0,5 mg/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|h) Rame e suoi composti, espressi  |         |             |
|come rame (Cu)                     |         |0,5 mg/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|i) Nichel e suoi composti, espressi|         |             |
|come nichel (Ni)                   |         |0,5 mg/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|l) Zinco e suoi composti, espressi |         |             |
|come zinco (Zn)                    |         |1,5 mg/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) |         |             |
|come Teq                           |         |0,3 ng/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|n) Idrocarburi policiclici         |         |             |
|aromatici (IPA)                    |         |0,0002 mg/l  |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come |         |             |
|Teq                                |         |0,3 ng/l     |
+-----------------------------------+---------+-------------+
    
 
 
  E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE
DI SCARICO 1. Misurazioni  a)  misurazioni  continue  del  pH,  della
temperatura e della portata; b) misurazioni  giornaliere  dei  solidi
sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;  c)  misurazioni
almeno mensili, su di un campione  rappresentativo  proporzionale  al
flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui
al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);  d)  misurazioni  almeno
semestrali di diossine  e  furani  e  degli  idrocarburi  policiclici
aromatici; per i primi dodici mesi  di  funzionamento  dell'impianto,
tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi. 
  2. Valutazione dei risultati delle misurazioni I valori  limite  di
emissione si intendono rispettati se: a) il 95% e il 100% dei  valori
misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori
limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lett.  a);  b)
non piu' di una misurazione all'anno per i metalli pesanti  supera  i
valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere
da b) a l); c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e
per gli idrocarburi  policiclici  aromatici  non  superano  i  valori
limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere  m)  e
n). Allegato 2 al  Titolo  III-bis  alla  Parte  Quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme tecniche e valori  limite  di
emissione per gli impianti di coincenerimento 
  A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 
  1.Formula di miscelazione La  seguente  "formula  di  miscelazione"
deve essere applicata  ogniqualvolta  non  sia  stato  stabilito  uno
specifico  valore  limite  totale  di  emissione  "C"  nel   presente
Allegato. Il valore limite per ciascun agente  inquinante  e  per  il
monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso  derivante  dal
coincenerimento dei rifiuti  e'  calcolato  come  segue:  Vrifiuti  x
Crifiuti          +          Vprocesso          x           Cprocesso
------------------------------------------------  =  C   Vrifiuti   +
Cprocesso  Vrifiuti  :  volume   dell'effluente   gassoso   derivante
dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base  ai  rifiuti
che   hanno   il   piu'   basso   potere    calorifico    specificato
nell'autorizzazione  e  normalizzato  alle  condizioni  indicate   al
paragrafo B dell'Allegato 1. 
  Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi
sia inferiore  al  10%  del  calore  totale  liberato  nell'impianto,
Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo  (fittizio)
di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10%  del
calore totale liberato nell'impianto. 
  Crifiuti  :  valori  limite  di  emissione  per  gli  impianti   di
incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1. 
  Vprocesso : volume dell'effluente gassoso  derivante  dal  processo
dell'impianto, inclusa la combustione  dei  combustibili  autorizzati
normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato
sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla  normativa  ai  fini
della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il
pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il  tenore  reale  di
ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria  non
indispensabile per il  processo.  La  normalizzazione  per  le  altre
condizioni e' quella specificata al paragrafo B. 
  Cprocesso :  valori  limite  di  emissione  indicati  nel  presente
Allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali
valori, valori limite di emissione degli inquinanti e  del  monossido
di carbonio fissati dalla normativa  statale  o  regionale  per  tali
impianti  quando  vengono   bruciati   i   combustibili   normalmente
autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di  tali  disposizioni  si
applicano   i   valori   limite    di    emissione    che    figurano
nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si
ricorre alle concentrazioni reali in massa. 
  C:  valori  limite  totali  di  emissione  e  tenore  di   ossigeno
individuati nel presente Allegato per taluni  settori  industriali  e
per taluni inquinanti o, in caso di assenza di  tali  valori,  valori
limite  totali  di  emissione  da  rispettare  per   ciascun   agente
inquinante e per il  monossido  di  carbonio.  Il  tenore  totale  di
ossigeno di riferimento, che sostituisce il  tenore  di  ossigeno  di
riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo  B,
e' calcolato sulla base dei  tenori  di  ossigeno  sopraindicati  per
Vrifiuti e per Vprocesso , rispettando i volumi parziali. 
  I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti  di  cui
all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4,  sono  quelli  fissati  nei
suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della  "formula
di miscelazione". 
  2.  Disposizioni  speciali  relative  ai  forni  per  cemento   che
coinceneriscono rifiuti 
  2.1. I valori limite di emissione di cui ai  punti  2.2  e  2.3  si
applicano come valori medi giornalieri di polveri  totali,  HC1,  HF,
NOx, SO2 , TOC, -NH3 barrato- (per  misurazioni  in  continuo),  come
valori medi in un periodo di campionamento  minimo  di  30  minuti  e
massimo di 8 ore per i metalli pesanti  e  come  valori  medi  in  un
periodi di campionamento minimo di 6 ore  e  massimo  di  8  ore  per
diossine e furani. 
  Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %. 
  I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del  calcolo
dei valori medi giornalieri. 
  2.2. C - Valori limite totali  di  emissione  (espressi  in  mg/Nm3
tranne che per diossine e furani,  IPA  e  PCB-Dl)  per  le  seguenti
sostanze inquinanti 
 
    

+--------------------------------------------+--------+
|Sostanza inquinante                         |  C     |
+--------------------------------------------+--------+
|Polveri totali                              | 30     |
+--------------------------------------------+--------+
|HCl                                         | 10     |
+--------------------------------------------+--------+
|HF                                          |  1     |
+--------------------------------------------+--------+
|NOx                                         |500 (1) |
+--------------------------------------------+--------+
|Cd + Tl                                     | 0,05   |
+--------------------------------------------+--------+
|Hg                                          | 0,05   |
+--------------------------------------------+--------+
|Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V    | 0,5    |
+--------------------------------------------+--------+
|Diosine e furani (ng/Nm³)                   |  C     |
+--------------------------------------------+--------+
|IPA                                         |  C     |
+--------------------------------------------+--------+
|PCB-Dl (ng/Nm³)                             |  C     |
+--------------------------------------------+--------+
    
 
  (1) Fino al 1° gennaio 2016 l'autorita' competente puo' autorizzare
dal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni  rotativi
lunghi  purche'  l'autorizzazione  stabilisca  un  valore  limite  di
emissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm3 . 
  2.3. C - Valori limite totali di emissione (espressi  in  mg/Nm3  )
per SO2 e TOC 
 
 
    

+----------+---+
|Inquinanti| C |
+----------+---+
|SO2       |50 |
+----------+---+
|TOC       |10 |
+----------+---+
    
 
  L'autorita' competente puo' concedere deroghe  rispetto  ai  valori
limite di emissione di cui al presente  punto  nei  casi  in  cui  il
coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2 . 
  2.4.  C  -  Valori  limite  di  emissione  complessivi  per  il  CO
L'autorita' competente puo' stabilire valori limite di emissione  per
il CO 
  3.  Disposizioni  speciali  per   impianti   di   combustione   che
coinceneriscono rifiuti 
  3.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in  mg/Nm3  )
valido fino alle seguenti date: 
  a)  31  dicembre  2015  per  gli  impianti   che   hanno   ottenuto
un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o  i  cui  gestori  hanno
presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  tale
data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al piu'
tardi entro il 7 gennaio 2014; 
  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione non  coperti  dal
comma precedente. 
  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni  di
cui all'Allegato 4. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai
fini del calcolo dei valori medi giornalieri. 
  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  I
valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  dei
valori medi giornalieri. 
  Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2
6 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   850   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   400   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
    
 
  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   350   |   300   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   50    |   30    |   30    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
    
 
  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %): 
 
    

=====================================================================
|                    |        |da 50 a|                     |       |
|                    |        |  100  |                     |  300  |
|Sostanza inquinante |50 MWth | MWth  |  da 100 a 300 MWth  | MWth  |
+====================+========+=======+=====================+=======+
|                    |        |       |    da 400 a 200     |       |
|                    |        |       | (decremento lineare |       |
|SO2                 |   -    |  850  | da 100 a 300 MWth)  |  200  |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
|NOx                 |   -    |  400  |         200         |  200  |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
|Polvere             |   50   |  50   |         30          |  30   |
+--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
    
 
  3.2. Cprocesso espresso in  valori  medi  giornalieri  (in  mg/Nm³)
valido fino alle seguenti date: 
  a) 1° gennaio 2016  per  gli  impianti  di  combustione  che  hanno
ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o  i  cui  gestori
hanno presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro
tale data, a condizione che detti impianti siano  messi  in  servizio
entro il 7 gennaio 2014; 
  b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione diversi da quelli
di cui al punto a). 
  Per determinare la potenza termica nominale totale  degli  impianti
di combustione si applicano le norme sul cumulo  delle  emissioni.  I
valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo  dei
valori medi giornalieri. 
  3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione che hanno ottenuto
l'autorizzazione prima del 7 gennaio  2013  o  i  cui  gestori  hanno
presentato una domanda  completa  per  un'autorizzazione  entro  tale
data, purche' siano messi in servizio entro il  7  gennaio  2014,  ad
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas 
  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa
(tenore di O2 6 %): 
 
    

=====================================================================
|     Sostanza     |       |                      | da 100 a | 300  |
|    inquinante    |50 MWth|   da 50 a 100 MWth   | 300 MWth | MWth |
+==================+=======+======================+==========+======+
|SO2               |   -   |400                   |   200    | 200  |
|                  |       |per la torba: 300     |          |      |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+
|                  |       |      300             |   200    | 200  |
|                  |       | per la polverizzata: |          |      |
|NOx               |   -   | 400                  |          |      |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+
|                  |       |                      |25 per la |      |
|Polvere           |  50   |          30          |torba: 20 |  20  |
+------------------+-------+----------------------+----------+------+
    
 
  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   200   |   200   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   300   |   250   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   30    |   20    |   20    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
    
  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   350   |   250   |   200   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   400   |   200   |   150   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   30    |   25    |   20    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
    
  3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione diversi da  quelli
di cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei  motori
a gas 
  Cprocesso per i combustibili solidi  ad  eccezione  della  biomassa
(tenore di O2 6 %): 
 
    

=====================================================================
|   Sostanza    |  50  | da 50 a | da 100 a 300  |                  |
|  inquinante   | MWth |100 MWth |     MWth      |     300 MWth     |
+===============+======+=========+===============+==================+
|               |      |         |               |     150 per      |
|               |      |         |               |  combustione a   |
|               |      |         |               |   letto fluido   |
|               |      |         |               |  circolante o a  |
|               |      |         |               |   letto fluido   |
|               |      |         |  200 per la   | oppure, nel caso |
|               |      |         |  torba: 300,  |di combustione di |
|               |      |         |tranne nel caso|torba, per tutti i|
|               |      | 400 per |di combustione |     tipi di      |
|               |      |la torba:|a letto fluido:|  combustione a   |
|SO2            |  -   |   300   |      250      |letto fluido: 200 |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+
|               |      |         |               |    150 per la    |
|               |      | 300 per |               |  combustione di  |
|               |      |la torba:|               |     lignite      |
|NOx            |  -   |   250   |      200      |polverizzata: 200 |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+
|               |      |         |               | 10 per la torba: |
|Polvere        |  50  |   20    |      20       |        20        |
+---------------+------+---------+---------------+------------------+
    
  Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   200   |   200   |   150   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   250   |   200   |   150   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   20    |   20    |   20    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+

    
  Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %): 
 
    

===============================================================
|                     |         | da 50 a |da 100 a |         |
| Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth |
+=====================+=========+=========+=========+=========+
|SO2                  |    -    |   350   |   200   |   150   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|NOx                  |    -    |   300   |   150   |   100   |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
|Polvere              |   50    |   20    |   20    |   10    |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+
    
  3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti  (in
mg/Nm3 ) espresso come valori medi in  un  periodo  di  campionamento
minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore  (tenore  di  O2  6  %  per  i
combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi). 
 
    

+------------------------------------------+------+
|Sostanze inquinanti                       |   C  |
+------------------------------------------+------+
|Cd + Tl                                   |  0,05|
+------------------------------------------+------+
|Hg                                        |  0,05|
+------------------------------------------+------+
|Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |  0,5 |
+------------------------------------------+------+
    
 
  a. C - valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPA
e PCB-Dl espresso  come  valore  medio  misurato  in  un  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di  O2  6  %
per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi). 
 
    

+------------------------------+------------+
|Sostanza inquinante           |  C         |
+------------------------------+------------+
|Diossine e furani (come Teq)  |0,1 ng/Nm³  |
+------------------------------+------------+
|IPA                           |0,01 mg/Nm³ |
+------------------------------+------------+
|PCB-Dl (come Teq)             |0,1 ng/Nm³  |
+------------------------------+------------+
    
 
  4. Disposizioni speciali per gli  impianti  di  coincenerimento  di
rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della
presente parte 
  4.1. C - valore limite totale di emissione per diossine  e  furani,
IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato  in  un  periodo  di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore: 
 
    

+------------------------------+------------+
|Sostanza inquinante           |  C         |
+------------------------------+------------+
|Diossine e furani (come Teq)  |0,1 ng/Nm³  |
+------------------------------+------------+
|IPA                           |0,01 mg/Nm³ |
+------------------------------+------------+
|PCB-Dl (come Teq)             |0,1 ng/Nm³  |
+------------------------------+------------+
    
 
  4.2. C - valori limite  totali  di  emissione  (in  mg/Nm3)  per  i
metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un  periodo  di
campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore: 
 
    

+-----------------------------+---------+
|Sostanze inquinanti          |  C      |
+-----------------------------+---------+
|Cd + Tl                      | 0,05    |
+-----------------------------+---------+
|Hg                           | 0,05    |
+-----------------------------+---------+
    
 
  B. NORMALIZZAZIONE 
  Condizioni di cui all'articolo 237 nonies del Titolo III-bis  della
Parte IV del presente decreto legislativo - temperatura 273,15 °K;  -
pressione 101,3 kPa. - gas secco. 
  nonche' ad un tenore  di  ossigeno  di  riferimento  nell'effluente
gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al
precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula: 
 
         21 - Os 
Es = -------------- x Em 
         21 - Om 
 
  nella quale: 
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di  ossigeno  di
riferimento; Em = concentrazione di emissione misurata; Os  =  tenore
di ossigeno di riferimento; Om = tenore di ossigeno misurato. 
  Se i rifiuti sono  coinceneriti  in  una  atmosfera  arricchita  di
ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore  di  ossigeno
di riferimento  diverso  che  rifletta  le  speciali  caratteristiche
dell'incenerimento. 
  Nel   caso   di   coincenerimento   di   rifiuti   pericolosi,   la
normalizzazione in base al tenore di ossigeno e'  applicata  soltanto
se il tenore di ossigeno misurato  supera  il  pertinente  tenore  di
ossigeno di riferimento. 
  C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E  VALUTAZIONE  DELL'OSSERVANZA
DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
  1. Valutazione dei risultati delle misurazioni Per  le  misurazioni
in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati  se:
a) nessuno dei valori  medi  giornalieri  supera  uno  qualsiasi  dei
pertinenti  valori  limite  di  emissione  stabiliti   nel   presente
Allegato; b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli  pesanti,
per le  diossine  e  i  furani  e  per  gli  idrocarburi  policiclici
aromatici e PCB-DL supera i pertinenti  valori  limite  di  emissione
stabiliti nel presente Allegato. 
  I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il  periodo  di
effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di  arresto  se
non vengono inceneriti rifiuti) in base ai  valori  misurati,  previa
sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo  di  confidenza  al
95% riscontrato sperimentalmente. 
  L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e
la loro taratura in base ai  metodi  di  misurazione  di  riferimento
devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181 
  I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato  delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti  percentuali
dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: 
 
    

+----------------------------+-------+
|Polveri totali              |  30%  |
+----------------------------+-------+
|Carbonio organico totale    |  30%  |
+----------------------------+-------+
|Acido cloridrico            |  40%  |
+----------------------------+-------+
|Acido fluoridrico           |  40%  |
+----------------------------+-------+
|Biossido di zolfo           |  20%  |
+----------------------------+-------+
|Biossido di azoto           |  20%  |
+----------------------------+-------+
|Monossido di carbonio       |  10%  |
+----------------------------+-------+
|Ammoniaca                   |  30%  |
+----------------------------+-------+
    
 
  I valori medi giornalieri sono determinati in base ai  valori  medi
convalidati. 
  Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono  essere
scartati piu' di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi  a
causa di disfunzioni o per ragioni di  manutenzione  del  sistema  di
misurazione in continuo. Non  piu'  di  10  valori  medi  giornalieri
all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. 
  Per le misurazioni periodiche,  la  valutazione  della  rispondenza
delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo i
seguenti metodi: 
 
    

+-------------------------------------------+--------------------------+
|Parametro                                  | Metodo                   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Temperatura                                | UNI EN ISO 16911:2013    |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Pressione                                  | UNI EN ISO 16911:2013    |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Velocita'                                  | UNI EN ISO 16911:2013    |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Portata                                    | UNI EN ISO 16911:2013    |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Umidita'                                   | UNI EN 14790:2006        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Ossigeno (O2)                              | UNI EN 14789:2006        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Acido Cloridrico (HCl)                     | UNI EN 1911:2010         |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Acido Fluoridrico (HF)                     | ISO15713 :2006           |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Ossidi Di Azoto (NOx) Espressi Come NO2    | UNI EN 14792 : 2006      |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Ammoniaca (NH³)                       |      EPA CTM-027 :1997   |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Biossido Di Zolfo (SO2)                    | UNI EN 14791:2006        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Monossido Di Carbonio (CO)                 | UNI EN 15058:2006        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|TOC Espresso Come C                        | UNI EN 12619 : 2013      |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|PCDD/PCDF Come (Teq)                       | UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|PCB-Dl come (Teq)                          | UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010|
+-------------------------------------------+--------------------------+
|IPA                                        | ISO 11338 -1 e 2:2003    |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Polveri                                    | UNI EN 13284-1:2003      |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Mercurio (Hg)                              | UNI EN 13211:2003        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
|Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn,    |                          |
|Ni, Pb, Sb, Tl, V)                         | UNI EN 14385:2004        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
    
 
  In caso di misure discontinue, al fine di valutare  la  conformita'
delle  emissioni  convogliate  ai  valori  limite  di  emissioni,  la
concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno  tre
campionamenti  consecutivi  e  riferiti  ciascuno   ai   periodi   di
campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni  di
esercizio piu' gravose dell'impianto. 
  D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO  DI  COINCENERIMENTO  E  RELATIVE
NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE 
  Per gli impianti di coincenerimento  valgono  le  disposizioni  dei
paragrafi  D  ed  E  dell'Allegato  1,  relative  agli  impianti   di
incenerimento. 
  Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta NORME  TECNICHE  PER
IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI  DI
CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009. 
  1. Tipologia: Prodotti  trasformati  e  derivati  da  materiali  di
categoria 1, 2 e 3,  ivi  compresi  i  grassi;  partite  di  alimenti
zootecnici' contenenti frazioni dei materiali predetti. 
  1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti  ai  sensi
del  regolamento  (CE)  1069/2009  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, per le partite di alimenti zootecnici
contenenti frazioni  dei  materiali  predetti  e'  ammessa  qualsiasi
provenienza 
  1.2  Caratteristiche:  a)  farina  proteica  animale  e/o  alimenti
zootecnici aventi le seguenti caratteristiche: P.C.I. sul  tal  quale
12.000 kJ/kg min; umidita' 10% max; ceneri  sul  secco  40%  max.  b)
grasso animale avente le seguenti  caratteristiche:  P.C.I.  sul  tal
quale 30.000 kJ/kg min; umidita' 2% max; ceneri sul secco 2% max. 
  I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere  documentati  dal
produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria  prevista  dalla
vigente normativa. 
  1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche  la
relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante  tutte  le  fasi
dell'attivita'  devono  essere  evitati  il  contatto  diretto  e  la
manipolazione dei rifiuti di cui  al  punto  1.2,  nonche'  qualsiasi
forma di dispersione ambientale degli stessi." 
 
          Note all'art. 27: 
              Il testo della pagina di riepilogo degli allegati  alla
          Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          citato nelle note alle premesse, cosi come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA 
              ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle  operazioni  di
          smaltimento 
              ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle  operazioni  di
          recupero 
              ALLEGATO D - elenco dei rifiuti 
              ALLEGATO E 
              ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in
          vigore del decreto interministeriale di cui  all'art.  226,
          comma 3 
              ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
              ALLEGATO L  -  Esempi  di  misure  di  prevenzione  dei
          rifiuti". 
              Il testo dell'allegato L alla Parte Quarta del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, cosi come modificato dal presente  decreto  cosi'
          recita: 
              "Allegati alla Parte Quarta 
              Allegato L  -  Esempi  di  misure  di  prevenzione  dei
          rifiuti 
              MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulle  CONDIZIONI  GENERALI
          RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 
              1. Ricorso  a  misure  di  pianificazione  o  ad  altri
          strumenti economici che promuovono l'uso  efficiente  delle
          risorse. 
              2.  Promozione  di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie piu'  puliti
          e capaci di generare meno rifiuti;  diffusione  e  utilizzo
          dei risultati di tali attivita'. 
              3. Elaborazione di indicatori efficaci e  significativi
          delle pressioni ambientali  associate  alla  produzione  di
          rifiuti  volti  a  contribuire   alla   prevenzione   della
          produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione
          di prodotti a  livello  comunitario  attraverso  interventi
          delle autorita' locali fino a misure nazionali. 
              MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulla FASE DI PROGETTAZIONE
          E PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE 
              4.  Promozione  della  progettazione  ecologica  (cioe'
          l'integrazione sistematica degli aspetti  ambientali  nella
          progettazione  del  prodotto  al  fine  di  migliorarne  le
          prestazioni  ambientali  nel  corso  dell'intero  ciclo  di
          vita). 
              5.  Diffusione  di  informazioni  sulle   tecniche   di
          prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione
          delle    migliori    tecniche    disponibili    da    parte
          dell'industria. 
              6. Organizzazione  di  attivita'  di  formazione  delle
          autorita' competenti  per  quanto  riguarda  l'integrazione
          delle prescrizioni in materia di  prevenzione  dei  rifiuti
          nelle autorizzazioni  rilasciate  a  norma  della  presente
          direttiva e della direttiva 96/61/CE. 
              7. Introduzione di misure per prevenire  la  produzione
          di rifiuti negli impianti non soggetti  al  Titolo  III-bis
          alla Parte Seconda. Tali  misure  potrebbero  eventualmente
          comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti. 
              7-bis Introduzione delle misure indicate nei  documenti
          di riferimento sulle BAT per  prevenire  la  produzione  di
          rifiuti da installazioni soggette al  Titolo  III-bis  alla
          Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni  di
          riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno  delle
          stesse installazioni in cui si generano i materiali. 
              8.  Campagne  di  sensibilizzazione  o  interventi  per
          sostenere le imprese a livello finanziario,  decisionale  o
          in altro modo. 
              Tali misure possono essere particolarmente efficaci  se
          sono destinate specificamente (e adattate) alle  piccole  e
          medie imprese e se operano attraverso reti di imprese  gia'
          costituite. 
              9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori
          e produttori o a negoziati settoriali per  incoraggiare  le
          imprese o i settori industriali interessati a predisporre i
          propri piani o obiettivi di prevenzione  dei  rifiuti  o  a
          modificare  prodotti  o  imballaggi  che  generano   troppi
          rifiuti. 
              10.  Promozione  di  sistemi  di  gestione   ambientale
          affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001. 
              MISURE CHE POSSONO INCIDERE Sulla FASE  DEL  CONSUMO  E
          DELL'UTILIZZO 
              11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi
          per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  meno  inquinanti   o
          imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per
          un determinato articolo  o  elemento  dell'imballaggio  che
          altrimenti sarebbe fornito gratuitamente. 
              12.  Campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione  di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
              13.  Promozione  di  marchi   di   qualita'   ecologica
          affidabili. 
              14. Accordi con l'industria, ricorrendo  ad  esempio  a
          gruppi  di  studio  sui  prodotti  come  quelli  costituiti
          nell'ambito  delle  politiche  integrate  di  prodotto,   o
          accordi con i rivenditori per garantire  la  disponibilita'
          di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti
          a minor impatto ambientale. 
              15.  Nell'ambito  degli  appalti  pubblici  e  privati,
          integrazione dei criteri ambientali e  di  prevenzione  dei
          rifiuti nei bandi di gara e  nei  contratti,  coerentemente
          con quanto indicato  nel  manuale  sugli  appalti  pubblici
          ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il  29  ottobre
          2004. 
              16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione  di
          determinati  prodotti  scartati,  o  loro   componenti   in
          particolare  attraverso   misure   educative,   economiche,
          logistiche o altro, ad esempio il sostegno o  la  creazione
          di centri e  reti  accreditati  di  riparazione/riutilizzo,
          specialmente in regioni densamente popolate.".