Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare.   Il
provvedimento di VIA e  il  parere  motivato  in  sede  di  VAS  sono
espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, che collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il
provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare."; 
    b) al comma 7, lettera c), le parole: "da sottoporre a  VAS,  VIA
ed AIA e  per  lo  svolgimento  della  relativa  consultazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "o installazioni da sottoporre a VAS,  VIA
ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.". 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 7. (Competenze) 
              1. Sono sottoposti a VAS in  sede  statale  i  piani  e
          programmi di cui all'art.  6,  commi  da  1  a  4,  la  cui
          approvazione compete ad organi dello Stato. 
              2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i piani e programmi  di  cui  all'art.  6,
          commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni  e
          province autonome o agli enti locali. 
              3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti  di
          cui all'allegato II al presente decreto. 
              4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni  delle
          leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III  e  IV
          al presente decreto. 
              4-bis.  Sono  sottoposti  ad  AIA  in  sede  statale  i
          progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
          presente decreto e loro modifiche sostanziali. 
              4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo  le  disposizioni
          delle leggi regionali  e  provinciali  i  progetti  di  cui
          all'allegato  VIII  che  non  risultano  ricompresi   anche
          nell'allegato XII al  presente  decreto  e  loro  modifiche
          sostanziali. 
              5.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in  sede
          di VAS sono espressi dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora
          alla relativa attivita' istruttoria.  Il  provvedimento  di
          AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare. 
              6. In sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   province
          autonome. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano disciplinano con proprie  leggi  e  regolamenti  le
          competenze  proprie  e  quelle  degli  altri  enti  locali.
          Disciplinano inoltre: 
              a) i criteri per la individuazione  degli  enti  locali
          territoriali interessati; 
              b)  i  criteri  specifici  per   l'individuazione   dei
          soggetti competenti in materia ambientale; 
              c) fermo il  rispetto  della  legislazione  comunitaria
          eventuali ulteriori modalita', rispetto a  quelle  indicate
          nel presente decreto, purche' con questo  compatibili,  per
          l'individuazione  dei  piani  e  programmi  o  progetti   o
          installazioni da sottoporre a VAS, VIA  ed  AIA  e  per  lo
          svolgimento della relativa consultazione; 
              d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e
          province  autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,   in
          coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni  nazionali
          in materia; 
              e)  le  regole  procedurali   per   il   rilascio   dei
          provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati  in  sede
          di VAS di propria competenza, fermo  restando  il  rispetto
          dei limiti generali di cui al presente decreto ed  all'art.
          29  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  informano,  ogni   dodici   mesi,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          circa  i  provvedimenti  adottati  e  i   procedimenti   di
          valutazione in corso. 
              9. Le Regioni e  le  Province  Autonome  esercitano  la
          competenza ad esse  assegnata  dai  commi  2,  4  e  7  nel
          rispetto dei principi  fondamentali  dettati  dal  presente
          Titolo.".