Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole:  "Allegato  VIII"
sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda". 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 8. (Commissione tecnica di verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS) 
              1. La  Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
          ambientale di cui all'art. 7 del decreto  legge  23  maggio
          2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123,
          assicura il supporto tecnico-scientifico  per  l'attuazione
          delle norme di cui alla presente Parte. 
              2. Nel caso di progetti per i quali la  valutazione  di
          impatto ambientale spetta allo Stato, e  che  ricadano  nel
          campo di applicazione di cui all'allegato VIII  alla  Parte
          Seconda    del     presente     decreto     il     supporto
          tecnico-scientifico viene assicurato in  coordinamento  con
          la Commissione istruttoria per l'autorizzazione  ambientale
          integrata di cui all'art. 8-bis. 
              3. I componenti della Commissione  sono  nominati,  nel
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, per un triennio. 
              4. I componenti della Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale provenienti  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in  posizione
          di comando,  distacco  o  fuori  ruolo,  nel  rispetto  dei
          rispettivi   ordinamenti,   conservando   il   diritto   al
          trattamento economico in godimento. Le  amministrazioni  di
          rispettiva  provenienza  rendono  indisponibile  il   posto
          liberato. In alternativa, ai componenti  della  Commissione
          tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale  provenienti
          dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica  quanto
          previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e, per il  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico, quanto stabilito dai rispettivi  ordinamenti.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          componenti della Commissione nominati ai sensi dell'art.  7
          del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.".