Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "Allegato XII"  sono  inserite  le
seguenti: "alla Parte Seconda"; 
    b)  il  comma  1-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  "1-ter.  Le
condizioni e le misure supplementari  di  cui  al  comma  1-bis  sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di
cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.". 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "ART.   10   (Norme   per   il   coordinamento   e   la
          semplificazione dei procedimenti) 
              In vigore dal 10 febbraio 2012 
              1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
          fa luogo dell'autorizzazione  integrata  ambientale  per  i
          progetti per i quali la relativa  valutazione  spetta  allo
          Stato  e   che   ricadono   nel   campo   di   applicazione
          dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente  decreto.
          Qualora si tratti di progetti rientranti  nella  previsione
          di cui al comma 7 dell'art. 6,  l'autorizzazione  integrata
          ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che,  ad  esito
          della verifica di cui all'art. 20,  l'autorita'  competente
          valuti di non assoggettare i progetti a VIA. 
              1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
          ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche  le
          informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29-ter  e
          il  provvedimento  finale  le  condizioni   e   le   misure
          supplementari   previste   dagli   articoli   29-sexies   e
          29-septies del presente decreto. Qualora la  documentazione
          prodotta  risulti  incompleta,  si  applica  il   comma   4
          dell'art. 23. 
              1-ter. Le condizioni e le misure supplementari  di  cui
          al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate  e
          sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies,
          29-decies e 29-quattuordecies. 
              2. Le regioni e le province  autonome  assicurano  che,
          per  i  progetti  per  i  quali  la  valutazione  d'impatto
          ambientale sia di loro  attribuzione  e  che  ricadano  nel
          campo  di  applicazione  dell'allegato  VIII  del  presente
          decreto, la procedura per  il  rilascio  di  autorizzazione
          integrata  ambientale  sia   coordinata   nell'ambito   del
          procedimento di VIA. E' in ogni  caso  disposta  l'unicita'
          della consultazione del pubblico per le due  procedure.  Se
          l'autorita' competente  in  materia  di  VIA  coincide  con
          quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale, le  disposizioni  regionali  e  delle  province
          autonome  possono  prevedere  che   il   provvedimento   di
          valutazione d'impatto  ambientale  faccia  luogo  anche  di
          quella autorizzazione. In questo caso, si applica il  comma
          1-bis del presente articolo. 
              3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di
          valutazione d'incidenza di cui all'art. 5  del  decreto  n.
          357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio
          preliminare ambientale o lo studio  di  impatto  ambientale
          contengono gli elementi di cui all'allegato G dello  stesso
          decreto n. 357 del 1997  e  la  valutazione  dell'autorita'
          competente  si  estende  alle  finalita'  di  conservazione
          proprie della valutazione d'incidenza  oppure  dovra'  dare
          atto  degli  esiti  della  valutazione  di  incidenza.   Le
          modalita' di  informazione  del  pubblico  danno  specifica
          evidenza della integrazione procedurale. 
              4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'art.  20
          puo'  essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel presente decreto, nell'ambito della  VAS.  In
          tal caso le modalita' di informazione  del  pubblico  danno
          specifica evidenza della integrazione procedurale. 
              5. Nella redazione dello studio di  impatto  ambientale
          di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o
          programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale, possono
          essere utilizzate le informazioni e  le  analisi  contenute
          nel rapporto ambientale.  Nel  corso  della  redazione  dei
          progetti e nella fase della loro valutazione,  sono  tenute
          in considerazione la documentazione e le conclusioni  della
          VAS.".