Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano: 
    a) alle apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  rientranti
nelle  categorie  di  cui  all'Allegato  I  ed  elencate   a   titolo
esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018; 
    b) a tutte le apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  come
classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate  a  titolo
esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018. 
  2. Il presente decreto legislativo  non  pregiudica  l'applicazione
della normativa nazionale di recepimento delle  disposizioni  europee
in materia di sicurezza, di salute, di sostanze chimiche, nonche' del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione,  la  valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche  (REACH),
del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
ottobre 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all'energia, della normativa nazionale di recepimento della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2011
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della Parte  Quarta  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  Regolamento  (CE)  18-12-2006  n.   1907/2006   del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
          un'agenzia europea per le sostanze chimiche,  che  modifica
          la direttiva 1999/45/CE e che abroga il  regolamento  (CEE)
          n. 793/93 del Consiglio e il regolamento  (CE)  n.  1488/94
          della Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
          Consiglio e  le  direttive  della  Commissione  91/155/CEE,
          93/67/CEE, 93/105/CE  e  2000/21/CE,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              Il  decreto  legislativo  16  febbraio  2011,   n.   15
          (Attuazione   della    direttiva    2009/125/CE    relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per progettazione  ecocompatibile  dei  prodotti
          connessi  all'energia)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 2011, n. 55. 
              La direttiva 2011/65/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  sulla  restrizione   dell'uso   di   determinate
          sostanze pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174. 
              La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n.  152,  citato  nelle  note  alle  premesse,   e'   cosi'
          rubricata: 
              "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
          dei siti inquinati".