Art. 3 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Sono escluse dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo: 
    a) le apparecchiature necessarie per la  tutela  degli  interessi
essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le  munizioni
e il materiale  bellico,  purche'  destinate  a  fini  specificamente
militari; 
    b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come
parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o  che  non  rientra
nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche'
possano svolgere la propria funzione solo in  quanto  parti  di  tale
apparecchiatura; 
    c) le lampade a incandescenza. 
  2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo: 
    a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; 
    b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; 
    c) le installazioni fisse  di  grandi  dimensioni,  ad  eccezione
delle  apparecchiature  che  non   sono   progettate   e   installate
specificamente per essere parte di dette installazioni; 
    d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i  veicoli
elettrici a due ruote non omologati; 
    e) le macchine mobili non stradali  destinate  ad  esclusivo  uso
professionale; 
    f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e
sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; 
    g) i dispositivi medici ed i  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi  siano  infetti,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  2003,
n. 254, prima della fine del ciclo di vita  e  i  dispositivi  medici
impiantabili attivi. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  15  luglio
          2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
          dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della  L.  31
          luglio 2002, n. 179) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 settembre 2003, n. 211.