Art. 3 Esclusioni 1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purche' destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purche' possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza. 2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresi' escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.
Note all'art. 3: Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211.