Art. 6 
 
 
            Criteri di priorita' nella gestione dei RAEE 
 
  1.  La  gestione  dei  RAEE  deve  privilegiare  le  operazioni  di
riutilizzo e preparazione  per  il  riutilizzo  dei  RAEE,  dei  loro
componenti, sottoinsiemi e materiali di  consumo  in  attuazione  dei
principi di precauzione e prevenzione, e al  fine  di  consentire  un
efficiente utilizzo delle risorse. 
  2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorita'  di  cui
al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono  avviati  al  recupero
secondo le modalita' di cui all'articolo 18.