Art. 7 Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18. 2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 1.