Art. 7 
 
 
             Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo 
 
  1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai  centri  accreditati  di
preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformita' al  decreto
di cui all'articolo 180-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  previa  separazione  dai  RAEE  destinati  a
trattamento ai sensi dell'articolo 18. 
  2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al
"deposito preliminare alla raccolta"  dei  RAEE  domestici  destinati
alla preparazione per il riutilizzo. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per  il  testo  dell'articolo   180-bis   del   decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.