Art. 2 
 
 
                  Delega al Governo per la riforma 
                   della disciplina sanzionatoria 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i  termini  e  con  le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti  legislativi  per
la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  e  per  la
contestuale introduzione di  sanzioni  amministrative  e  civili,  in
ordine alle fattispecie e secondo  i  principi  e  criteri  direttivi
specificati nei commi 2 e 3. 
  2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i
quali e' prevista  la  sola  pena  della  multa  o  dell'ammenda,  ad
eccezione delle seguenti materie: 
      1) edilizia e urbanistica; 
      2) ambiente, territorio e paesaggio; 
      3) alimenti e bevande; 
      4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      5) sicurezza pubblica; 
      6) giochi d'azzardo e scommesse; 
      7) armi ed esplosivi; 
      8) elezioni e finanziamento ai partiti; 
      9) proprieta' intellettuale e industriale; 
    b)  trasformare  in  illeciti  amministrativi  i  seguenti  reati
previsti dal codice penale: 
      1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,  e  528,
limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 
      2) le contravvenzioni previste dagli articoli  652,  659,  661,
668 e 726; 
    c)  trasformare  in  illecito  amministrativo  il  reato  di  cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo  di
10.000 euro annui e preservando comunque  il  principio  per  cui  il
datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se
provvede  al  versamento  entro  il  termine  di   tre   mesi   dalla
contestazione  o  dalla  notifica  dell'avvenuto  accertamento  della
violazione; 
    d) trasformare  in  illeciti  amministrativi  le  contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda,  previste
dalle seguenti disposizioni di legge: 
      1) articolo 11, primo comma, della legge  8  gennaio  1931,  n.
234; 
      2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
      3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506; 
      4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n.
1329; 
      5) articolo 16, quarto  comma,  del  decreto-legge  26  ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
1970, n. 1034; 
      6) articolo  28,  comma  2,  del  testo  unico  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,
sanzioni adeguate e proporzionate  alla  gravita'  della  violazione,
alla reiterazione dell'illecito,  all'opera  svolta  dall'agente  per
l'eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonche'  alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere
come sanzione principale il pagamento di una somma  compresa  tra  un
minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000;  prevedere,  nelle
ipotesi di cui alle lettere b)  e  d),  l'applicazione  di  eventuali
sanzioni amministrative accessorie consistenti nella  sospensione  di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione; 
    f) indicare, per i reati trasformati in illeciti  amministrativi,
quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui  alla
lettera  e),  nel  rispetto   dei   criteri   di   riparto   indicati
nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
    g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la  sola  sanzione
pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il
pagamento, anche rateizzato, di un  importo  pari  alla  meta'  della
stessa. 
  3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) abrogare i reati  previsti  dalle  seguenti  disposizioni  del
codice penale: 
      1) delitti di cui al  libro  secondo,  titolo  VII,  capo  III,
limitatamente  alle  condotte  relative  a  scritture   private,   ad
esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; 
      2) articolo 594; 
      3) articolo 627; 
      4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi  di
cui all'articolo 639-bis; 
      5) articolo 635, primo comma; 
      6) articolo 647; 
    b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il  reato
previsto dall'articolo 10-bis  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, conservando rilievo  penale  alle  condotte  di  violazione  dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia; 
    c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate
sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla  lettera
a); 
    d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che,  fermo  restando
il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al  risarcimento  del
danno dell'offeso, indichi tassativamente: 
      1) le condotte alle quali si applica; 
      2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 
      3) l'autorita' competente ad irrogarla; 
    e) prevedere che le  sanzioni  pecuniarie  civili  relative  alle
condotte di cui alla lettera a)  siano  proporzionate  alla  gravita'
della violazione, alla reiterazione dell'illecito,  all'arricchimento
del  soggetto  responsabile,   all'opera   svolta   dall'agente   per
l'eliminazione o attenuazione delle  sue  conseguenze,  nonche'  alla
personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. 
  4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono  adottati  entro
il termine di diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi  sono  trasmessi  alle  Camere,  corredati  di  relazione
tecnica,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da   parte   delle
Commissioni competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che
sono  resi  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione, decorso il  quale  i  decreti  sono  emanati  anche  in
mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine  venga  a  scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine  previsto  dal
primo periodo o  successivamente,  la  scadenza  di  quest'ultimo  e'
prorogata di  sessanta  giorni.  Nella  predisposizione  dei  decreti
legislativi il Governo  tiene  conto  delle  eventuali  modificazioni
della  normativa  vigente  comunque  intervenute  fino   al   momento
dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma  1
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo,  possono  essere
emanati uno o piu' decreti correttivi ed  integrativi,  nel  rispetto
della procedura di cui al comma 4  nonche'  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 527, primo  comma,
          528 commi primo e secondo, 652, 659, 661,  668  e  726  del
          codice penale: 
              «Art. 527. (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico
          o aperto o esposto  al  pubblico,  compie  atti  osceni  e'
          punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 
              (Omissis).» 
              «Art.  528.  (Pubblicazioni   e   spettacoli   osceni).
          - Chiunque, allo scopo di farne commercio  o  distribuzione
          ovvero di esporli  pubblicamente  fabbrica,  introduce  nel
          territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta,  ovvero
          mette in circolazione scritti, disegni, immagini  od  altri
          oggetti osceni  di  qualsiasi  specie,  e'  punito  con  la
          reclusione da tre mesi a  tre  anni  e  con  la  multa  non
          inferiore a euro 103. 
              Alla stessa pena soggiace chi fa  commercio,  anche  se
          clandestino,  degli  oggetti  indicati  nella  disposizione
          precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. 
              (Omissis).» 
              «Art. 652. (Rifiuto di prestare  la  propria  opera  in
          occasione di un tumulto). - Chiunque, in  occasione  di  un
          tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo
          ovvero nella flagranza di un reato  rifiuta,  senza  giusto
          motivo, di prestare il proprio aiuto o  la  propria  opera,
          ovvero di dare le informazioni o  le  indicazioni  che  gli
          siano richieste da un pubblico ufficiale o da  una  persona
          incaricata di un pubblico  servizio,  nell'esercizio  delle
          funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre
          mesi o con l'ammenda fino a euro 309. 
              Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci,
          e' punito con l'arresto  da  uno  a  sei  mesi  ovvero  con
          l'ammenda da euro 30 a euro 619.» 
              «Art. 659. (Disturbo delle  occupazioni  o  del  riposo
          delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi  o  rumori,
          ovvero abusando  di  strumenti  sonori  o  di  segnalazioni
          acustiche, ovvero suscitando o non  impedendo  strepiti  di
          animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
          ovvero  gli  spettacoli,  i  ritrovi  o   i   trattenimenti
          pubblici, e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda fino a euro 309. 
              Si applica l'ammenda da euro  103  a  euro  516  a  chi
          esercita una professione o un mestiere rumoroso  contro  le
          disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'.» 
              «Art.  661.  (Abuso  della  credulita'   popolare).   -
          Chiunque, pubblicamente,  cerca  con  qualsiasi  impostura,
          anche gratuitamente, di abusare della  credulita'  popolare
          e'  punito,  se  dal  fatto  puo'  derivare  un  turbamento
          dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi  o  con
          l'ammenda fino a euro 1.032.» 
              «Art.     668.     (Rappresentazioni     teatrali     o
          cinematografiche abusive). - Chiunque  recita  in  pubblico
          drammi o altre opere, ovvero  da'  in  pubblico  produzioni
          teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
          all'autorita', e' punito con l'arresto fino a  sei  mesi  o
          con l'ammenda fino a euro 309. 
              Alla stessa  pena  soggiace  chi  fa  rappresentare  in
          pubblico pellicole cinematografiche, non  sottoposte  prima
          alla revisione dell'autorita'. 
              Se   il   fatto   e'   commesso   contro   il   divieto
          dell'autorita', la pena pecuniaria e la pena detentiva sono
          applicate congiuntamente. 
              Il fatto si considera commesso in pubblico  se  ricorre
          taluna  delle  circostanze  indicate  nei  numeri  2  e   3
          dell'articolo 266.» 
              «Art.  726.  (Atti  contrari  alla  pubblica   decenza.
          Turpiloquio). - Chiunque, in un luogo pubblico o  aperto  o
          esposto al pubblico, compie  atti  contrari  alla  pubblica
          decenza e' punito con  l'arresto  fino  a  un  mese  o  con
          l'ammenda da euro 10 a euro 206.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
          2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11  novembre  1983,  n.  638
          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
          il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini): 
              «Art.  2.   -   1.   Le   ritenute   previdenziali   ed
          assistenziali  operate   dal   datore   di   lavoro   sulle
          retribuzioni dei lavoratori  dipendenti,  ivi  comprese  le
          trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21  e  22
          della legge  30  aprile  1969,  n.  153  ,  debbono  essere
          comunque versate e non possono essere portate a  conguaglio
          con le somme anticipate,  nelle  forme  e  nei  termini  di
          legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per  conto  delle
          gestioni previdenziali  ed  assistenziali,  e  regolarmente
          denunciate alle gestioni stesse, tranne che  a  seguito  di
          conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore
          di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo  attivo  a
          favore del datore di lavoro. 
              1-bis. L'omesso versamento delle  ritenute  di  cui  al
          comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni  e  con
          la multa fino a lire due milioni. Il datore di  lavoro  non
          e' punibile se provvede al versamento entro il  termine  di
          tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
          accertamento della violazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11  della  legge  8
          gennaio 1931, n. 234  (Norme  per  l'impianto  e  l'uso  di
          apparecchi radioelettrici privati e per il  rilascio  delle
          licenze di costruzione, vendita e  montaggio  di  materiali
          radioelettrici): 
              «Art. 11 - Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1
          del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della  presente
          legge sono punite, ove non costituiscono reato piu'  grave,
          con una ammenda  da  lire  40.000  a  lire  400.000  o  con
          l'arresto fino a due anni. 
              In caso di recidiva la  pena  e'  aumentata  fino  alla
          meta'. 
              Si fa luogo alla confisca,  a  termini  del  Codice  di
          procedura penale, degli apparecchi abusivamente detenuti  o
          dei quali si sia fatto indebito uso.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  171-quater  della
          legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): 
              «Art. 171-quater - Salvo che il fatto costituisca  piu'
          grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o  con
          l'ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 5.164  (lire
          dieci milioni) chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: 
                a) concede in noleggio o comunque concede  in  uso  a
          qualunque titolo, originali, copie o  supporti  lecitamente
          ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; 
                b) esegue la fissazione su supporto  audio,  video  o
          audiovideo delle prestazioni  artistiche  di  cui  all'art.
          80.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  10  agosto   1945,   n.   506
          (Disposizioni circa la denunzia dei  beni  che  sono  stati
          oggetto  di  confische,   sequestri   o   altri   atti   di
          disposizione adottati sotto l'impero del sedicente  governo
          repubblicano): 
              «Art.  3  -  Chiunque  omette  di  fare   nel   termine
          prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 e'  punito  con
          l'arresto non  inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi  o  con
          l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000.  Ove  l'omissione
          risulti colposa la pena e' dell'arresto non inferiore a tre
          mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000.». 
              -  Si riporta il testo del secondo comma  dell'articolo
          15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per
          l'acquisto di nuove macchine utensili): 
              «Art. 15. -  Chiunque ometta  di  far  ripristinare  il
          contrassegno alterato, cancellato, o  reso  irriconoscibile
          da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso
          o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere
          del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione,  la
          cancellazione,  o  la  intervenuta  irriconoscibilita',  e'
          punito con la pena dell'ammenda  da  lire  150.000  a  lire
          600.000 o con l'arresto fino a tre mesi.». 
              - Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 16
          del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034
          (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica): 
              «Art. 16. - L'installazione o l'esercizio  di  impianti
          in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due
          mesi  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire  300.000  a
          3.000.000. «. 
              -  Si riporta il testo del secondo comma  dell'articolo
          28 del decreto del Presidente delle  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza): 
              «Art. 28. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685,  art.  28  -
          decreto-legge 22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.  3,
          comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32,  comma  1)
          Sanzioni - 1. (Omissis). 
              2. Chiunque non osserva le prescrizioni e  le  garanzie
          cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito,  salvo  che
          il fatto costituisca reato piu' grave, con  l'arresto  sino
          ad un anno o con l'ammenda da euro 516 (lire un milione)  a
          euro 2.065 (lire quattro milioni). 
              3. (Omissis).». 
              -  Si riporta il testo dell'articolo  17  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 17 . (Obbligo del rapporto)  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              Il capo III del titolo VII  del  libro  II  del  codice
          penale reca: «Della falsita' in atti». 
              -  Si riporta il testo degli articoli  491,  594,  627,
          631, 632 e 647 del codice penale : 
              «Art. 491. (Documenti  equiparati  agli  atti  pubblici
          agli effetti  della  pena).  -  Se  alcuna  delle  falsita'
          prevedute dagli articoli precedenti riguarda un  testamento
          olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di  credito
          trasmissibile per girata o al  portatore,  in  luogo  della
          pena  stabilita  per  la  falsita'  in  scrittura   privata
          nell'articolo 485, si  applicano  le  pene  rispettivamente
          stabilite   nella   prima   parte   dell'articolo   476   e
          nell'articolo 482. 
              Nel caso di  contraffazione  o  alterazione  di  alcuno
          degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza  essere  concorso
          nella falsita', soggiace alla pena stabilita  nell'articolo
          489 per l'uso di atto pubblico falso.» 
              «Art. 594. (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o  il
          decoro di una persona presente e' punito con la  reclusione
          fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. 
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  commette  il   fatto
          mediante comunicazione  telegrafica  o  telefonica,  o  con
          scritti o disegni, diretti alla persona offesa. 
              La pena e' della reclusione fino  a  un  anno  o  della
          multa   fino   a   euro   1.032   se   l'offesa    consiste
          nell'attribuzione di un fatto determinato. 
              Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
          presenza di piu' persone.» 
              «Art.  627.  (Sottrazione  di  cose   comuni).   -   Il
          comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o
          ad altri un profitto,  si  impossessa  della  cosa  comune,
          sottraendola a chi la detiene, e' punito, a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con  la
          multa da euro 20 a euro 206. 
              Non  e'  punibile  chi  commette  il  fatto   su   cose
          fungibili, se il valore di esse non eccede la quota  a  lui
          spettante.» 
              «Art. 631. (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi,
          in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne  rimuove
          o altera i termini  e'  punito,  a  querela  della  persona
          offesa, con la reclusione fino a tre anni e  con  la  multa
          fino a euro 206.» 
              «Art. 632. (Deviazione di acque e  modificazione  dello
          stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto  profitto,  devia  acque,  ovvero  immuta
          nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi,  e'  punito,  a
          querela della persona offesa, con la reclusione fino a  tre
          anni e con la multa fino a euro 206.» 
              «Art. 647. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro
          o di cose avute per errore o caso fortuito). -  E'  punito,
          a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
          anno o con la multa da euro 30 a euro 309: 
                1. chiunque, avendo trovato denaro o  cose  da  altri
          smarrite, se li appropria, senza osservare le  prescrizioni
          della legge civile sull'acquisto della proprieta'  di  cose
          trovate; 
                2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si  appropria,
          in tutto o in parte, la quota dovuta  al  proprietario  del
          fondo; 
                3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto
          in possesso per errore altrui o per caso fortuito. 
              Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3,  se  il  colpevole
          conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata,
          la pena e' della reclusione fino a due anni e  della  multa
          fino a euro 309 .». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 633, 635 e  639-bis
          del codice penale: 
              «Art. 633. (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque
          invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
          privati, al  fine  di  occuparli  o  di  trarne  altrimenti
          profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la
          reclusione fino a due anni o con la multa  da  euro  103  a
          euro 1.032. 
              Le pene  si  applicano  congiuntamente,  e  si  procede
          d'ufficio, se il  fatto  e'  commesso  da  piu'  di  cinque
          persone, di cui una almeno palesemente  armata,  ovvero  da
          piu' di dieci persone, anche senza armi.» 
              «Art.  635.  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili  altrui,  e'  punito,  a
          querela della persona offesa, con la reclusione fino  a  un
          anno o con la multa fino a euro 309. 
              La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si
          procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 
                1. con violenza alla persona o con minaccia; 
                2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o  da
          lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di
          alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 
                3. su edifici pubblici o destinati a uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o
          artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi  nel
          perimetro dei centri  storici  ovvero  su  immobili  i  cui
          lavori di costruzione, di ristrutturazione, di  recupero  o
          di risanamento sono in corso o  risultano  ultimati,  o  su
          altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 
                4. sopra opere destinate all'irrigazione; 
                5.  sopra  piante  di  viti,  di  alberi  o   arbusti
          fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero  su  vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine
          di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
          sportive. 
              Per i reati di cui al  secondo  comma,  la  sospensione
          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna.» 
              «Art.    639-bis.    (Casi    di    esclusione    della
          perseguibilita' a  querela).  -  Nei  casi  previsti  dagli
          articoli 631, 632, 633 e 636 si  procede  d'ufficio  se  si
          tratta di  acque,  terreni,  fondi  o  edifici  pubblici  o
          destinati ad uso pubblico .». 
              - Si riporta il testo dell' articolo 10-bis del decreto
          Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  :  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art.  10-bis.  (Ingresso  e  soggiorno  illegale   nel
          territorio dello Stato) - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso  ovvero  si
          trattiene nel territorio dello Stato, in  violazione  delle
          disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle  di
          cui all' articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n.  68,  e'
          punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.  Al  reato  di
          cui al presente comma non si  applica  l'articolo  162  del
          codice penale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di
          respingimento ai sensi dell' articolo 10,  comma  1  ovvero
          allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della
          polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 
              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma
          1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
          20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
          274. 
              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello
          straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto
          il rilascio del nulla osta di cui all' articolo  13,  comma
          3,   da   parte   dell'autorita'   giudiziaria   competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del
          respingimento  di  cui   all'   articolo   10,   comma   2,
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione
          dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell' articolo
          10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.
          Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello
          Stato prima del termine previsto dall' articolo  13,  comma
          14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura
          penale. 
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.
          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di
          soggiorno nelle ipotesi di cui all' articolo  5,  comma  6,
          del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza  di
          non luogo a procedere.».