Art. 2 
 
                  (Disposizioni in materia di IRAP) 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2013, al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota  del  3,9  per
cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,50  per
cento"; 
    b) all'articolo 16,  comma  1-bis,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento"; 
      2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento"; 
      3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento"; 
    c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella  misura  del  1,70  per
cento". 
  2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013  secondo  il
criterio previsionale, di cui all'articolo  4  del  decreto  legge  2
marzo 1989, n. 69,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere  a),
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente,
delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 
  3. All'articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto  percentuale"
sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo  di  0,92   punti
percentuali". 
  4. Le aliquote dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualora
variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del  decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono  rideterminate  applicando  le
variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1  del  presente
articolo.