Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
  a)  regolamento:  regolamento  (CE)  n.  1371/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in materia di  diritti  e
doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario; 
  b) Autorita': l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  istituita
dall'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; 
  c) Ministero: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie,  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
  e) Organismo di controllo: l'Autorita' di cui alla lettera b); 
  f) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il
trasporto ferroviario; 
  g) STI: specifiche tecniche di interoperabilita'; 
  h) Condizioni generali di trasporto:  le  condizioni  del  vettore,
sotto forma di condizioni generali o tariffe  legalmente  in  vigore,
che  sono  diventate,  con  la  conclusione  del   contratto,   parte
integrante dello stesso; 
  i) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente; 
  l) tour operator: l'organizzatore  o  il  rivenditore,  diverso  da
un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3,  della
direttiva 90/314/CEE; 
  m) venditore di biglietti:  qualsiasi  rivenditore  di  servizi  di
trasporto ferroviario che concluda contratti  di  trasporto  e  venda
biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio; 
  n) contratto di trasporto: un  contratto  di  trasporto,  a  titolo
oneroso  o  gratuito,  concluso  tra  un'impresa  ferroviaria  o   un
venditore di biglietti e un passeggero, per la  fornitura  di  uno  o
piu' servizi di trasporto; 
  o)  impresa  ferroviaria:  qualsiasi  impresa  pubblica  o  privata
titolare di una licenza, la cui attivita' principale  consiste  nella
prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di  persone  per
ferrovia  e  che  garantisce  obbligatoriamente  la  trazione;   sono
comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione; 
  p)  gestore  dell'infrastruttura:  qualsiasi  organismo  o  impresa
incaricati in particolare della creazione e della manutenzione  della
infrastruttura  ferroviaria  o  di  parte  di  essa,  quale  definita
all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente  la
gestione  dei   sistemi   di   controllo   e   di   sicurezza   della
infrastruttura. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (CE) n. 1371/2007  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, e per l' art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
          1, si veda nelle note alle premesse. 
              - L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.
          162 (Attuazione delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE
          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie
          comunitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre
          2007, n. 234, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Istituzione e ordinamento). - 1. E' istituita,
          con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
          delle ferrovie definita alla lettera  g)  dell'art.  3,  di
          seguito denominata Agenzia, con compiti di  garanzia  della
          sicurezza del sistema ferroviario nazionale. 
              2. L'Agenzia svolge i compiti e le  funzioni  per  essa
          previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed  ha  competenza  per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3, lettera  a),  e  fatto  salvo
          quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le  infrastrutture
          transfrontaliere  specializzate  i  compiti  di   Autorita'
          preposta alla sicurezza di cui al capo IV  della  direttiva
          2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite  convenzioni
          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
          ferroviaria del Paese limitrofo  o  ad  apposito  organismo
          binazionale. 
              3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'   dotata   di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare, patrimoniale, contabile  e  finanziaria,  ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di cui all'art. 16, comma 2, lettera  f),  della  direttiva
          2004/49/CE. 
              4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  che   annualmente
          relaziona al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai  sensi
          dell'art. 7 del presente  decreto.  Per  l'esercizio  della
          funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle  risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il  comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore  e'  scelto  fra  personalita'   con   comprovata
          esperienza tecnico-scientifica  nel  settore.  Il  comitato
          direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e  da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti e dura in carica tre anni. I membri del  comitato
          direttivo durano in carica tre anni, vengono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori dei conti e' costituito  dal  Presidente,  da  due
          componenti effettivi e da  due  supplenti,  che  durano  in
          carica tre anni e che sono rinnovabili una  sola  volta.  I
          componenti del  collegio  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  su   designazione,   quanto   al
          Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Con separati regolamenti su  proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modifiche, si provvede alla: 
              a) definizione dell'assetto organizzativo,  centrale  e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del decreto legislativo n. 165  del  2001,  adozione  dello
          statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo   organico   del
          personale dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di  trecento
          unita' e delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  26,
          nonche' alla disciplina delle competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia; 
              b) definizione delle modalita'  del  trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma ; 
              c) disciplina del reclutamento  da  parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
              d) ricognizione delle attribuzioni  che  restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
              e)  adozione  del  regolamento  di  amministrazione   e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica. 
              7. Entro tre mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui al comma  6  l'Agenzia  assume  le  attribuzioni  nella
          materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.a. 
              8. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al  comma  6
          del presente articolo,  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale: 
              a) numero non superiore a dodici proveniente dai  ruoli
          del Ministero dei trasporti, in regime di comando; 
              b) per la restante parte, con oneri a carico  dell'ente
          di  provenienza  fino  all'attuazione  dell'art.  26,   con
          personale  tecnico,   avente   riconosciute   capacita'   e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a.
          e da societa' controllate da F.S. S.p.a., individuato,  con
          procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni  che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero  dei  trasporti   ed   il   gruppo   FS   S.p.a.,
          dall'Agenzia. 
              9. L'Agenzia utilizza, quale  sede,  gli  immobili,  da
          individuarsi d'intesa con  le  societa'  interessate,  gia'
          utilizzati da FS S.p.a., o da altre  societa'  del  gruppo,
          per l'espletamento delle attivita'  da  cui  tali  Societa'
          vengono a cessare  ai  sensi  del  presente  decreto.  Alle
          eventuali compensazioni si  potra'  provvedere  nella  sede
          dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2. 
              10. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento da sottoporre all'approvazione  del  Ministro
          dei trasporti di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  a  stabilire  la   ripartizione
          dell'organico di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto  delle
          effettive esigenze di funzionamento. 
              11. Al personale di cui al comma  8,  lettera  b),  che
          accede al ruolo  organico  dell'Agenzia  sono  riconosciuti
          collocazione professionale equivalente a  quella  ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento  del  trattamento  economico  di   provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile. 
              12.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa   disposizione   recata   del   presente    decreto
          legislativo, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni.   Il
          personale di  qualifica  dirigenziale  e'  selezionato  nel
          rispetto della normativa vigente in materia; tale personale
          puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato
          e, ove  dipendente  da  una  pubblica  amministrazione,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni. 
              13.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              14. All'atto del trasferimento definitivo  nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero.». 
              - La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          23 giugno 1990, n. 158. 
              - La direttiva 91/440/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          24 agosto 1991, n. L 237.