Art. 4 
 
 
                Funzioni dell'Organismo di controllo 
 
  1. L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazione  del
regolamento e puo' effettuare monitoraggi e indagini conoscitive  sui
servizi di cui  al  regolamento  stesso,  per  quanto  ivi  previsto.
L'Organismo  e',  altresi',  responsabile   dell'accertamento   delle
violazioni delle  disposizioni  del  regolamento  e  dell'irrogazione
delle sanzioni previste dal presente decreto. 
  2. Per le funzioni di cui al comma 1, l'Organismo di controllo puo'
acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore  dell'infrastruttura
o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni  e
documentazione e puo' effettuare  verifiche  e  ispezioni  presso  le
imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura. 
  3. L'Organismo di  controllo  riferisce  al  Parlamento  in  ordine
all'applicazione  del  regolamento  ed  all'attivita'  espletata  con
riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di
cui all'articolo 37, comma 5,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che  lo
ritenga  necessario,  l'Organismo  di  controllo  puo'  avanzare   al
Parlamento e al Governo proposte di modifica  del  presente  decreto,
anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 
  4. Ogni passeggero, dopo aver  presentato  un  reclamo  all'impresa
ferroviaria,  trascorsi  trenta  giorni  dalla   presentazione   puo'
presentare un reclamo all'Organismo di controllo di cui  all'articolo
3 per  presunte  infrazioni  al  regolamento,  anche  avvalendosi  di
strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche
stabilite con  provvedimento  dell'Organismo  di  controllo  adottato
entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto.
L'Organismo di controllo istruisce e valuta i  reclami  pervenuti  ai
fini dell'accertamento dell'infrazione. 
  5. Per i servizi di competenza regionale e locale i reclami possono
essere  inoltrati  anche  alle  competenti  strutture  regionali  che
provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai  fini
della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 5, all'Organismo di controllo  con
periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali  sulla
base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. Per  tutti  gli
altri servizi il reclamo e' inoltrato direttamente  all'Organismo  di
controllo. 
  6.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  penali  previste   dai
contratti di servizio pubblico in vigore,  limitatamente  a  condotte
diverse da quelle sanzionate ai sensi del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201 si veda nelle note alle premesse.