IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  reperire
risorse, anche  mediante  interventi  di  agevolazione  fiscale,  per
garantire la tutela del  patrimonio  culturale  della  Nazione  e  lo
sviluppo  della  cultura,  in  attuazione   dell'articolo   9   della
Costituzione; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   porre
immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado  in  cui  versano
numerosi siti culturali italiani, con particolare  riguardo  all'area
archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta  e  alle
aree colpite da calamita' naturali quali  la  Regione  Abruzzo  e  la
citta' di L'Aquila; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni per il  rilancio  del  turismo  al  fine  di  promuovere
l'imprenditorialita' turistica  e  di  favorire  la  crescita  di  un
settore produttivo strategico per la  ripresa  economica  del  Paese,
nonche'    di    assicurare    la     competitivita'     dell'offerta
turistico-culturale   italiana,   anche    mediante    processi    di
digitalizzazione e informatizzazione del settore; 
  Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di  assicurare,
nell'ambito della piu'  ampia  politica  di  revisione  della  spesa,
l'organica  tutela  di  interessi  strategici  sul  piano  interno  e
internazionale,  tramite   interventi   sulla   organizzazione,   sui
procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 maggio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              ART-BONUS-Credito di imposta per favorire 
           le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d'imposta,
nella misura del: 
    a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013; 
    b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari  importo.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  40,  comma  9,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 comunicano mensilmente al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  l'ammontare  delle  erogazioni   liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione  di  tale  ammontare,  nonche'  della  destinazione   e
dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita  sezione
nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve  le  disposizioni
del Codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con
il regolamento di organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14,  comma  3,
del presente decreto, si individuano, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica e  nel  rispetto  delle  dotazioni  organiche
definite in attuazione  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra  i
privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 17.