Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni: 
    a) il Direttore generale di progetto di cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  ottobre  2013,  n.  112,  puo'  avvalersi  dei  poteri
previsti  dall'articolo   20,   comma   4,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  fatti  salvi  gli
effetti del protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  competente
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo; 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata a 3,5 milioni di euro; 
    c) in deroga alla disposizione dell'articolo  48,  comma  2,  del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto  legislativo  n.  163
del   2006,   il   Direttore    generale    di    progetto    procede
all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non  abbia
provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure  nell'ulteriore  termine  a
tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto
di appalto  e'  risolto  di  diritto,  l'amministrazione  applica  le
sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del  Codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e  procede  ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; 
    d)  e'  sempre  consentita  l'esecuzione  di   urgenza   di   cui
all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui
al decreto legislativo n. 163 del  2006,  anche  durante  il  termine
dilatorio e quello di sospensione obbligatoria  del  termine  per  la
stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter  del  medesimo
articolo,  atteso  che  la   mancata   esecuzione   immediata   della
prestazione  dedotta  nella  gara  determinerebbe  un   grave   danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti  comunitari;  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 153 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori  avviene  immediatamente
dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le  riserve
di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo n. 163 del  2006,  le  percentuali  ivi
stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli  interventi  in  variazione  del
progetto sono elevate al trenta per cento; 
    g) in deroga agli articoli 10, comma 6,  e  119  del  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, nonche' dell'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, il  responsabile  del  procedimento
puo' sempre svolgere, per piu' interventi, nei limiti  delle  proprie
competenze professionali, anche  le  funzioni  di  progettista  o  di
direttore dei lavori; 
    h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei  contratti  pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti e' sostituita da un'attestazione del responsabile unico  del
procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai  documenti
di cui all'articolo 93,  commi  1  e  2,  del  predetto  Codice,  ove
richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente. 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1,  comma
2,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.   112,   non   e'
assoggettata  al  nulla  osta   o   ad   altri   atti   autorizzativi
dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  2  e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il  compito  di
approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese
nel piano di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere,  nulla
osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario
per la realizzazione degli interventi approvati.». 
  4.  Resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  2,  comma   7,   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del programma,  e'  costituita  una  segreteria  tecnica  di
progettazione  presso  la  Soprintendenza   Speciale   per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non piu' di 20
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12  mesi,
entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la  partecipazione  alle
attivita' progettuali  e  di  supporto  al  Grande  Progetto  Pompei,
secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore  generale  di
progetto  d'intesa  con  il  Soprintendente  Speciale  per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015,  nei
limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.