Art. 5 
 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  e  funzionamento
                 delle fondazioni lirico-sinfoniche 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera g), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Nelle more della definizione del  procedimento  di  contrattazione
collettiva nel settore lirico-sinfonico di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le  fondazioni  lirico-sinfoniche
che hanno presentato il piano di risanamento ai  sensi  del  presente
articolo possono negoziare ed applicare nuovi  contratti  integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal  piano,
purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori
costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del  trattamento
economico conseguente al rinnovo del Contratto  collettivo  nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento
di cui al comma 19 in materia di autorizzazione  alla  sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformita' dei contratti aziendali  con
il contratto nazionale di lavoro;»; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante  in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa l'applicazione dell'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»; 
    c) al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367.»; 
    e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano  con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'articolo
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»; 
    f) nel comma 19, secondo periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: 
  «, intendendosi per trattamento fondamentale dei  dipendenti  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche  il  minimo  retributivo,  gli  aumenti
periodici di anzianita', gli aumenti  di  merito  e  l'indennita'  di
contingenza»; 
    g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
  «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163,  determinato  in  una  percentuale  con  valenza  triennale,   e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» 
  2. Al fine di valorizzare  e  sostenere  le  attivita'  operistiche
nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro  dell'Opera  di  Roma»
assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». 
  3.    Le    amministrazioni    straordinarie    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  prorogate
sino  alla  nomina  dei  nuovi  organi  ordinari  a   seguito   della
approvazione del  nuovo  statuto  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti  nell'articolo  11  del  decreto-legge  n.  91   del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  112  del  2013,  cosi'
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque  previa
verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato
articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma  1,  lettera  g)
del presente articolo. 
  4. Il trattamento economico, ove  previsto,  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'   dei
dipendenti,   consulenti    e    collaboratori    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche non puo' superare  il  limite  massimo  retributivo
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e'  riferito  al
trattamento  economico  onnicomprensivo,  incluso  ogni   trattamento
accessorio riconosciuto.  I  contratti  in  essere  sono  adeguati  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Sono abrogati: 
    a)  l'articolo  1  del  decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
    b) i commi 326 e 327 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  6. Il fondo di rotazione di  cui  all'articolo  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della   «Sezione   per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui
al presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  del  comma
6, non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.