Art. 8 
 
Misure  urgenti  per  favorire  l'occupazione  giovanile  presso  gli
istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica 
 
  1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni
e degli altri Enti pubblici  territoriali  istituiscono,  secondo  le
rispettive competenze e in base ai  rispettivi  ordinamenti,  elenchi
nominativi di giovani di eta' non superiore ai 29 anni,  laureati  in
storia dell'arte e in altre  discipline  afferenti  ai  beni  e  alle
attivita' culturali,  da  impiegare,  mediante  contratti  di  lavoro
flessibile,  anche  in  deroga  alle  disposizioni   del   comma   28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  per  fare
fronte  a  esigenze  temporanee  di  rafforzamento  dei  servizi   di
accoglienza e di assistenza al pubblico, al  fine  del  miglioramento
del  servizio  pubblico  di  valorizzazione  del  bene  culturale  in
gestione. Possono essere impiegati anche i giovani  in  possesso  del
titolo  rilasciato  dalle  scuole  di  archivistica,  paleografia   e
diplomatica di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai  periodi
precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti  di
lavoro a tempo  indeterminato  con  l'amministrazione.  Ogni  diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva  di
effetti giuridici. 
  2.  La  medesima  finalita'  di  miglioramento  del   servizio   di
valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei  giovani  di
cui al comma 1 puo' essere conseguita mediante la  presentazione,  da
parte degli istituti della cultura  di  appartenenza  pubblica  o  da
parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti,  anche  su
richiesta degli Enti  pubblici  territoriali,  di  appositi  progetti
nell'ambito  del  Servizio  nazionale  civile,   settore   patrimonio
artistico e culturale. 
  3. I rapporti di lavoro flessibile per le  esigenze  temporanee  di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni  dei  servizi  per  il
pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun  caso
motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato
su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sono  stabiliti  i  titoli  di  studio  utili,  le
modalita' di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalita' di
riparto delle risorse di cui al comma  5,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione dei  giovani  da  impiegare,  assicurando  criteri  di
trasparenza, pubblicita', non discriminazione e rotazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi
dell'articolo 17.