Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) 1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.".