Art. 12 
 
(Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari  di   forme   di
integrazione  e  sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
              volontariato a fini di utilita' sociale) 
 
  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti
locali. 
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a
dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze,
su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio.". 
  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli
altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 1.