Art. 15 
 
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio  per  le  scuole  di
                      specializzazione medica) 
 
  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17  agosto
1999,  n.  368  e  successive  modificazioni,  il  primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "La  durata  dei  corsi   di   formazione
specialistica, come ridotta dal decreto di cui  al  comma  3-bis,  si
applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015". 
  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17
agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle
entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a  6  milioni  di  euro  che  resta
acquisita  all'erario,  per  l'anno  2015   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per  euro  1,8  milioni  del
fondo di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  3. La procedura di cui all'articolo 4, comma  45,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36,  comma
1,  del  decreto  legislativo  n.   368   del   1999   e   successive
modificazioni. A tal fine  l'importo  massimo  richiesto  al  singolo
candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le  corrispondenti
entrate, relative alle prove di ammissione alle  predette  scuole  di
specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
per  essere  riassegnate  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di
ammissione.