Art. 2 
 
                 (Incarichi direttivi ai magistrati) 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
  a) nel caso di collocamento a riposo  del  titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
  b) negli altri casi,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  della
vacanza. 
  1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del
relatore  della  procedura  con  il  Presidente   della   Commissione
competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una
proposta.". 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal  comma
1,  si  applica  alle  procedure  concorsuali  relative   a   vacanze
successive alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno due anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a
riposo. 
  4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958,  n.
195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono  aggiunti  i
seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento
o  la  conferma  degli  incarichi  direttivi  e  semi  direttivi,  il
controllo del  giudice  amministrativo  ha  per  oggetto  i  vizi  di
violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per  la  tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti  provvedimenti  si  segue,
per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo
119  del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Nel  caso   di   azione   di
ottemperanza, il  giudice  amministrativo,  qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.".