Art. 3 
 
           (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive  modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al comparto  Scuola  si  applica  la
normativa di settore. 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma  3,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma  9,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. La  predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017  e  del
100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e  557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno  2014  e'
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  per  un
arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella  finanziaria  e  contabile.
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma  coordinano  le
politiche assunzionali dei soggetti di  cui  all'articolo  18,  comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di  garantire
anche  per  i  medesimi  soggetti  una   graduale   riduzione   della
percentuale tra spese di personale e spese correnti. 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
le parole  "Per  il  quinquennio  2010-2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 
  8. All'articolo 66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) e' abrogato il comma 9; 
  b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  9. E' abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  10. All'articolo 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici."; 
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  "all'avvio  delle  procedure
concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".