Art. 4 
 
                (Mobilita' obbligatoria e volontaria) 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul  proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a  trenta  giorni,  un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con
indicazione dei requisiti da possedere.  In  via  sperimentale  e  in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di  differenti  ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici  nazionali  non  e'  richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione  di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e  a  condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per  agevolare
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento  della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso  comune  costituiscono
medesima unita' produttiva ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita'  produttiva  le  sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri  dalla
sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti  possono  prestare
attivita' lavorativa nella stessa amministrazione o,  previo  accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito  dell'unita'
produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa  intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  possono  essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al  presente  comma,
anche con passaggi diretti di  personale  tra  amministrazioni  senza
preventivo  accordo,  per  garantire   l'esercizio   delle   funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che  presentano  carenze
di organico. 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le  modalita'  di  gestione-delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze  di  personale.  Le  risorse  sono  assegnate  alle
amministrazioni  di  destinazione  sino  al  momento   di   effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure  di  cui
ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.
286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A
decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con  propri  decreti  le  occorrenti  variazioni  di   bilancio   per
l'attuazione del presente articolo.". 
  2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis.