Art. 5 
 
                  (Assegnazione di nuove mansioni) 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi  di
cui ai commi 2 e 3  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti."; 
  b) alla fine del comma 4 e' inserito il seguente periodo: "Nei  sei
mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui  all'articolo
33, comma 8, il personale in  disponibilita'  puo'  presentare,  alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione,  in
deroga all'articolo 2103 del codice  civile,  nell'ambito  dei  posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria,  al
fine di ampliare le occasioni  di  ricollocazione.  In  tal  caso  la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei  trenta  giorni  anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.". 
  c) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,  l'avvio
di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato
o  determinato  per  un  periodo  superiore  a  dodici   mesi,   sono
subordinate  alla  verificata  impossibilita'   di   ricollocare   il
personale  in  disponibilita'  iscritto   nell'apposito   elenco.   I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito  dei  posti  vacanti  in  organico,  in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta
o presso quelle individuate  ai  sensi  dell'articolo  34-bis,  comma
5-bis. Gli  stessi  dipendenti  possono,  altresi',  avvalersi  della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui  i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si
avvalgono dell'articolo 23-bis il  termine  di  cui  all'articolo  33
comma  8  resta  sospeso  e   l'onere   retributivo   e'   a   carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.". 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 567 e' inserito il seguente: 
  "567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.".