Art. 6 
 
    (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) 
 
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono  comunque
consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il
presente comma non si applica agli incarichi e  alle  cariche  presso
organi costituzionali.". 
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  n.
95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.