Art. 7 
 
       (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1°  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti  al  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, ivi compreso  quello  dell'articolo  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta
per cento per ciascuna associazione sindacale. 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei  distacchi
di cui al comma 1  e'  operata  con  arrotondamento  delle  eventuali
frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di
un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali.