Art. 9 
 
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici) 
 
  1. Sono abrogati il  comma  457  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto
30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato  comma  3  ha
efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Nelle  ipotesi  di
sentenza favorevole con recupero delle spese legali  a  carico  delle
controparti, il dieci per cento delle somme recuperate  e'  ripartito
tra gli avvocati dello Stato o  tra  gli  avvocati  dipendenti  dalle
altre amministrazioni, in  base  alle  norme  del  regolamento  delle
stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con
qualifica  non  dirigenziale  negli  enti  pubblici  e   negli   enti
territoriali. 
  2. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,
non sono corrisposti compensi professionali. 
  3. I commi 1,  terzo  periodo,  e  2  si  applicano  alle  sentenze
depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.