ART. 2
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)
1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E'
altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche
saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi
secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della
presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di
vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di
spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e
punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con
quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima
impresa, e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al
comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte
dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti
costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una
preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione,
valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al
quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati,
nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di
richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il
quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente:
«antecedentemente»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e
alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) l'articolo 26 e' abrogato;
g) all'articolo 28:
1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al
luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e' abrogato;
i) l'articolo 43 e' abrogato.