ART. 2 
 
   (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo) 
 
  1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  E'
altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche
saba, sapa o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della
presente legge.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati  con  alcol,  di  vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate  a  base  di
vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  e   di
spumanti, nonche' la preparazione delle  bevande  spiritose,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e
punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 gennaio 2008  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno
antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
      2) al secondo  periodo  le  parole:  «(CEE)  n.  1601/91»  sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nei locali  di  un'impresa  agricola  intercomunicanti  con
quelli in cui si estraggono mosti  o  vini  ottenuti  dalla  medesima
impresa, e' consentita anche la detenzione dei  prodotti  di  cui  al
comma  1,  lettere  da  a)   a   d),   se   ottenuti   esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento  svolte
dall'impresa  oppure  impiegati  nella   preparazione   di   alimenti
costituiti  prevalentemente  da  prodotti  agricoli  ottenuti   dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione  e'  soggetta  ad  una
preventiva  comunicazione   da   inviarsi   al   competente   ufficio
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «autorizzazione,
valida per  una  campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  al
quale  deve  essere  presentata  domanda  in  carta  da   bollo   con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei  locali  interessati,
nonche'  del  quantitativo  presunto  di  sottoprodotti  oggetto   di
richiesta.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,   da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della   qualita'   e   della   repressione   frodi    dei    prodotti
agroalimentari.»; 
      2) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «almeno  entro  il
quinto  giorno   antecedente»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«antecedentemente»; 
    e) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole: « , che  rispondono  ai  requisiti  e
alle caratteristiche anche di purezza  determinati  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono soppresse; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    f) l'articolo 26 e' abrogato; 
    g) all'articolo 28: 
      1) al comma 1 le  parole  da:  «,  con  fogli  progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in  base  al
luogo  di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e   le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 35: 
      1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.  Salvo  che  il
fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 
      2) il comma 12 e' abrogato; 
    i) l'articolo 43 e' abrogato.