ART. 3
(Interventi per il sostegno del Made in Italy)
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle
piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se
costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi,
per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui
all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i
nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di
filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3.
6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e'
subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011,
n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l' efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e».