ART. 3 
 
           (Interventi per il sostegno del Made in Italy) 
 
  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle
piccole e medie  imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi  nel  predetto  Allegato  I,  anche  se
costituite  in  forma  cooperativa  o   riunite   in   consorzi,   e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  a),  un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000  euro,  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due  successivi,
per la realizzazione e l'ampliamento di  infrastrutture  informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli  di  cui
all'Allegato I del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
nonche' alle piccole e medie imprese, come definite  dal  regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che  producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto  Allegato  I,  e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  b),  un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento  delle  spese  per  i
nuovi investimenti sostenuti  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,
pratiche, processi e  tecnologie,  nonche'  per  la  cooperazione  di
filiera, e  comunque  non  superiore  a  400.000  euro,  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2: 
    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, di  1  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016,  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1; 
    b) nel limite di 4,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  di  9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3. 
  6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e'
subordinato all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi  degli  articoli  26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25  ottobre  2011,
n.1169/2011, il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali svolge,  attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3. 
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l' efficientamento della filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e».