ART. 6
(Rete del lavoro agricolo di qualita')
1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di
sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla
lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' sovraintende una
cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze,
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche
tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La
cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di
qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia
definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali
dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1.
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne cura la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in
materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo delle risorse
ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di richiesta
intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.