ART. 6 
 
               (Rete del lavoro agricolo di qualita') 
 
  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a) non avere riportato condanne penali e non  avere  procedimenti
penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto; 
    b) non essere  stati  destinatari,  negli  ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative definitive per  le  violazioni  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  essere  in  regola   con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali e dei premi assicurativi. 
  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una
cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia  anche
tre rappresentanti dei lavoratori subordinati  e  tre  rappresentanti
dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi  dell'agricoltura
nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
sindacali a  carattere  nazionale  maggiormente  rappresentative.  La
cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS. 
  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia
definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali
dell'istanza. 
  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
    a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione; 
    b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le  imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1. 
    c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle  imprese  agricole   che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
    d) formula proposte al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. 
  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse
ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta
intervento   proveniente   dal   lavoratore,   dalle   organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative. 
  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 
  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente.