ART. 7
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di
cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di euro 1.200 annui.»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta
2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal
periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».